Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1888
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità del rigetto dell'istanza di sgravio in autotutela

    La Corte rileva che, sebbene l'art. 10 quater della L. 212/2000 sia applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, la norma stessa prevede limiti temporali: l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione o decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione. Nel caso di specie, sono trascorsi oltre un anno dalla definitività delle cartelle (notificate nel 2012 e 2013), pertanto l'istanza non può essere accolta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1888
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1888
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo