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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 10/12/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 873/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via dei Peligni n.10, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Kateryna Pantaleone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura apposta in calce all'atto introduttivo del proc.
R.G. n. 4189/2023 dinanzi al Tribunale di Pescara;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via
Buccio di AN (complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso, mente la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.04.2024 Parte_1 impugnava il provvedimento del 25.10.2023 con cui la Motorizzazione di
Pescara gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ed adempiute tutte le prescrizioni di rito, voglia accertare e dichiarare in capo al sig. Pt_1
il diritto di sostenere l'esame di guida pratico per il conseguimento della
[...] patente di categoria A3 e, di conseguenza, annullare e/o revocare il provvedimento qui opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite”.
Con decreto del 01.05.2024 veniva fissata la prima udienza del 14.10.2024, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120
d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione. Con successivo provvedimento del 15.07.2024, in sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c., veniva concesso al ricorrente termine perentorio per procedere al rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'art. 291, comma I, c.p.c.
In data 05.12.2024 si costituivano in giudizio il Controparte_1 ed il , rassegnando le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 04.03.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la pagina 2 di 7 discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza avanzata Parte_1 in data 12.05.2023 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida, categoria A3, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data
25.10.2023 da parte del avendo Controparte_1 riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S., in ragione di una condanna riportata in materia di stupefacenti, per i reati commessi nell'anno 2018.
Precisa che avverso il suddetto diniego presentava ricorso innanzi al
Tribunale di Pescara, che con sentenza emessa in data 16.02.2024 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 25
c.p.c.
Con il ricorso in riassunzione il eccepisce l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di diniego impugnato per infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso. In particolare, evidenzia l'erronea applicazione dell'art. 120 C.d.S., in quanto l'Amministrazione ha negato il conseguimento della patente per mancanza dei requisiti morali in ragione di una condanna per violazione dell'art. 73, comma VI, D.P.R. n. 309/1990, omettendo di valutare in concreto la posizione del ricorrente e le specifiche condizioni soggettive, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le ragioni prospettate dal insistendo per il rigetto della domanda. Pt_1
2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede pagina 3 di 7 può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria A3, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Tanto premesso, non coglie nel segno il ricorrente nell'eccepire l'erronea applicazione dell'art. 120 C.d.S. da parte della , in ragione della CP_3 mancata revoca della patente di guida di tipo B.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. pagina 4 di 7 Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma. Soltanto la revoca, inoltre, non può essere disposta oltre il triennio dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma I.
Dall'esame della disciplina in oggetto, dunque, emerge chiaramente che sebbene i presupposti soggettivi siano i medesimi, il diniego (comma I) e la revoca (commi II e III) presentano requisiti di applicazione diversi, con la conseguenza che – a differenza di quanto prospettato dal ricorrente - il mancato intervento della revoca della patente di guida categoria B non costituisce elemento idoneo a determinare di per sé l'illegittimità del diniego alla concessione della diversa patente di tipo A3.
Peraltro, sebbene non vi sia alcuna correlazione in punto di legittimità dell'emissione dei diversi provvedimenti, i resistenti hanno fornito la prova dell'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida di tipo
B del a nulla rilevando il fatto che tale procedimento sia successivo Pt_1 rispetto al diniego contestato nel presente giudizio (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistenti).
3. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento di diniego deve ritenersi adeguatamente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida categoria A3, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s., secondo cui, come visto, non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, non è contestato che il sia stato condannato – da ultimo – dalla Corte di Appello Pt_1
pagina 5 di 7 di L'Aquila in data 23.11.2021 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma IV del d.P.R. 09.10.1990, n. 309, con sentenza divenuta irrevocabile in data 02.11.2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo resistenti).
Nemmeno rileva l'intervenuta concessione, per i fatti oggetto del reato contestato, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del 06.06.2023 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, la Cassazione ha recentemente precisato che la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma I C.d.S., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. e quella prevista dall'art. 70 d.lgs. n. 159/2011, ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma XII l. n.
354/1975 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2022, n. 23815). Considerato che il periodo di prova non risultava concluso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né il ricorrente ha fornito la prova del buon esito dell'affidamento nel prosieguo del presente procedimento, ne consegue che non può ritenersi allo stato conseguita la riabilitazione richiesta dall'art. 120 C.d.S. per ottenere il titolo di abilitazione alla guida, categoria A3.
