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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1888/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12721/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIG. IST. AUT. n. PROT. 39531 TARSU/TIA 2010
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120087484014000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120124688357000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2070/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20/6/2025 e depositato il 3/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela relativa alla TARSU anni 2010 e 2011 per l'immobile sito in Pozzuoli alla Indirizzo_1, rigetto emesso dal Comune di Pozzuoli.
Il ricorrente ha premesso che, al fine di regolarizzare la propria pendenza debitoria con l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, aveva rilevato che dal proprio prospetto debitorio emergeva l'esistenza di due cartelle di pagamento, le nn. 07120120087484014000 e 07120120124688357000, che si basavano su ruoli emessi dal Comune di Pozzuoli per mancato pagamento TARSU per gli anni 2010 e 2011 per un immobile sito in
Pozzuoli alla Indirizzo_1, immobile commerciale che, però, egli aveva utilizzato «unicamente dal 10 gennaio 2007 al 10 gennaio 2008 come da attestazione dell'Agenzia delle Entrate che si deposita».
Ha aggiunto di aver, pertanto, inviato due PEC al Comune di Pozzuoli nell'aprile 2023 per chiedere lo sgravio di tali ruoli ma il Comune di Pozzuoli aveva riscontrato tali richieste evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva, e lo stesso aveva fatto il Comune allorché l'istanza di sgravio in autotutela al Comune era stata ribadita dal suo difensore, avendo ribadito il Comune di essere carente di legittimazione passiva essendo, a suo dire, ruoli emessi dalla società Società_1, che, però, essa stessa aveva in seguito negato di non essere legittimata passiva.
Ha dedotto che, dopo ulteriori tentativi infruttuosi, il Comune aveva finalmente in data 23 aprile 2025 riconosciuto la propria legittimazione passiva «e, pur riconoscendo il diritto del ricorrente a vedersi sgravati i ruoli, nulla ribadendo sulla bontà nel merito dell'istanza, rigettava la stessa in quanto “verificato che le cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione aventi ad oggetto la TARSU 2010 e
2011 risultano definitive;
tenuto conto che sulle stesse sono state attivate, da parte di ADER, le procedure esecutive;
lo scrivente Ufficio non può provvedere al discarico delle cartelle di pagamento e pertanto, l'istanza non è meritevole di accoglimento”».
Ha quindi lamentato che, «nonostante nel merito non vi siano dubbi che il ricorrente non sia il debitore delle somme richieste, il Comune di Pozzuoli ritiene di dover comunque da lui pretenderle», così errando in quanto «la definitività delle cartelle, infatti, non osta lo sgravio e la Pubblica Amministrazione, davanti un proprio errore, prima prova a evitare l'istanza affermando una falsa carenza di legittimazione passiva e, davanti l'impossibilità di percorrere tale ingiusta strada, decide di non sgravare le somme per motivi non previsti da alcuna norma».
Ha lamentato che «anzi l'art. 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), come meglio si riporterà a breve, prevede espressamente la possibilità per l'amministrazione di procedere all'annullamento di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione anche in caso di atti definitivi;
- l'Ente, davanti il proprio errore, non vestendo il ruolo di controparte del contribuente ma dovendo invece tutelare la comunità e il cittadino, ha il compito di riscuotere le tasse non versate dal debitore così come deve sgravare il contribuente a cui sono state erroneamente richiesti tributi non dovuti e non trincerarsi, come fatto dal
Comune di Pozzuoli nel caso che ci occupa, dietro la definitività degli atti;
- il rigetto espresso dell'istanza di sgravio in autotutela, con la riforma del contenzioso tributario D.L. 30 dicembre 2023 n. 2023 entrata in vigore dal 3 gennaio 2024, andando a modificare l'art. 19 del Codice del processo tributario, introduce, tra gli atti impugnabili, il rigetto all'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater e quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Ha quindi invocato a proprio favore l'art. 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che “ 1.
L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. ”».
Ha lamentato l'illegittimità del rigetto dell'istanza in quanto il Comune, «dinanzi l'errata identificazione del reale debitore delle imposte TARSU 2010 e 2011 per l'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1, avrebbe dovuto procedere allo sgravio dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento nn.
