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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 22/08/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA MA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 112/2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Mazara Del Vallo, Largo Delle Sirene n. 2
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dai Dott. IMERIO CHIAPPA e MARIA MADDALENA
RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via CP_2
Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento al ricorrente da parte del
del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per Controparte_2 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre
2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_2 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
4. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannarsi il Cont
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance, rispettivamente:
€ 1.000,00. Parte_1
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario”.
Per la parte convenuta:
Pag. 2 di 9 “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art.
1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e le sue articolazioni territoriali, Controparte_3 chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_2
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici, tra gli altri, 2022/2023 e 2024/2025 presso l'Istituto I.C. “Gavazzeni” di Talamona, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, e richiamava l'ordinanza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023.
Pag. 3 di 9 In data 30/06/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di mero pagamento di una somma di denaro, in quanto in tale ultimo caso il beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 17/07/2025 parte ricorrente dava atto di aver percepito nelle more del giudizio – a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 45/2025 – il bonus in questione per l'annualità 2024/2025 e, pertanto, insisteva esclusivamente per la condanna di parte convenuta alla corresponsione dell'annualità 2022/2023; la causa veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente
è formulata quale domanda di condanna del al Controparte_2 riconoscimento del beneficio della “Carta Docente” mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
Pag. 4 di 9 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota
Pag. 5 di 9 di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in
Pag. 6 di 9 quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
Pag. 7 di 9 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_5
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_2
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 2 ricorrente - ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che il ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Pag. 8 di 9 Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari Parte_1 all'importo nominale di € 500,00 per l'annualità 2022/2023 in cui ha prestato servizio a tempo determinato e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA MA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di Parte_1 il beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 17/07/2025
Il Giudice
IA MA HI
Pag. 9 di 9
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa IA MA
HI in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 112/2025 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. TRUGLIO FRANCESCO ed elettivamente domiciliato presso il predetto difensore in Mazara Del Vallo, Largo Delle Sirene n. 2
ricorrente
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
[...]
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dai Dott. IMERIO CHIAPPA e MARIA MADDALENA
RICCIARDI ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato in , Via CP_2
Donegani n. 5
convenuto
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“
1. Accertare e dichiarare che il mancato riconoscimento al ricorrente da parte del
del bonus docente tramite la “Carta elettronica” per Controparte_2 l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, costituisce una discriminazione per la violazione del principio comunitario di non discriminazione (clausola 4 e 6 dell'accordo quadro), letto alla luce degli articoli
20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici analiticamente indicati in ricorso, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121-124, della Legge n. 107/2015, nonché dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 settembre
2015, nella parte in cui viene riservato al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, nonché di ogni altro atto amministrativo e normativo contrastante.
3. Per l'effetto e per le superiori causali condannare il Controparte_2 all'adozione delle attività necessarie a consentire al ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, mettendo a disposizione di parte ricorrente la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente dall'importo nominale complessivo indicato in ricorso.
4. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in ricorso, condannarsi il Cont
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. e/o per perdita di chance, rispettivamente:
€ 1.000,00. Parte_1
5. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre in favore del procuratore intestatario”.
Per la parte convenuta:
Pag. 2 di 9 “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1 co. 121 l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda azionata ex adverso e, per
l'effetto, rigettarla;
2. In subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art.
1 co. 121 l. n. 107/15 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo;
3. Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito”.
4. Disporre la compensazione delle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/04/2025 conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Sondrio in funzione di Giudice del Lavoro il e le sue articolazioni territoriali, Controparte_3 chiedendo l'accertamento del proprio diritto a vedersi attribuire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 (c.d.
“Carta Docenti”) dell'importo di € 500,00 per ciascun anno di servizio a tempo determinato prestato e la conseguente condanna del . CP_2
A fondamento della domanda, parte ricorrente allegava di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici, tra gli altri, 2022/2023 e 2024/2025 presso l'Istituto I.C. “Gavazzeni” di Talamona, deduceva l'illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi di non discriminazione e parità di trattamento, nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, e richiamava l'ordinanza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea del 18/05/2022, la sentenza del Consiglio di Stato n.
1842 del 16/03/2022 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 29961/2023.
Pag. 3 di 9 In data 30/06/2025 si costituiva il , contestando il Controparte_2 ricorso e chiedendone il rigetto e, in ogni caso, eccependo l'inammissibilità di una domanda di mero pagamento di una somma di denaro, in quanto in tale ultimo caso il beneficio in questione non sarebbe stato riconosciuto alle medesime condizioni applicate ai docenti di ruolo.
All'udienza del 17/07/2025 parte ricorrente dava atto di aver percepito nelle more del giudizio – a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 45/2025 – il bonus in questione per l'annualità 2024/2025 e, pertanto, insisteva esclusivamente per la condanna di parte convenuta alla corresponsione dell'annualità 2022/2023; la causa veniva quindi discussa e decisa come da dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È appena il caso di osservare che la domanda svolta in via principale da parte ricorrente
è formulata quale domanda di condanna del al Controparte_2 riconoscimento del beneficio della “Carta Docente” mediante accredito della corrispondente somma sul sistema della Carta in questione, pertanto alle medesime condizioni dei docenti di ruolo, e non di condanna al mero pagamento dell'importo corrispondente.
