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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 19/06/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 537/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 537/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
28,
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Torino n. 18,
(c.f. , residente in [...], Controparte_3 C.F._3
via Trezzo n. 29, quali eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati (c.f. Parte_1
) e c.f. ) ed elettivamente C.F._5 Parte_2 C.F._6 domiciliato presso il loro studio sito in Milano‚ via Moncalieri n. 9;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_1
Generale pro tempore, con sede in Largo Ugo Dossena n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_4
PAOLO PIANA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._7
Milano (CAP 20122), Corso di Porta Romana, n. 54;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 [...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4 contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie e provvidenze del caso, Nel merito I) ACCERTATA e
DICHIARATA la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro occorso a per le ragioni Persona_1 tutte come esposte in parte motiva del presente atto e nell'elaborato peritale disposto in corso di ATP avanti a questo Tribunale, nel procedimento n.2537/2020 RG Giudice Dott.Milesi, per conseguenza
CONDANNARE la convenuta secondo le risultanze di danno determinate in esito all'espletato ATP e quindi al risarcimento in favore dell'attore dei danni economicamente quantificati sulla scorta delle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, e quindi : danno permanente 15% € 36.953,00 ITT 9 gg € 882,00 ITP al 75% per 15 gg € 1.102,50 ITP al 50% per 30 gg € 1.470,00 ITP al 25% per 30 gg € 735,00 TOTALE € 41.142,50 ovvero per tutti quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. II) Su tutte le domande di contenuto economico con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme dovute fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di Legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in Controparte_5 persona del Direttore generale pro tempore, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del preteso diritto risarcitorio e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo all' per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la CP_4 domanda attorea. Con vittoria di spese, competenze e onorari di Giudizio”.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, a seguito del decesso dell'attore in data 29/4/2022, si sono costituiti intervenendo nel giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi dell'attore, per far valere i loro diritti in qualità di eredi e facendo proprie le
[...] richieste attoree tutte svolte con l'atto di citazione. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha poi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 25/2/2025, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le domande proposte da possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Persona_1
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione (nel caso di specie pacificamente decennale) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
tuttavia, in caso di danno da malpractice medica (che può riverberare i suoi effetti pregiudizievoli anche a distanza di anni dalla condotta illecita), secondo la giurisprudenza, il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario. Infatti, “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della
pagina 2 di 9 diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”
(così Cass. ord. n. 29140/2024; v. anche Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576; Cass. 27/10/2023, n. 29859;
30/07/2024, n. 21259), di conseguenza “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. ord. n. 29140/2024; v. Cass. n. 24164/2019, che ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione;
nello stesso senso anche Cass. n. 13745/2018, che ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche, rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli, aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione;
v. anche, ex aliis, tra le più recenti, Cass. n. 25472/2024).
In altre parole, non basta che la malattia (il danno-conseguenza) venga percepita dal paziente, ma conta il momento in cui tale malattia venga percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del sanitario.
Peraltro, la prescrizione è un fatto estintivo da dedursi e provarsi dal debitore (nel caso di specie la struttura sanitaria), con la conseguenza che l'eventuale incertezza sui presupposti che ne determinano la decorrenza grava su quest'ultimo; la prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, deve concernere la conoscenza o conoscibilità, secondo la diligenza esigibile, della patologia e della sua ascrivibilità causale ad una condotta omissiva dell'autorità sanitaria, ed ancora, la prova presuntiva di tale conoscenza o conoscibilità esige che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto (così Cass. n. 17421/2019; Cass. n. 10190/2022).
Nel caso di specie, caratterizzato peraltro da una patologia pregressa all'intervento medico e relativa alla minzione che ha portato al primo accesso in P.S., l'attore ha riportato alcuni sintomi ed una sofferenza genericamente accertata che nulla ancora consentiva di ricondurre a quella rilevante come causa di responsabilità. Tale consapevolezza (la riconducibilità di tali postumi all'intervento di TURP eseguito presso l' di deve ritenersi essere stata raggiunta dall'attore – in Controparte_4 CP_4 assenza di ulteriori elementi che dimostrino il contrario – solo all'esito del parere tecnico cui si sottopose nel 2019. Il paziente (come dimostrato in atti) si è peraltro più volte e continuativamente negli anni sottoposto ad esami diagnostici e visite, ma nessuno di questi ha mai accertato, prima del
2019, la causa primaria dei pregiudizi lamentati.