07120120087484014000 e 07120120124688357000 e i motivi di rigetto, che per l'ente sono legati alla definitività delle cartelle, non trovano alcuna ragione normativa anzi, l'art. 10 quater prevede la possibilità di sgravio anche in presenza di atti definitivi».
Ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità del rifiuto espresso impugnato, con accoglimento dell'istanza in autotutela, con sgravio dei ruoli relativi a TARSU 2010 e 2011 in capo al ricorrente relativi all'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1, contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 07120120087484014000 e 07120120124688357000.
2. Si è costituito il Comune di Pozzuoli, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Erra il Comune nel dolersi della non integrità del contraddittorio.
La pretesa azionata dal Ricorrente_1 – richiedendo l'accoglimento in sede processuale dell'istanza di annullamento in autotutela respinta dal Comune e, dunque, l'annullamento del provvedimento di rigetto del
Comune medesimo – concerne un atto ed un rapporto tributario di cui sono parti unicamente il ricorrente, che è soggetto passivo, ed il Comune, che è invece titolare dei crediti tributari. L'agente della riscossione ed il concessionario sono, contrariamente a quanto prospettato dal Comune, terzi rispetto sia all'atto che al rapporto. Dunque, non v'è necessità di integrare il contraddittorio.
5. Il Comune si oppone all'accoglimento del ricorso deducendo che i crediti tributari che ne sono oggetto sono ormai stati accertati con atti definitivi e che l'art. 10 quater l. 212 del 2000 si applica ai soli atti impositivi o impoesattivi emessi in data successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 219 del 2023, introduttivo dell'art. 10 quater.
Occorre evidenziare che la disposizione in esame (rubricata “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”)
è stata introdotta, unitamente a numerose altre disposizioni emanate in attuazione della legge “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale”), dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 (in Gazz. Uff. 3 gennaio 2024, n.
2), che si compone di tre articoli, il primo contenente le “Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente”, il secondo le “Disposizioni finali e abrogazioni” ed il terzo la disciplina relativa alla “entrata in vigore”. Nell'articolo 2 non sono contenute disposizioni di carattere transitorio relativamente alla disposizione (art. 1, comma 1, lett. m) introduttiva ex novo dell'art. 10 quater. Tuttavia, la prima parte del comma 1 dell'art. 2, prevedendo che «le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (si tratta di fattispecie relativa ai « tributi unionali», per i quali è previsto che «non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti»), contenendo dunque una disposizione di natura transitoria diretta ad escludere l'applicabilità della disposizione richiamata ai rapporti tributari sorti in precedenza, induce ad opinare che, mancando per le ulteriori disposizioni ed in particolare per quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. m, analoga norma limitativa dell'efficacia, quest'ultima possa trovare applicazione anche ai rapporti sorti ed agli atti emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
219 del 2023.
Senonché, il limite temporale in discussione è rinvenibile “all'interno” della norma agevolatrice, disponendo il comma 2 dell'art. 10 quater che «L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione».
Se ne desume che l'applicabilità dell'art. 10 quater, di per sé non esclusa a fattispecie sorte prima del
18/1/2024, trova comunque il limite, operante evidentemente non solo per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore ma anche prima di quest'ultima, del giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria e del decorso di un anno dalla definitività.
Ne consegue che sola la prima delle due obiezioni del Comune è corretta, mentre non lo è la seconda.
Applicando quanto sin qui osservato al caso in esame, deve darsi atto del decorso di oltre un anno dalla definitività degli atti asseritamente viziati, risultando le cartelle cui si riferisce l'istanza di annullamento notificate nel 2012 e 2013.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese al Comune di Pozzuoli, liquidandole in 800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22 gennaio 2026
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12721/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIG. IST. AUT. n. PROT. 39531 TARSU/TIA 2010
contro
Comune di Pozzuoli - Via Tito Livio 4 80078 Pozzuoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120087484014000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120124688357000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2070/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 20/6/2025 e depositato il 3/7/2025, Ricorrente_1 ha impugnato il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela relativa alla TARSU anni 2010 e 2011 per l'immobile sito in Pozzuoli alla Indirizzo_1, rigetto emesso dal Comune di Pozzuoli.
Il ricorrente ha premesso che, al fine di regolarizzare la propria pendenza debitoria con l'Agenzia delle
Entrate Riscossione, aveva rilevato che dal proprio prospetto debitorio emergeva l'esistenza di due cartelle di pagamento, le nn. 07120120087484014000 e 07120120124688357000, che si basavano su ruoli emessi dal Comune di Pozzuoli per mancato pagamento TARSU per gli anni 2010 e 2011 per un immobile sito in
Pozzuoli alla Indirizzo_1, immobile commerciale che, però, egli aveva utilizzato «unicamente dal 10 gennaio 2007 al 10 gennaio 2008 come da attestazione dell'Agenzia delle Entrate che si deposita».
Ha aggiunto di aver, pertanto, inviato due PEC al Comune di Pozzuoli nell'aprile 2023 per chiedere lo sgravio di tali ruoli ma il Comune di Pozzuoli aveva riscontrato tali richieste evidenziando la propria carenza di legittimazione passiva, e lo stesso aveva fatto il Comune allorché l'istanza di sgravio in autotutela al Comune era stata ribadita dal suo difensore, avendo ribadito il Comune di essere carente di legittimazione passiva essendo, a suo dire, ruoli emessi dalla società Società_1, che, però, essa stessa aveva in seguito negato di non essere legittimata passiva.
Ha dedotto che, dopo ulteriori tentativi infruttuosi, il Comune aveva finalmente in data 23 aprile 2025 riconosciuto la propria legittimazione passiva «e, pur riconoscendo il diritto del ricorrente a vedersi sgravati i ruoli, nulla ribadendo sulla bontà nel merito dell'istanza, rigettava la stessa in quanto “verificato che le cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle Entrate Riscossione aventi ad oggetto la TARSU 2010 e
2011 risultano definitive;
tenuto conto che sulle stesse sono state attivate, da parte di ADER, le procedure esecutive;
lo scrivente Ufficio non può provvedere al discarico delle cartelle di pagamento e pertanto, l'istanza non è meritevole di accoglimento”».
Ha quindi lamentato che, «nonostante nel merito non vi siano dubbi che il ricorrente non sia il debitore delle somme richieste, il Comune di Pozzuoli ritiene di dover comunque da lui pretenderle», così errando in quanto «la definitività delle cartelle, infatti, non osta lo sgravio e la Pubblica Amministrazione, davanti un proprio errore, prima prova a evitare l'istanza affermando una falsa carenza di legittimazione passiva e, davanti l'impossibilità di percorrere tale ingiusta strada, decide di non sgravare le somme per motivi non previsti da alcuna norma».
Ha lamentato che «anzi l'art. 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), come meglio si riporterà a breve, prevede espressamente la possibilità per l'amministrazione di procedere all'annullamento di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione anche in caso di atti definitivi;
- l'Ente, davanti il proprio errore, non vestendo il ruolo di controparte del contribuente ma dovendo invece tutelare la comunità e il cittadino, ha il compito di riscuotere le tasse non versate dal debitore così come deve sgravare il contribuente a cui sono state erroneamente richiesti tributi non dovuti e non trincerarsi, come fatto dal
Comune di Pozzuoli nel caso che ci occupa, dietro la definitività degli atti;
- il rigetto espresso dell'istanza di sgravio in autotutela, con la riforma del contenzioso tributario D.L. 30 dicembre 2023 n. 2023 entrata in vigore dal 3 gennaio 2024, andando a modificare l'art. 19 del Codice del processo tributario, introduce, tra gli atti impugnabili, il rigetto all'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10 quater e quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212».
Ha quindi invocato a proprio favore l'art. 10 quater della legge 27 luglio 2000, n. 212, che prevede che “ 1.
L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta; f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. ”».
Ha lamentato l'illegittimità del rigetto dell'istanza in quanto il Comune, «dinanzi l'errata identificazione del reale debitore delle imposte TARSU 2010 e 2011 per l'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1, avrebbe dovuto procedere allo sgravio dei ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento nn.
07120120087484014000 e 07120120124688357000 e i motivi di rigetto, che per l'ente sono legati alla definitività delle cartelle, non trovano alcuna ragione normativa anzi, l'art. 10 quater prevede la possibilità di sgravio anche in presenza di atti definitivi».