Tanto premesso, occorre richiamare la normativa che disciplina l'erogazione del beneficio invocato da parte ricorrente.
L'art. 1 co. 121 l. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_4 corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al
Pag. 4 di 9 profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Con i successivi D.P.C.M. 23.09.2015 e 28.11.2016 (adottati per effetto del rinvio contenuto nell'art. 1 co. 122 l. 107/2015), i beneficiari della Carta in questione sono stati individuati nei docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale (compresi i docenti in formazione e in prova e, con il D.P.C.M.
28.11.2016, compresi i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari), con l'esclusione, quindi, del personale assunto con contratto a tempo determinato.
Tale esclusione si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e
97 Cost., in quanto integra una discriminazione nei confronti dei docenti non di ruolo non giustificata dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, come ritenuto anche dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.03.2022, le cui motivazioni si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.:
“Un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della
P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota
Pag. 5 di 9 di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento. Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Fatte proprie tali considerazioni, occorre anche precisare che un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa primaria (art. 1 commi 121 e ss. L.
107/2015), conforme ai principi di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost, è resa possibile, senza la necessità di sottoporre detta normativa allo scrutinio di legittimità costituzionale, in
Pag. 6 di 9 quanto “i rapporti tra legge e contratto collettivo non possono ritenersi guidati dal criterio "lex posterior derogat priori", ma da quello della riserva di competenza e dunque dalla riserva di una determinata materia alla contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001) che rinvia alla suddetta contrattazione (cfr., ex multis,
Corte cost., 15 luglio 2021, n. 153; 21 giugno 2019, n. 154): ciò, tenuto altresì conto che negli spazi ad essa riservati la contrattazione collettiva si deve comunque svolgere entro il limite generale della compatibilità con le finanze pubbliche (Corte cost., 30 luglio
2012, n. 215). Da quanto detto si evince che nel caso di specie, in mancanza di una norma che abbia innovato rispetto al d.lgs. n. 165/2001, sottraendo esplicitamente la materia della formazione professionale dei docenti alla contrattazione collettiva di categoria e riservandola in via esclusiva alla legge (statale), non risulta corretto affermare la prevalenza della disciplina di cui all'art. 1, commi 121 e segg., della l. n.
107/2015 sulle preesistenti disposizioni del C.C.N.L. di categoria e, in specie, sugli artt.
63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007. Del resto, è stata la medesima difesa erariale a sottolineare nel giudizio di primo grado (al pari dei ricorrenti) che "la "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente" consiste in sostanza in una mera modalità di erogazione della formazione (in particolare si tratta di auto formazione), materia oggetto di disciplina da parte dei CCNL di categoria". Ne discende che la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015.
L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio" (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa
(e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
Pag. 7 di 9 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna" (ancora , sent. CP_5
n.1842 del 16/03/2022, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
Analogamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, dopo aver qualificato l'indennità in esame come rientrante tra le
“condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del
Consiglio (“Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o un rapporto a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), ha ritenuto la normativa di cui si discute contrastante la predetta clausola 4 (C.G., ord. n. 450 del
18.05.2022). È appena il caso di osservare che, nell'ambito della medesima pronuncia, la Corte di Giustizia ha ritenuto assorbito ogni ulteriore profilo sollevato in relazione alla clausola 6 del medesimo Accordo Quadro, parimenti oggetto del rinvio pregiudiziale, con la conseguenza che la riproposizione della medesima questione in questa sede da parte del convenuto risulta ultronea. CP_2
Sulla questione oggetto di causa, da ultimo, è intervenuta anche la pronuncia della Corte di Cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., che ha enunciato, tra gli altri, il seguente principio di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma
121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cass. n. 29961/2023). CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie risulta documentalmente e non è contestato che parte ricorrente - in servizio al momento della discussione e decisione del presente giudizio, cfr. doc. 2 ricorrente - ha prestato servizio come docente con contratto a tempo determinato di durata annuale nell'anno scolastico 2022/2023 (doc. 1 ricorrente). È altresì pacifico che il ricorrente non ha usufruito della Carta Docenti in tali periodi.
In forza delle superiori considerazioni, la domanda deve essere accolta.
Pag. 8 di 9 Ne consegue che il deve essere condannato a Controparte_2 riconoscere a il beneficio della Carta Docente pari Parte_1 all'importo nominale di € 500,00 per l'annualità 2022/2023 in cui ha prestato servizio a tempo determinato e, per l'effetto, ad accreditare il corrispondente importo di € 500,00 sulla Carta in questione, affinché il ricorrente ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della serialità della questione e delle fasi processuali effettivamente espletate, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa IA MA HI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna parte convenuta a riconoscere in favore di Parte_1 il beneficio economico della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione all'anno scolastico 2022/2023 e, per l'effetto, ad accreditare l'importo di € 500,00 sulla carta in questione;
condanna parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 delle spese di lite, che liquida in € 258,00 per compensi, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di giorni 45 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 17/07/2025
Il Giudice
IA MA HI
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