Anche dalla CTU espletata (di cui si dirà a breve) emerge che le perdite di urina a seguito dell'intervento di TURP “vennero indicate come incontinenza urinaria da stress e sin dal novembre
pagina 3 di 9 2004 venne consigliata al paziente una TURP di revisione per evidenza cistoscopica di residuo prostatico: per quanto noto tale revisione non fu effettuata”, e che anche successivamente – presso altra struttura sanitaria – al paziente venne semplicemente proposto un posizionamento di sfintere artificiale e poi uno sling parauretrale Argus. Inoltre, sulle risultanze degli esami e sulla gravità di disturbi post operatori, la CTU ha chiarito che “La documentazione a disposizione di pertinenza dell'Ospedale di appare disegnare un'immagine “sfuocata” del grado di incontinenza cui il CP_4
Sig. risultò affetto. Se sin dal primo controllo vennero segnalati disturbi minzionali, nel Per_1 novembre 2006 venne riportato uso di 1-2 pannolini (per quanto unicamente ipotizzabile, in quanto il numero riportato è difficilmente intellegibile e risulta modificato a penna) e nel marzo 2007 venne genericamente indicato miglioramento dell'incontinenza negli ultimi mesi, in assenza tuttavia di più precise specifiche in merito. Al contempo si osserva che nell'ottobre 2007, stante la gr La documentazione a disposizione di pertinenza dell' appare disegnare un'immagine Controparte_4
“sfuocata” del grado di incontinenza cui il Sig. risultò affetto. Se sin dal primo controllo Per_1 vennero segnalati disturbi minzionali, nel novembre 2006 venne riportato uso di 1-2 pannolini (per quanto unicamente ipotizzabile, in quanto il numero riportato è difficilmente intellegibile e risulta modificato a penna) e nel marzo 2007 venne genericamente indicato miglioramento dell'incontinenza negli ultimi mesi, in assenza tuttavia di più precise specifiche in merito. Al contempo si osserva che nell'ottobre 2007, stante la gravità dei disturbi, venne consigliato il posizionamento di uno sfintere artificiale e che nel gennaio 2012 venne indicato “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4 pads/die)” coerente con quanto affermato nel settembre 2015 (“incontinenza urinaria grave (5 pads die)” e nel dicembre 2018 in merito all'incontinenza successiva alla TURP e precedente il secondo approccio chirurgico, dunque riferita essere caratterizzata dall'utilizzo di circa 5 pads/dieavità dei disturbi, venne consigliato il posizionamento di uno sfintere artificiale e che nel gennaio 2012 venne indicato “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4 pads/die)” coerente con quanto affermato nel settembre 2015 (“incontinenza urinaria grave (5 pads die)” e nel dicembre 2018 in merito all'incontinenza successiva alla TURP e precedente il secondo approccio chirurgico, dunque riferita essere caratterizzata dall'utilizzo di circa 5 pads/die”.
Ciò chiarito in termini di prescrizione, l'attore ha dimostrato il pregiudizio subito ed il nesso causale con la condotta illecita dei sanitari dell'ASST di attraverso la produzione della copiosa CP_4 documentazione medica (oltre che di una consulenza tecnica di parte), documentazione che è stata visionata ed esaminata dal Collegio peritale nominato in sede di ATP n. 2537/2020 RG (doc. 29 attoreo).
Nella relazione finale del suddetto Collegio, che espressamente si richiama e si fa propria in questa sede, apparendo la stessa chiara ed esaustiva nonché esente da macroscopici vizi logici, i CCTTUU hanno accertato che: a) a seguito di insorgenza di iperplasia nodulare o ipertrofia prostatica benigna
(IPB), all'attore coerentemente venne proposto e attuato un intervento di TURP, “intervento indicato ed efficace per ridurre i sintomi associati all'IPB e per migliorare il flusso urinario”; b) tuttavia,
“stante le caratteristiche del caso di specie e dell'assenza di documentate variabili anatomiche del soggetto, è da ritenersi che l'incontinenza urinaria manifestata dal Sig. successivamente Per_1 all'intervento di TURP – intervento da ritenersi del tutto indicato stante le caratteristiche
pagina 4 di 9 fisiopatologiche del paziente – sia causalmente da ricondursi ad una lesione iatrogena dello sfintere striato uretrale in corso di tale procedura, per manovra improvvida o ad ogni modo estranea all'intervento stesso, in assenza di un terreno anatomico e clinico facente porre una concreta ipotesi di evento non prevenibile”; in particolare, “Durante tale intervento è da ritenersi sia stata prodotta una lesione dello sfintere striato uretrale, per manovra operatoria incongrua, condizionante nel prosieguo della vicenda incontinenza urinaria da stress. I successivi interventi cruenti svolti quale ritenuta soluzione terapeutica all'incontinenza occorsa sono stati eseguiti in diversa Struttura dalla resistente.
