Sentenza 5 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2020, n. 4955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4955 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da ER CE, nata il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 09/09/2019 del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Raffaele Fasulo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza del 9/9/2019, depositata il 10/9/2019, il Tribunale di Salerno ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro di varia documentazione, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Salerno in data 19/4/2019 (rectius: 19/7/2019) nei confronti di ER CE, in relazione ad ipotesi di peculato.
2. Ha presentato ricorso la ER tramite il suo difensore. Deduce violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione. Era stata eccepita la mancanza di correlazione tra cose rinvenute e sequestrate e fatti contestati, non potendosi parlare di corpo di reato o di cose pertinenti al reato. Il Tribunale non aveva fornito motivazione in ordine alla verifica delle finalità probatorie ex art. 253 cod. proc. pen. ma aveva solo affermato che la documentazione rinvenuta presso l'abitazione corrispondeva a quella non trovata presso l'Ufficio postale o altrove, indicata dal P.M. Ma in realtà il P.M. aveva fornito solo un'indicazione generica e indeterminata senza specificare in modo dettagliato le cose da sottoporre a sequestro e senza menzionare la documentazione sequestrata. Inoltre il Tribunale era tenuto a vagliare tale documentazione ai fini probatori, anche ove la stessa fosse stata indicata dal P.M. per segnalarne la pertinenza e la rilevanza probatoria. Il provvedimento impugnato, oltre a non fornire motivazione sulla valutazione delle cose sequestrate, non motivava neanche sul fatto che le cose rinvenute potessero costituire autonomamente notizia di reato in relazione ad ulteriori condotte. Alla Corte viene chiesto di verificare se il provvedimento impugnato sia arbitrario, onde valutare la necessità della permanenza del vincolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché genericamente formulato.
2. Il Tribunale ha dato conto del fatto che il decreto di sequestro emesso dal P.M. riguardava documentazione non presente presso l'Ufficio postale o presso i clienti dello stesso e presente, invece, presumibilmente presso l'abitazione della ricorrente, documentazione riconducibile a specifiche categorie, strettamente correlate all'accertamento dei reati di peculato concretamente addebitati alla ER e in relazione ai quali non è stato contestato il fumus. Il Tribunale ha in particolare posto in evidenza / a tal fine , che la documentazione sequestrata corrispondeva a quella tipologia che aveva formato oggetto del provvedimento di sequestro, facendo riferimento a foglio econonnale, libretti cartacei, carte postamat con credenziali di accesso a conti, libretti postali e dematerializzati, carnet di assegni.
3. A fronte di ciò il motivo di ricorso si limita a prospettare che non sarebbe stato dato conto dell'utilità del materiale a fini di prova, ma in realtà omette al riguardo di attestare l'avvenuta deduzione in sede di riesame di mirate censure e nel contempo omette di formulare in questa sede specifiche doglianze in ordine al tipo di materiale sequestrato, rientrante in effetti nelle categorie individuate dal P.M. e concretamente inerente all'attività specifica dell'ufficio postale, e dunque di per sé destinato, come peraltro sottolineato dal Tribunale, sia all'accertamento di reati addebitati alla ricorrente nella specifica veste di responsabile dell'ufficio postale di Aquara sia alla complessiva ricostruzione dell'attività di lei all'interno dell'ufficio. In ogni caso, è d'uopo ribadire, non è stato dedotto alcunché con riguardo a ciascun documento e alla sua eventuale estraneità alla sfera di accertamento, a fronte di un'utilità suffragata prima facie dalla natura di detto materiale.
4. Di qui l'inammissibilità del ricorso, da cui discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2019 Il Consigliere es