Articolo 28 della Legge 29 novembre 1995, n. 520
Articolo 27Articolo 29
Versione
22 dicembre 1995
Art. 28. (Commissione paritetica) 1. Su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potra' procedere alla revisione dell'importo, deducibile di cui all'articolo 26 e dell'aliquota IRPEF di cui all'articolo 27 ad opera di una apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dalla CELI.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1995