Gli interventi effettuati hanno portato a un beneficio della problematica di incontinenza, ma hanno anche comportato lo sviluppo di raccolte purulente e necessità di revisioni chirurgiche, approdando al quadro menomativo osservato in capo al Sig. in sede di visita consulenziale medico-legale e Per_1 urologica, caratterizzato da alterazioni alle pieghe inguinali e attendibili disturbi correlati ai dispositivi impiantati presso altra Struttura rispetto alla resistente, sulla base di scelte cliniche dunque di struttura non facente parte della presente vertenza”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il Collegio peritale ha chiarito che: a) le considerazioni dei consulenti d'ufficio si sono già basate sulla documentazione analizzata e non sul riferito soggettivo del Sig. b) “In merito alla quantificazione delle perdite urinarie post-TURP Per_1 si aggiunge che il paziente venne dimesso dal nosocomio lo stesso giorno in cui venne rimosso il catetere vescicale (11.01.2004) e sin dal primo controllo vennero segnalate perdite di urine durante la giornata “in esiti di TURP”, confermata nei controlli successivi e mai risoltasi, in piena conferma della riconducibilità di tale incontinenza a lesione iatrogena dello sfintere striato uretrale in corso di intervento chirurgico, peraltro in assenza di ulteriori valevoli elementi a diversa spiegazione della stessa. Come già affermato l'ASST di non fornisce documentazione idonea per una precisa CP_4 puntualizzazione della quantità di perdita urinaria sofferta dal Sig. pertanto sulla base della Per_1 stessa non ci si può esprimere con motivazione tecnica diretta. È tuttavia evidente che la perdita urinaria fosse di tale entità da far consigliare dal personale del medesimo nosocomio il posizionamento di uno sfintere artificiale (agosto 2007), certamente non richiedibile qualora non vi fosse stato un quadro clinico di tale gravità da meritare opera chirurgica. Situazione successivamente corroborata sin dal 2010 da altra Struttura con documentazione fornente indicazione delle perdite urinarie sino a 5 pads/die (in merito si sottolinea che gli stessi dovettero essere ad ogni modo maggiori di 4 pads/die anche in accordo con la documentazione clinica del gennaio 2012, osservante un “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4pads/die)”, quantità certamente non relegabile a un disturbo
“lieve/modesto” come sostenuto dal CTP. In proposito si rimarca inoltre che già presso l'ASST di
nel 2007, venne ritenuta esservi indicazione a posizionamento di sfintere artificiale (in linea CP_4 con lesione iatrogena intraoperatoria considerata anche la persistenza di incontinenza sin dal primo controllo post-operatorio successivo all'intervento), ben prima dell'esplicitata evidenza della cicatrice
a valle del veru montantum indicata dalla consulente a pag 3 delle note fornite (peraltro anche in tal frangente descritta come “cicatrice (…) in esiti della pregressa resezione prostatica”); c) la mancata quantificazione dell'entità delle perdite urinarie nel periodo di follow up, da imputarsi alla struttura sanitaria, non può gravare sul paziente;
d) l'entità dell'incontinenza è da considerarsi ben superiore al livello “lieve/moderato”, dovendosi dunque intendere come superiore anche la valutazione della pagina 5 di 9 menomazione;
d) con riferimento infine alla condotta dei sanitari presso la Poliambulanza di Brescia, il
Collegio peritale ne ha tenuto conto elaborando un danno differenziale, precisando che “appare evidente che gli interventi ivi effettuati fossero atti ad emendare una situazione creatasi inizialmente dalle condotte operatorie svolte durante la TURP effettuata presso l' , che in difetto CP_4 delle quali non si sarebbero rese necessarie”. In ordine alla quantificazione del danno, secondo la CTU, “Per quanto attiene il quadro menomativo conseguente alla TURP dunque, è ritenibile che vi sia stato l'instaurarsi di una incontinenza da stress comportante uso di più pads – documentalmente riferibili ad un numero sino a 5 pads/die –, in assenza di incontinenza totale, condizione valutabile come danno biologico permanente del 25%1. A distanza di circa sette anni, in altra Struttura rispetto alla resistente, venne iniziata strategia terapeutica chirurgica che ha condizionato ulteriori ricoveri nosocomiali (con un totale di 9 giorni di ospedalizzazione, valutabili come periodo di inabilità, seguiti da un periodo di invalidità biologica parziale complessivamente stimabile in 15 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25% necessari per il recupero funzionale post-interventi sulla base della documentazione nota) e quadro menomativo attuale quantificabile in un danno biologico del 15% (quindici percento), stante il miglioramento – ma non risoluzione – della continenza urinaria del soggetto, in compresenza tuttavia di insorgenza di disturbi infettivo-flogistici comportanti reliquati estetici e attendibili algie e parestesie da ricondursi alle strategie terapeutiche attuate in tale seconda struttura”.
Orbene, per quanto riguarda il danno biologico di natura temporanea, esso (per le tempistiche quantificate dai CCTTUU) va liquidato nella somma complessiva di euro 4.916,25.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, invece, si deve precisare che – come correttamente sostenuto da parte convenuta – stante l'avvenuto decesso in corso di causa dell'attore (e dunque l'effettiva scienza della durata della sua vita successivamente all'intervento sanitario) esso deve essere individuato nel c.d. danno da premorienza o danno intermittente.
Si definisce in giurisprudenza danno biologico c.d. intermittente (o da premorienza) la lesione del bene salute risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
Viene appunto definito “intermittente” perché è un danno liquidato nell'“intervallo” tra la data della lesione e la data del decesso, e per il quale si prescinde da ogni collegamento causale con l'evento morte successivo.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze Cass. 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre
2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Inoltre, la liquidazione del danno deve avvenire pagina 6 di 9 tenendo conto delle tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. ord. 28 giugno 2018, n. 17018).
Le Tabelle Milanesi attualmente vigenti (versione 2024) hanno optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle stesse;
esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media. Esse tuttavia stabiliscono che spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa "per ogni ulteriore anno successivo", cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte.
