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Sentenza 19 gennaio 2024
Sentenza 19 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2024, n. 2495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2495 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NT ON nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 2495 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza Sezione 1, n. 47097 del 4 ottobre 2022, questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, che, concesse ad AN AN UL - riconosciuto responsabile del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato, ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, di NA Rombolà e di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, parimenti aggravato ai sensi del citato articolo 7, - le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante contestata, aveva rideterminato la pena inflittagli in anni trenta di reclusione. Rilevato come l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la concessione del beneficio - ossia, <> (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460). Nessun obbligo di considerazione, di quanto argomentato nella sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, annullata dalla Corte di cassazione, per giustificare la concessione al UL delle circostanze attenuanti generiche, incombeva sul Collegio della sentenza qui impugnata, in ragione del decisivo rilievo che quella motivazione era stata ritenuta dalla Corte rescindente «prima che illogica, emessa in totale violazione di legge> >. 2. S'impone, pertanto, la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla è dovuto per le spese di parte civile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di disciplina ennergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148; conf. Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895) e, di conseguenza, non ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv. 284875).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 2495 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 21/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza Sezione 1, n. 47097 del 4 ottobre 2022, questa Corte, accogliendo il ricorso del Procuratore Generale, ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro, che, concesse ad AN AN UL - riconosciuto responsabile del delitto di concorso in omicidio volontario aggravato, ai sensi dell'art. 7 I. n. 203 del 1991, di NA Rombolà e di porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo, parimenti aggravato ai sensi del citato articolo 7, - le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza all'aggravante contestata, aveva rideterminato la pena inflittagli in anni trenta di reclusione. Rilevato come l'argomentazione rassegnata dalla Corte territoriale per giustificare la concessione del beneficio - ossia, <
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/11/2023.