Infine, quanto alle esigenze lavorative prospettate, rileva il Tribunale che il ha ottenuto il lavoro come autista al momento in cui possedeva la patente Pt_1 di guida B e non vi è prova documentale del fatto che il mancato successivo ottenimento del titolo di abilitazione alla guida categoria A3 possa determinare la perdita dell'impiego, nulla emergendo al riguardo dal contratto prodotto (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 873/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei resistenti;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA
Il Giudice, dott. Giovanni Spagnoli, all'esito dell'udienza del 09.12.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA
emessa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., comma I c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, discussa all'udienza del 09.12.2025;
T R A
, elettivamente domiciliato in Pescara, via dei Peligni n.10, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Kateryna Pantaleone, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura apposta in calce all'atto introduttivo del proc.
R.G. n. 4189/2023 dinanzi al Tribunale di Pescara;
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del Ministro p.t., Controparte_2
, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano ope legis, in via
Buccio di AN (complesso monumentale San Domenico);
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
La parte ricorrente, con la nota di trattazione scritta del 05.12.2025, si riportava alle conclusioni formulate in ricorso, mente la parte resistente, con la nota di trattazione scritta del 01.12.2025, si riportava alle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma II, n. 4
c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009, appare opportuno ripercorrere succintamente le domande e le eccezioni proposte dalle parti, prima di procedere alla stesura della motivazione.
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.04.2024 Parte_1 impugnava il provvedimento del 25.10.2023 con cui la Motorizzazione di
Pescara gli ha negato il rilascio del titolo abilitativo alla guida richiesto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.mo
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ed adempiute tutte le prescrizioni di rito, voglia accertare e dichiarare in capo al sig. Pt_1
il diritto di sostenere l'esame di guida pratico per il conseguimento della
[...] patente di categoria A3 e, di conseguenza, annullare e/o revocare il provvedimento qui opposto. In ogni caso, con vittoria di spese e di competenze di lite”.
Con decreto del 01.05.2024 veniva fissata la prima udienza del 14.10.2024, vertendosi in tema di impugnazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 120
d.lgs. n. 285/1992, che segue il rito ordinario di cognizione. Con successivo provvedimento del 15.07.2024, in sede di verifiche preliminari di cui all'art. 171bis c.p.c., veniva concesso al ricorrente termine perentorio per procedere al rinnovo della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nei confronti dei resistenti, ai sensi dell'art. 291, comma I, c.p.c.
In data 05.12.2024 si costituivano in giudizio il Controparte_1 ed il , rassegnando le
[...] Controparte_2 seguenti conclusioni: “Nel merito, rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese”.
Alla prima udienza del 04.03.2025, in assenza di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la pagina 2 di 7 discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. al 09.12.2025, in considerazione della necessità di definire con priorità le controversie iscritte a ruolo in precedenza.
All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., le parti concludevano come da note di trattazione scritta sopra riportate e la causa viene decisa come di seguito.
*****
1. Il ricorrente rappresenta che, a seguito dell'istanza avanzata Parte_1 in data 12.05.2023 presso l'Ufficio della Motorizzazione di Pescara per il conseguimento della patente di guida, categoria A3, gli veniva inibita la possibilità di sostenere la prova pratica per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, in virtù di comunicazione di diniego intervenuta in data
25.10.2023 da parte del avendo Controparte_1 riscontrato la presenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo, costituiti dalla mancanza dei requisiti morali di cui all'art. 120, comma I C.d.S., in ragione di una condanna riportata in materia di stupefacenti, per i reati commessi nell'anno 2018.
Precisa che avverso il suddetto diniego presentava ricorso innanzi al
Tribunale di Pescara, che con sentenza emessa in data 16.02.2024 dichiarava la propria incompetenza in favore del Tribunale di L'Aquila ai sensi dell'art. 25
c.p.c.
Con il ricorso in riassunzione il eccepisce l'illegittimità del Pt_1 provvedimento di diniego impugnato per infondatezza dei motivi posti a sostegno dello stesso. In particolare, evidenzia l'erronea applicazione dell'art. 120 C.d.S., in quanto l'Amministrazione ha negato il conseguimento della patente per mancanza dei requisiti morali in ragione di una condanna per violazione dell'art. 73, comma VI, D.P.R. n. 309/1990, omettendo di valutare in concreto la posizione del ricorrente e le specifiche condizioni soggettive, tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 99/2020.
I resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno contestato le ragioni prospettate dal insistendo per il rigetto della domanda. Pt_1
2. Preliminarmente, è necessario precisare che il giudice ordinario valuta non la legittimità dell'atto emanato dall'Amministrazione, bensì il rapporto sostanziale alla base del provvedimento, con la conseguenza che in questa sede pagina 3 di 7 può essere esclusivamente valutata, nei termini cautelari prospettati, la sussistenza del diritto soggettivo del ricorrente all'ottenimento del nulla osta per il conseguimento della patente di guida, categoria A3, non assumendo invero rilievo l'eventuale illegittimità formale dei provvedimenti della P.A.
Tanto premesso, non coglie nel segno il ricorrente nell'eccepire l'erronea applicazione dell'art. 120 C.d.S. da parte della , in ragione della CP_3 mancata revoca della patente di guida di tipo B.
Al riguardo, non appare superfluo rammentare che ai sensi dell'art. 120, comma I del d.lgs. n. 285/92, “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo
2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”. Il successivo comma, inoltre, statuisce che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma
1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1”. Infine, il terzo comma precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”. pagina 4 di 7 Dal combinato disposto delle norme richiamate, dunque, è possibile distinguere tra coloro che devono ancora conseguire la patente di guida, unica ipotesi in cui - a prescindere da altre considerazioni - è richiesto l'intervento del provvedimento riabilitativo (come precisato al primo comma) e coloro che, invece, l'hanno già conseguita (ipotesi di cui al secondo comma). In questa seconda ipotesi il Prefetto provvede (attualmente, a seguito della pronuncia della
Corte cost. n. 28/2020, “può provvedere”) alla revoca della patente, revoca all'esito della quale l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida se non decorso il termine triennale di cui al terzo comma. Soltanto la revoca, inoltre, non può essere disposta oltre il triennio dalla data di applicazione delle misure di prevenzione o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma I.
Dall'esame della disciplina in oggetto, dunque, emerge chiaramente che sebbene i presupposti soggettivi siano i medesimi, il diniego (comma I) e la revoca (commi II e III) presentano requisiti di applicazione diversi, con la conseguenza che – a differenza di quanto prospettato dal ricorrente - il mancato intervento della revoca della patente di guida categoria B non costituisce elemento idoneo a determinare di per sé l'illegittimità del diniego alla concessione della diversa patente di tipo A3.
Peraltro, sebbene non vi sia alcuna correlazione in punto di legittimità dell'emissione dei diversi provvedimenti, i resistenti hanno fornito la prova dell'avvio del procedimento finalizzato alla revoca della patente di guida di tipo
B del a nulla rilevando il fatto che tale procedimento sia successivo Pt_1 rispetto al diniego contestato nel presente giudizio (cfr. doc. n. 3 fascicolo resistenti).
3. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento di diniego deve ritenersi adeguatamente motivato circa i motivi ostativi al rilascio della patente di guida categoria A3, stante l'espresso richiamo all'art. 120 c.d.s., secondo cui, come visto, non possono conseguire la patente di guida “le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Nel caso di specie, non è contestato che il sia stato condannato – da ultimo – dalla Corte di Appello Pt_1
pagina 5 di 7 di L'Aquila in data 23.11.2021 per il reato di detenzione e cessione illecite di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma IV del d.P.R. 09.10.1990, n. 309, con sentenza divenuta irrevocabile in data 02.11.2022 (cfr. doc. n. 2 fascicolo resistenti).
Nemmeno rileva l'intervenuta concessione, per i fatti oggetto del reato contestato, della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale del 06.06.2023 (cfr. doc. n. 4 fascicolo ricorrente).
In tema di diniego del rilascio della patente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, infatti, la Cassazione ha recentemente precisato che la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma I C.d.S., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. e quella prevista dall'art. 70 d.lgs. n. 159/2011, ma anche l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma XII l. n.
354/1975 (cfr. Cass. civ., Sez. II, 01.08.2022, n. 23815). Considerato che il periodo di prova non risultava concluso al momento dell'instaurazione del presente giudizio, né il ricorrente ha fornito la prova del buon esito dell'affidamento nel prosieguo del presente procedimento, ne consegue che non può ritenersi allo stato conseguita la riabilitazione richiesta dall'art. 120 C.d.S. per ottenere il titolo di abilitazione alla guida, categoria A3.
Infine, quanto alle esigenze lavorative prospettate, rileva il Tribunale che il ha ottenuto il lavoro come autista al momento in cui possedeva la patente Pt_1 di guida B e non vi è prova documentale del fatto che il mancato successivo ottenimento del titolo di abilitazione alla guida categoria A3 possa determinare la perdita dell'impiego, nulla emergendo al riguardo dal contratto prodotto (cfr. doc. n. 5 fascicolo ricorrente).
Alla luce di tutto quanto sopra considerato, dunque, la domanda avanzata dal ricorrente dovrà essere integralmente rigettata.
4. Le spese del presente procedimento seguono il principio della soccombenza, facendo riferimento al valore indeterminabile – complessità bassa della controversia, nonché al parametro minimo per le fasi di studio, introduzione e decisione, sulla base dei criteri fissati dal D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, e sono liquidate come da dispositivo. pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 873/2024 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta la domanda avanzata da nei confronti dei resistenti;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 procedimento in favore dei resistenti, che liquida complessivamente in €
2.906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, 9 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli
pagina 7 di 7