Orbene, con la recente sentenza n. 41933/2021, la Corte di Cassazione – pur ricordando e ribadendo come la Suprema Corte, a partire dalla nota e fondamentale sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, abbia riconosciuto alle tabelle del Tribunale milanese il valore di parametro guida a livello nazionale sulla base dell'art. 1226 c.c. – ha censurato la tabella milanese sul c.d. danno da premorienza (quella esaminata era la versione del 2018 che tuttavia nei punti in esame è analoga a quella del 2024 attualmente vigente) nella parte in cui: a) afferma che “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie”; b) afferma che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. Secondo la Cassazione, questa seconda premessa “non può essere condivisa, in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa "decrescere" nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, "permanente". Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e
19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi).
Sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513); il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perchè "permanenti" sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo. La seconda premessa dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l'applicare al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla salute, un presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca col passare del tempo. Un simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, perchè appartiene alla natura dell'essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite;
per cui si può dire che il dolore diminuisce a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico,
pagina 7 di 9 invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità permanente”
In sintesi, la tabella milanese del danno da premorienza è stata ritenuta, quindi, non conforme al parametro dell'equità, e la Cassazione ha essa stessa proposto un criterio alternativo di liquidazione, in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. In particolare “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva”.
Per cui occorre procedere come segue.
In considerazione dell'età al momento dell'evento di danno (62 anni) e della percentuale di danno biologico permanente riconosciuta dalla CTU (15 %), la somma che sarebbe spettata se il danneggiato fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio (potendosi all'uopo utilizzare, per questo unico parametro, le Tabelle milanesi vigenti al momento della decisione) è pari ad euro 33.480,00.
Tale importo (c.d. dividendo) va diviso per 19,4 (divisore), ossia gli anni di vita residua secondo le tabelle sulla aspettativa di vita elaborate dall'ISTAT, nel 2024 (ultimo aggiornamento), per gli uomini
(aspettativa alla nascita di anni 81,4).
Il risultato ottenuto di euro 649,51 (ossia la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza) va poi moltiplicata per gli anni di vita effettivi del danneggiato dall'evento al decesso (19,4), per cui il risultato – secondo questo metodo – è pari ad euro 33.480,00 (per un totale complessivo, unito al danno temporaneo già esaminato, di euro 38.396,25).
In questo caso, dunque, in cui l'aspettativa di vita coincide con l'effettiva età al decesso dell'attore, la cifra da liquidarsi è identica a quella risultante dalle Tabelle Milanesi per il danno biologico ordinario.
Sulla somma suddetta (debito di valore), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono dovuti interessi nella misura legale dal primo mese di inoccupazione sino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura legale dal giorno della pubblicazione della decisione (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Gli onorari dei CTU, come liquidati in sede di ATP, vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 537/2022 R.G., così dispone:
pagina 8 di 9 CONDANNA parte al pagamento, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
– quali eredi di – della somma, a titolo di risarcimento del danno, di euro
[...] Persona_1
38.396,25, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
CONDANNA parte convenuta a rifondere a , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
– quali eredi di – le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...] Persona_1
545,00 per esborsi (CU e marca da bollo) ed in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
PONE gli onorari dei CTU, come liquidati in sede di ATP, vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cremona, il 19 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 537/2022 promossa da:
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
28,
(c.f. , residente in [...] C.F._2
Torino n. 18,
(c.f. , residente in [...], Controparte_3 C.F._3
via Trezzo n. 29, quali eredi di (C.F. ), Persona_1 C.F._4
tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avvocati (c.f. Parte_1
) e c.f. ) ed elettivamente C.F._5 Parte_2 C.F._6 domiciliato presso il loro studio sito in Milano‚ via Moncalieri n. 9;
ATTORE/I contro
(C.F. ), in persona del Direttore Controparte_4 P.IVA_1
Generale pro tempore, con sede in Largo Ugo Dossena n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_4
PAOLO PIANA (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._7
Milano (CAP 20122), Corso di Porta Romana, n. 54;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Persona_1 [...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4 contrariis rejectis, previe tutte le declaratorie e provvidenze del caso, Nel merito I) ACCERTATA e
DICHIARATA la responsabilità dell' in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore, nella causazione del sinistro occorso a per le ragioni Persona_1 tutte come esposte in parte motiva del presente atto e nell'elaborato peritale disposto in corso di ATP avanti a questo Tribunale, nel procedimento n.2537/2020 RG Giudice Dott.Milesi, per conseguenza
CONDANNARE la convenuta secondo le risultanze di danno determinate in esito all'espletato ATP e quindi al risarcimento in favore dell'attore dei danni economicamente quantificati sulla scorta delle tabelle dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano, e quindi : danno permanente 15% € 36.953,00 ITT 9 gg € 882,00 ITP al 75% per 15 gg € 1.102,50 ITP al 50% per 30 gg € 1.470,00 ITP al 25% per 30 gg € 735,00 TOTALE € 41.142,50 ovvero per tutti quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. II) Su tutte le domande di contenuto economico con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme dovute fino al soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri accessori di Legge”.
Si è costituita in giudizio la convenuta in Controparte_5 persona del Direttore generale pro tempore, chiedendo: “IN VIA PRELIMINARE AL MERITO: - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del preteso diritto risarcitorio e per l'effetto rigettare la domanda attorea;
NEL MERITO: - accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità in capo all' per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la CP_4 domanda attorea. Con vittoria di spese, competenze e onorari di Giudizio”.
