Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
>
Versione
1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2340.
(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). )) ((I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))
(( (Limiti dei benefici riservati ai promotori). )) ((I promotori possono riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualita' di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.))
Commentari • 11
- 1. Quali benefici possono riservarsi i soci fondatori?Giappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 39.274204
[…] Rilevanza sistematica dei limiti del 1° comma dell'art. 2340 c.c.? - 8. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 14/12/2022, n. 7893Provvedimento: […] Nel ricorso introduttivo la contribuente eccepiva la violazione dell'art. 2340 c.c. e l'omessa notifica dei prodromici avvisi di accertamento, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato. […]Leggi di più...
- esecuzione tributaria·
- beneficio d'escussione·
- inammissibilità ricorso·
- ingiunzione di pagamento·
- giurisdizione giudice tributario·
- art. 2340 c.c.·
- notifica atti prodromici·
- accertamento pretesa fiscale·
- definitività ingiunzione