Articolo 2340 del Codice civile
Articolo 2339Articolo 2308
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2340.

(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). )) ((I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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