Nelle more della celebrazione della prima udienza, a seguito del decesso dell'attore in data 29/4/2022, si sono costituiti intervenendo nel giudizio , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, quali eredi dell'attore, per far valere i loro diritti in qualità di eredi e facendo proprie le
[...] richieste attoree tutte svolte con l'atto di citazione. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., il Giudice ha poi fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni.
In data 25/2/2025, a seguito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche, a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le domande proposte da possono trovare accoglimento, per le ragioni che seguono. Persona_1
Ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione (nel caso di specie pacificamente decennale) comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
tuttavia, in caso di danno da malpractice medica (che può riverberare i suoi effetti pregiudizievoli anche a distanza di anni dalla condotta illecita), secondo la giurisprudenza, il giorno dal quale decorre il termine di prescrizione coincide con il momento in cui il paziente ha preso coscienza e consapevolezza che il proprio danno sia conseguenza di un errore sanitario. Infatti, “Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della
pagina 2 di 9 diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario”
(così Cass. ord. n. 29140/2024; v. anche Cass. Sez. U. 11/01/2008, n. 576; Cass. 27/10/2023, n. 29859;
30/07/2024, n. 21259), di conseguenza “incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione” (Cass. ord. n. 29140/2024; v. Cass. n. 24164/2019, che ha ritenuto che per un paziente privo di conoscenze mediche la mera diagnosi di positività al virus HCV non integrasse, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione;
nello stesso senso anche Cass. n. 13745/2018, che ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche, rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli, aveva fatto riferimento ad una trasfusione a cui si era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione;
v. anche, ex aliis, tra le più recenti, Cass. n. 25472/2024).
In altre parole, non basta che la malattia (il danno-conseguenza) venga percepita dal paziente, ma conta il momento in cui tale malattia venga percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del sanitario.
Peraltro, la prescrizione è un fatto estintivo da dedursi e provarsi dal debitore (nel caso di specie la struttura sanitaria), con la conseguenza che l'eventuale incertezza sui presupposti che ne determinano la decorrenza grava su quest'ultimo; la prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, deve concernere la conoscenza o conoscibilità, secondo la diligenza esigibile, della patologia e della sua ascrivibilità causale ad una condotta omissiva dell'autorità sanitaria, ed ancora, la prova presuntiva di tale conoscenza o conoscibilità esige che il fatto noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle praesumptiones de praesumpto (così Cass. n. 17421/2019; Cass. n. 10190/2022).
Nel caso di specie, caratterizzato peraltro da una patologia pregressa all'intervento medico e relativa alla minzione che ha portato al primo accesso in P.S., l'attore ha riportato alcuni sintomi ed una sofferenza genericamente accertata che nulla ancora consentiva di ricondurre a quella rilevante come causa di responsabilità. Tale consapevolezza (la riconducibilità di tali postumi all'intervento di TURP eseguito presso l' di deve ritenersi essere stata raggiunta dall'attore – in Controparte_4 CP_4 assenza di ulteriori elementi che dimostrino il contrario – solo all'esito del parere tecnico cui si sottopose nel 2019. Il paziente (come dimostrato in atti) si è peraltro più volte e continuativamente negli anni sottoposto ad esami diagnostici e visite, ma nessuno di questi ha mai accertato, prima del
2019, la causa primaria dei pregiudizi lamentati.
Anche dalla CTU espletata (di cui si dirà a breve) emerge che le perdite di urina a seguito dell'intervento di TURP “vennero indicate come incontinenza urinaria da stress e sin dal novembre
pagina 3 di 9 2004 venne consigliata al paziente una TURP di revisione per evidenza cistoscopica di residuo prostatico: per quanto noto tale revisione non fu effettuata”, e che anche successivamente – presso altra struttura sanitaria – al paziente venne semplicemente proposto un posizionamento di sfintere artificiale e poi uno sling parauretrale Argus. Inoltre, sulle risultanze degli esami e sulla gravità di disturbi post operatori, la CTU ha chiarito che “La documentazione a disposizione di pertinenza dell'Ospedale di appare disegnare un'immagine “sfuocata” del grado di incontinenza cui il CP_4
Sig. risultò affetto. Se sin dal primo controllo vennero segnalati disturbi minzionali, nel Per_1 novembre 2006 venne riportato uso di 1-2 pannolini (per quanto unicamente ipotizzabile, in quanto il numero riportato è difficilmente intellegibile e risulta modificato a penna) e nel marzo 2007 venne genericamente indicato miglioramento dell'incontinenza negli ultimi mesi, in assenza tuttavia di più precise specifiche in merito. Al contempo si osserva che nell'ottobre 2007, stante la gr La documentazione a disposizione di pertinenza dell' appare disegnare un'immagine Controparte_4
“sfuocata” del grado di incontinenza cui il Sig. risultò affetto. Se sin dal primo controllo Per_1 vennero segnalati disturbi minzionali, nel novembre 2006 venne riportato uso di 1-2 pannolini (per quanto unicamente ipotizzabile, in quanto il numero riportato è difficilmente intellegibile e risulta modificato a penna) e nel marzo 2007 venne genericamente indicato miglioramento dell'incontinenza negli ultimi mesi, in assenza tuttavia di più precise specifiche in merito. Al contempo si osserva che nell'ottobre 2007, stante la gravità dei disturbi, venne consigliato il posizionamento di uno sfintere artificiale e che nel gennaio 2012 venne indicato “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4 pads/die)” coerente con quanto affermato nel settembre 2015 (“incontinenza urinaria grave (5 pads die)” e nel dicembre 2018 in merito all'incontinenza successiva alla TURP e precedente il secondo approccio chirurgico, dunque riferita essere caratterizzata dall'utilizzo di circa 5 pads/dieavità dei disturbi, venne consigliato il posizionamento di uno sfintere artificiale e che nel gennaio 2012 venne indicato “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4 pads/die)” coerente con quanto affermato nel settembre 2015 (“incontinenza urinaria grave (5 pads die)” e nel dicembre 2018 in merito all'incontinenza successiva alla TURP e precedente il secondo approccio chirurgico, dunque riferita essere caratterizzata dall'utilizzo di circa 5 pads/die”.
