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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/12/2025, n. 1176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1176 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N° R.G. 2923/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice-
Dott. Fulvio Mastro -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2923 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione consensuale, vertente
TRA
, C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in atti, dall' avv. Ernesto Castiello (CF. ), presso il cui studio in Casoria, C.F._2 alla via Garigliano n. 12, elettivamente domicilia;
E
, C.F: , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in CP_1 C.F._3 atti, dall' avv. Eleonora Paone (CF. , presso il cui studio in Casoria, alla C.F._4
Piazza Cirillo n. 10, elettivamente domicilia;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio per il 26 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte di udienza nelle quali si sono riportate al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 31 luglio 2025, nulla ha opposto. N° R.G. 2923/2025 V.G.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 luglio 2025 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio il 27 settembre 2007 nel Comune di Melito di Napoli(NA); che dalla loro unione sono nati due figli: , in Acerra il 6 febbraio 2006, e , in Napoli Per_1 CP_2 il 8 settembre 2017; che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilita caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza.
Tanto premesso, stante l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 26 novembre 2025, pervenute le note scritte congiunte in data 25 novembre 2025, le parti ribadivano la loro volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso e dichiaravano di rinunciare alla comparizione alla udienza.
################################################
-La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata l'ammissibilita della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevita sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11/07/1986, C.F: , e , nato a [...] il [...], C.F: C.F._1 CP_1 N° R.G. 2923/2025 V.G.
, che hanno contratto matrimonio il 27 settembre 2007, trascritto nei C.F._3 registri dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli (NA), (Atto n. 37, Parte I, Anno 2007);
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice-
Dott. Fulvio Mastro -Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2923 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto separazione consensuale, vertente
TRA
, C.F: , rappresentata e difesa, giusta procura alle Parte_1 C.F._1 liti in atti, dall' avv. Ernesto Castiello (CF. ), presso il cui studio in Casoria, C.F._2 alla via Garigliano n. 12, elettivamente domicilia;
E
, C.F: , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in CP_1 C.F._3 atti, dall' avv. Eleonora Paone (CF. , presso il cui studio in Casoria, alla C.F._4
Piazza Cirillo n. 10, elettivamente domicilia;
- Ricorrenti-
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Fissato termine perentorio per il 26 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte di udienza nelle quali si sono riportate al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 31 luglio 2025, nulla ha opposto. N° R.G. 2923/2025 V.G.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 16 luglio 2025 i ricorrenti epigrafati deducevano di aver contratto matrimonio il 27 settembre 2007 nel Comune di Melito di Napoli(NA); che dalla loro unione sono nati due figli: , in Acerra il 6 febbraio 2006, e , in Napoli Per_1 CP_2 il 8 settembre 2017; che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per continui litigi, incompatibilita caratteriali, mancanza di armonia familiare e assenza di condivisione, che rendeva impossibile la convivenza.
Tanto premesso, stante l'intollerabilita della prosecuzione della convivenza, chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni richiamate nelle conclusioni del ricorso.
Fissato termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. al 26 novembre 2025, pervenute le note scritte congiunte in data 25 novembre 2025, le parti ribadivano la loro volonta di separarsi alle condizioni indicate in ricorso e dichiaravano di rinunciare alla comparizione alla udienza.
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-La domanda di separazione e fondata e, pertanto, va accolta.
- In via preliminare va affermata l'ammissibilita della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
- La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, I comma, cod. civ., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nel ricorso introduttivo, le cui condizioni, qui, per brevita sono da intendersi richiamate e trascritte.
- Il predetto accordo deve ritenersi conforme a norme imperative.
- Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso, con integrale compensazione fra le parti delle spese processuali del presente giudizio stante l'esito della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile riportata in epigrafe, in accoglimento della domanda, così provvede:
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
11/07/1986, C.F: , e , nato a [...] il [...], C.F: C.F._1 CP_1 N° R.G. 2923/2025 V.G.
, che hanno contratto matrimonio il 27 settembre 2007, trascritto nei C.F._3 registri dello Stato Civile del Comune di Melito di Napoli (NA), (Atto n. 37, Parte I, Anno 2007);
- compensate le spese processuali.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28 novembre 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro