TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10888 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16516/2020
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16516/2020 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
TE AM
INTERVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott. Francesca Console, sono comparsi: l'avv Cavallo per parte attrice e l'avv Dario Marra per i convenuti e quali eredi di Cinque Anna. Controparte_2 CP_3
I legali rappresentano che è intervenuto accordo transattivo tra le parti e che esso è depositato in pct
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la cessazione della materia del contendere
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16516/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo e Parte_1 C.F._1 presso di lui domiciliato
ATTORE contro quali eredi di Controparte_4 CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Marra e presso di loro domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Letta la transazione in atti;
- osservato che si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. tra le altre Cass. 27 gennaio 1998, n. 801 e Cass. n. 14775 del 02/08/2004). In tali casi, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale pagina 2 di 3 emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 271/2006);
- atteso che la cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n.
18956/2003);
- rilevato che differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass. n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata);
- Ritenuto che la transazione intervenuta in corso di causa per la giurisprudenza della Suprema
Corte è fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr amplius Cass.
n. 1950/2003): essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass., sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3598);
- Atteso che i procuratori dichiarano che la transazione copre ogni profilo della presente controversia;
- Osservato che vi è accordo sulla compensazione delle spese;
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console pagina 3 di 3
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16516/2020 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
TE AM
INTERVENUTO
Oggi 24 novembre 2025 innanzi al dott. Francesca Console, sono comparsi: l'avv Cavallo per parte attrice e l'avv Dario Marra per i convenuti e quali eredi di Cinque Anna. Controparte_2 CP_3
I legali rappresentano che è intervenuto accordo transattivo tra le parti e che esso è depositato in pct
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni chiedendo la cessazione della materia del contendere
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16516/2020 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cavallo e Parte_1 C.F._1 presso di lui domiciliato
ATTORE contro quali eredi di Controparte_4 CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Marra e presso di loro domiciliati
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Letta la transazione in atti;
- osservato che si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. tra le altre Cass. 27 gennaio 1998, n. 801 e Cass. n. 14775 del 02/08/2004). In tali casi, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale pagina 2 di 3 emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 271/2006);
- atteso che la cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n.
18956/2003);
- rilevato che differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass. n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata);
- Ritenuto che la transazione intervenuta in corso di causa per la giurisprudenza della Suprema
Corte è fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr amplius Cass.
n. 1950/2003): essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass., sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3598);
- Atteso che i procuratori dichiarano che la transazione copre ogni profilo della presente controversia;
- Osservato che vi è accordo sulla compensazione delle spese;
PQM
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Napoli, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Francesca Console pagina 3 di 3