Ciò chiarito in termini di prescrizione, l'attore ha dimostrato il pregiudizio subito ed il nesso causale con la condotta illecita dei sanitari dell'ASST di attraverso la produzione della copiosa CP_4 documentazione medica (oltre che di una consulenza tecnica di parte), documentazione che è stata visionata ed esaminata dal Collegio peritale nominato in sede di ATP n. 2537/2020 RG (doc. 29 attoreo).
Nella relazione finale del suddetto Collegio, che espressamente si richiama e si fa propria in questa sede, apparendo la stessa chiara ed esaustiva nonché esente da macroscopici vizi logici, i CCTTUU hanno accertato che: a) a seguito di insorgenza di iperplasia nodulare o ipertrofia prostatica benigna
(IPB), all'attore coerentemente venne proposto e attuato un intervento di TURP, “intervento indicato ed efficace per ridurre i sintomi associati all'IPB e per migliorare il flusso urinario”; b) tuttavia,
“stante le caratteristiche del caso di specie e dell'assenza di documentate variabili anatomiche del soggetto, è da ritenersi che l'incontinenza urinaria manifestata dal Sig. successivamente Per_1 all'intervento di TURP – intervento da ritenersi del tutto indicato stante le caratteristiche
pagina 4 di 9 fisiopatologiche del paziente – sia causalmente da ricondursi ad una lesione iatrogena dello sfintere striato uretrale in corso di tale procedura, per manovra improvvida o ad ogni modo estranea all'intervento stesso, in assenza di un terreno anatomico e clinico facente porre una concreta ipotesi di evento non prevenibile”; in particolare, “Durante tale intervento è da ritenersi sia stata prodotta una lesione dello sfintere striato uretrale, per manovra operatoria incongrua, condizionante nel prosieguo della vicenda incontinenza urinaria da stress. I successivi interventi cruenti svolti quale ritenuta soluzione terapeutica all'incontinenza occorsa sono stati eseguiti in diversa Struttura dalla resistente.
Gli interventi effettuati hanno portato a un beneficio della problematica di incontinenza, ma hanno anche comportato lo sviluppo di raccolte purulente e necessità di revisioni chirurgiche, approdando al quadro menomativo osservato in capo al Sig. in sede di visita consulenziale medico-legale e Per_1 urologica, caratterizzato da alterazioni alle pieghe inguinali e attendibili disturbi correlati ai dispositivi impiantati presso altra Struttura rispetto alla resistente, sulla base di scelte cliniche dunque di struttura non facente parte della presente vertenza”.
In risposta alle osservazioni del consulente di parte convenuta, il Collegio peritale ha chiarito che: a) le considerazioni dei consulenti d'ufficio si sono già basate sulla documentazione analizzata e non sul riferito soggettivo del Sig. b) “In merito alla quantificazione delle perdite urinarie post-TURP Per_1 si aggiunge che il paziente venne dimesso dal nosocomio lo stesso giorno in cui venne rimosso il catetere vescicale (11.01.2004) e sin dal primo controllo vennero segnalate perdite di urine durante la giornata “in esiti di TURP”, confermata nei controlli successivi e mai risoltasi, in piena conferma della riconducibilità di tale incontinenza a lesione iatrogena dello sfintere striato uretrale in corso di intervento chirurgico, peraltro in assenza di ulteriori valevoli elementi a diversa spiegazione della stessa. Come già affermato l'ASST di non fornisce documentazione idonea per una precisa CP_4 puntualizzazione della quantità di perdita urinaria sofferta dal Sig. pertanto sulla base della Per_1 stessa non ci si può esprimere con motivazione tecnica diretta. È tuttavia evidente che la perdita urinaria fosse di tale entità da far consigliare dal personale del medesimo nosocomio il posizionamento di uno sfintere artificiale (agosto 2007), certamente non richiedibile qualora non vi fosse stato un quadro clinico di tale gravità da meritare opera chirurgica. Situazione successivamente corroborata sin dal 2010 da altra Struttura con documentazione fornente indicazione delle perdite urinarie sino a 5 pads/die (in merito si sottolinea che gli stessi dovettero essere ad ogni modo maggiori di 4 pads/die anche in accordo con la documentazione clinica del gennaio 2012, osservante un “lieve beneficio sulla continenza urinaria (4pads/die)”, quantità certamente non relegabile a un disturbo
“lieve/modesto” come sostenuto dal CTP. In proposito si rimarca inoltre che già presso l'ASST di
nel 2007, venne ritenuta esservi indicazione a posizionamento di sfintere artificiale (in linea CP_4 con lesione iatrogena intraoperatoria considerata anche la persistenza di incontinenza sin dal primo controllo post-operatorio successivo all'intervento), ben prima dell'esplicitata evidenza della cicatrice
a valle del veru montantum indicata dalla consulente a pag 3 delle note fornite (peraltro anche in tal frangente descritta come “cicatrice (…) in esiti della pregressa resezione prostatica”); c) la mancata quantificazione dell'entità delle perdite urinarie nel periodo di follow up, da imputarsi alla struttura sanitaria, non può gravare sul paziente;
d) l'entità dell'incontinenza è da considerarsi ben superiore al livello “lieve/moderato”, dovendosi dunque intendere come superiore anche la valutazione della pagina 5 di 9 menomazione;
d) con riferimento infine alla condotta dei sanitari presso la Poliambulanza di Brescia, il
Collegio peritale ne ha tenuto conto elaborando un danno differenziale, precisando che “appare evidente che gli interventi ivi effettuati fossero atti ad emendare una situazione creatasi inizialmente dalle condotte operatorie svolte durante la TURP effettuata presso l' , che in difetto CP_4 delle quali non si sarebbero rese necessarie”. In ordine alla quantificazione del danno, secondo la CTU, “Per quanto attiene il quadro menomativo conseguente alla TURP dunque, è ritenibile che vi sia stato l'instaurarsi di una incontinenza da stress comportante uso di più pads – documentalmente riferibili ad un numero sino a 5 pads/die –, in assenza di incontinenza totale, condizione valutabile come danno biologico permanente del 25%1. A distanza di circa sette anni, in altra Struttura rispetto alla resistente, venne iniziata strategia terapeutica chirurgica che ha condizionato ulteriori ricoveri nosocomiali (con un totale di 9 giorni di ospedalizzazione, valutabili come periodo di inabilità, seguiti da un periodo di invalidità biologica parziale complessivamente stimabile in 15 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 30 giorni al 25% necessari per il recupero funzionale post-interventi sulla base della documentazione nota) e quadro menomativo attuale quantificabile in un danno biologico del 15% (quindici percento), stante il miglioramento – ma non risoluzione – della continenza urinaria del soggetto, in compresenza tuttavia di insorgenza di disturbi infettivo-flogistici comportanti reliquati estetici e attendibili algie e parestesie da ricondursi alle strategie terapeutiche attuate in tale seconda struttura”.
Orbene, per quanto riguarda il danno biologico di natura temporanea, esso (per le tempistiche quantificate dai CCTTUU) va liquidato nella somma complessiva di euro 4.916,25.
Per quanto riguarda il danno biologico permanente, invece, si deve precisare che – come correttamente sostenuto da parte convenuta – stante l'avvenuto decesso in corso di causa dell'attore (e dunque l'effettiva scienza della durata della sua vita successivamente all'intervento sanitario) esso deve essere individuato nel c.d. danno da premorienza o danno intermittente.
Si definisce in giurisprudenza danno biologico c.d. intermittente (o da premorienza) la lesione del bene salute risarcibile nell'ipotesi in cui un soggetto, che subisca una certa menomazione invalidante a seguito di un evento lesivo, deceda prima della liquidazione del pregiudizio sofferto per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
Viene appunto definito “intermittente” perché è un danno liquidato nell'“intervallo” tra la data della lesione e la data del decesso, e per il quale si prescinde da ogni collegamento causale con l'evento morte successivo.
Secondo la giurisprudenza, in tema di risarcimento del danno biologico, ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito,
l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (in questo senso v. le sentenze Cass. 3 ottobre 2003, n. 14767, 24 ottobre
2007, n. 22338, 31 gennaio 2011, n. 2297, 14 novembre 2011, n. 23739, 18 gennaio 2016, n. 679, 26 maggio 2016, n. 10897, e 26 giugno 2020, n. 12913). Inoltre, la liquidazione del danno deve avvenire pagina 6 di 9 tenendo conto delle tabelle vigenti al momento della decisione (Cass. ord. 28 giugno 2018, n. 17018).
Le Tabelle Milanesi attualmente vigenti (versione 2024) hanno optato per l'adozione di un criterio liquidativo che utilizzi quale parametro il risarcimento annuo mediamente corrisposto ad ogni percentuale invalidante secondo i valori monetari individuati dalle Tabelle stesse;
esso corrisponde al rapporto tra il risarcimento medio e l'aspettativa di vita media. Esse tuttavia stabiliscono che spetti una liquidazione maggiore se la morte si verifica entro il primo anno o i primi due anni dalla data del sinistro, per poi riconoscere una somma fissa "per ogni ulteriore anno successivo", cioè per ogni anno a partire dal terzo fino al momento della morte.
Orbene, con la recente sentenza n. 41933/2021, la Corte di Cassazione – pur ricordando e ribadendo come la Suprema Corte, a partire dalla nota e fondamentale sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, abbia riconosciuto alle tabelle del Tribunale milanese il valore di parametro guida a livello nazionale sulla base dell'art. 1226 c.c. – ha censurato la tabella milanese sul c.d. danno da premorienza (quella esaminata era la versione del 2018 che tuttavia nei punti in esame è analoga a quella del 2024 attualmente vigente) nella parte in cui: a) afferma che “un criterio liquidativo diversificato per fasce di età sia inidoneo ad esprimere la peculiarità della fattispecie”; b) afferma che “il danno non è una funzione costante nel tempo, ma esso è ragionevolmente maggiore in prossimità dell'evento per poi decrescere progressivamente fino a stabilizzarsi”. Secondo la Cassazione, questa seconda premessa “non può essere condivisa, in quanto in contrasto con la logica, il diritto e la medicina legale. Sul piano logico, la contraddizione è evidente per la semplice ragione che non ha senso ipotizzare che un danno possa "decrescere" nello stesso momento in cui lo si definisce, appunto, "permanente". Il danno biologico è definito dalla legge come permanente sul presupposto che esso scaturisca da una lesione i cui postumi, una volta stabilizzatisi, non siano più suscettibili di variazioni nel tempo (v. in tal senso le sentenze 7 marzo 2003, n. 3414, e
19 dicembre 2014, n. 26897, nelle quali si è detto che il danno biologico da invalidità permanente è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia,
l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità, con relativa stabilizzazione dei postumi).
Sul piano giuridico, l'idea che il danno permanente alla salute possa diminuire nel tempo non appare corretta. Tale pregiudizio consiste infatti in una forzata rinuncia ad una o più attività quotidiane (così, tra le altre, la nota ordinanza 27 marzo 2018, n. 7513); il danno biologico permanente è, dunque, una rinuncia permanente. Rispetto ad essa, il decorso del tempo può, in teoria, attutire la sofferenza causata da quella rinuncia, ma non consente comunque di recuperare le abilità perdute. Sul piano della medicina legale, infine, la suindicata affermazione è scorretta, proprio perchè "permanenti" sono definiti in medicina legale quei postumi che residuano alla cessazione dello stato di malattia e sono perciò caratterizzati da una condizione di stabilità nel tempo. La seconda premessa dalla quale prende avvio la tabella milanese qui in esame, dunque, finisce con l'applicare al danno biologico, che è lesione permanente e irreversibile del diritto alla salute, un presupposto non dimostrato, e cioè che quel danno si riduca col passare del tempo. Un simile criterio è accettabile in relazione al danno morale inteso come sofferenza giuridicamente rilevante, perchè appartiene alla natura dell'essere umano la capacità di adattarsi (entro certo limiti) anche alle più gravi perdite;
per cui si può dire che il dolore diminuisce a mano a mano che l'evento dannoso si allontana nel tempo. Il danno biologico,
pagina 7 di 9 invece, è per sua natura destinato a permanere e si calcola, col sistema del punto, proprio come invalidità permanente”
In sintesi, la tabella milanese del danno da premorienza è stata ritenuta, quindi, non conforme al parametro dell'equità, e la Cassazione ha essa stessa proposto un criterio alternativo di liquidazione, in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. In particolare “il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva”.
Per cui occorre procedere come segue.
In considerazione dell'età al momento dell'evento di danno (62 anni) e della percentuale di danno biologico permanente riconosciuta dalla CTU (15 %), la somma che sarebbe spettata se il danneggiato fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio (potendosi all'uopo utilizzare, per questo unico parametro, le Tabelle milanesi vigenti al momento della decisione) è pari ad euro 33.480,00.
Tale importo (c.d. dividendo) va diviso per 19,4 (divisore), ossia gli anni di vita residua secondo le tabelle sulla aspettativa di vita elaborate dall'ISTAT, nel 2024 (ultimo aggiornamento), per gli uomini
(aspettativa alla nascita di anni 81,4).
Il risultato ottenuto di euro 649,51 (ossia la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza) va poi moltiplicata per gli anni di vita effettivi del danneggiato dall'evento al decesso (19,4), per cui il risultato – secondo questo metodo – è pari ad euro 33.480,00 (per un totale complessivo, unito al danno temporaneo già esaminato, di euro 38.396,25).
In questo caso, dunque, in cui l'aspettativa di vita coincide con l'effettiva età al decesso dell'attore, la cifra da liquidarsi è identica a quella risultante dalle Tabelle Milanesi per il danno biologico ordinario.
Sulla somma suddetta (debito di valore), rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono dovuti interessi nella misura legale dal primo mese di inoccupazione sino alla data di pubblicazione della presente decisione. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella misura legale dal giorno della pubblicazione della decisione (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
Gli onorari dei CTU, come liquidati in sede di ATP, vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 537/2022 R.G., così dispone:
pagina 8 di 9 CONDANNA parte al pagamento, in favore di , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
– quali eredi di – della somma, a titolo di risarcimento del danno, di euro
[...] Persona_1
38.396,25, oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
CONDANNA parte convenuta a rifondere a , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
– quali eredi di – le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
[...] Persona_1
545,00 per esborsi (CU e marca da bollo) ed in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
PONE gli onorari dei CTU, come liquidati in sede di ATP, vanno posti definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Cremona, il 19 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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