Ha concluso per la dichiarazione d'illegittimità del rifiuto espresso impugnato, con accoglimento dell'istanza in autotutela, con sgravio dei ruoli relativi a TARSU 2010 e 2011 in capo al ricorrente relativi all'immobile sito in Pozzuoli (NA) alla Indirizzo_1, contenuti nelle cartelle di pagamento nn. 07120120087484014000 e 07120120124688357000.
2. Si è costituito il Comune di Pozzuoli, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è infondato.
4. Erra il Comune nel dolersi della non integrità del contraddittorio.
La pretesa azionata dal Ricorrente_1 – richiedendo l'accoglimento in sede processuale dell'istanza di annullamento in autotutela respinta dal Comune e, dunque, l'annullamento del provvedimento di rigetto del
Comune medesimo – concerne un atto ed un rapporto tributario di cui sono parti unicamente il ricorrente, che è soggetto passivo, ed il Comune, che è invece titolare dei crediti tributari. L'agente della riscossione ed il concessionario sono, contrariamente a quanto prospettato dal Comune, terzi rispetto sia all'atto che al rapporto. Dunque, non v'è necessità di integrare il contraddittorio.
5. Il Comune si oppone all'accoglimento del ricorso deducendo che i crediti tributari che ne sono oggetto sono ormai stati accertati con atti definitivi e che l'art. 10 quater l. 212 del 2000 si applica ai soli atti impositivi o impoesattivi emessi in data successiva all'entrata in vigore del d. lgs. n. 219 del 2023, introduttivo dell'art. 10 quater.
Occorre evidenziare che la disposizione in esame (rubricata “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”)
è stata introdotta, unitamente a numerose altre disposizioni emanate in attuazione della legge “Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la riforma fiscale”), dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219 (in Gazz. Uff. 3 gennaio 2024, n.
2), che si compone di tre articoli, il primo contenente le “Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente”, il secondo le “Disposizioni finali e abrogazioni” ed il terzo la disciplina relativa alla “entrata in vigore”. Nell'articolo 2 non sono contenute disposizioni di carattere transitorio relativamente alla disposizione (art. 1, comma 1, lett. m) introduttiva ex novo dell'art. 10 quater. Tuttavia, la prima parte del comma 1 dell'art. 2, prevedendo che «le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, secondo periodo, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera l), si applicano esclusivamente per i rapporti tributari sorti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto» (si tratta di fattispecie relativa ai « tributi unionali», per i quali è previsto che «non sono altresì dovuti i tributi nel caso in cui gli orientamenti interpretativi dell'amministrazione finanziaria, conformi alla giurisprudenza unionale ovvero ad atti delle istituzioni unionali e che hanno indotto un legittimo affidamento nel contribuente, vengono successivamente modificati per effetto di un mutamento della predetta giurisprudenza o dei predetti atti»), contenendo dunque una disposizione di natura transitoria diretta ad escludere l'applicabilità della disposizione richiamata ai rapporti tributari sorti in precedenza, induce ad opinare che, mancando per le ulteriori disposizioni ed in particolare per quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. m, analoga norma limitativa dell'efficacia, quest'ultima possa trovare applicazione anche ai rapporti sorti ed agli atti emessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
219 del 2023.
Senonché, il limite temporale in discussione è rinvenibile “all'interno” della norma agevolatrice, disponendo il comma 2 dell'art. 10 quater che «L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione».
Se ne desume che l'applicabilità dell'art. 10 quater, di per sé non esclusa a fattispecie sorte prima del
18/1/2024, trova comunque il limite, operante evidentemente non solo per i rapporti sorti dopo l'entrata in vigore ma anche prima di quest'ultima, del giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria e del decorso di un anno dalla definitività.
Ne consegue che sola la prima delle due obiezioni del Comune è corretta, mentre non lo è la seconda.
Applicando quanto sin qui osservato al caso in esame, deve darsi atto del decorso di oltre un anno dalla definitività degli atti asseritamente viziati, risultando le cartelle cui si riferisce l'istanza di annullamento notificate nel 2012 e 2013.
6. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese al Comune di Pozzuoli, liquidandole in 800,00 € per compensi e 120,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 22 gennaio 2026
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello