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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/09/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2944/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: appalto
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Marini e Paolo Santiccioli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Guido
Monaco n. 41
attore
nei confronti di
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Controparte_1
Incensati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marciano della Chiana (AR), Fraz.
Cesa, Via Cassia n. 118/G
convenuto
conclusioni
per parte attrice, come da note del 13.05.2025: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria
richiesta ed eccezione: IN TESI -accertato e dichiarato che la convenuta ha riconosciuto la presenza dei vizi
contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. e che si è impegnata alla loro Parte_1
eliminazione -accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e
venduta al Sig. da - Parte_1 Controparte_1
conseguentemente dichiarare la responsabilità di quest'ultima ex artt. 2226 e 1490 cod. civ. e per l'effetto
1 R.G. n. 2944/2020
disporre la riduzione del prezzo pagato dal Sig. per la cucina di cui è causa, ex art. 1492 Parte_1
cod. civ., nella misura di € 9.467,20 (€ 7.760,00 + IVA), come accertato dal CTU, o in quel più o in quel
meno che risulterà di giustizia, con condanna della Controparte_1
alla restituzione di detta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di
[...]
corresponsione del prezzo alla data della restituzione. - condannare inoltre ex art. 1494 c.c.
[...]
al risarcimento del danno cagionato al Sig. Controparte_1 Parte_1
in ragione di € 3.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa,
[...]
che sarà ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata nota. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di causa. IN IPOTESI -accertato e dichiarato che la convenuta ha
riconosciuto la presenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. e Parte_1
che si è impegnata alla loro eliminazione;
-accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi contestati nel
mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. da Parte_1 [...]
- per l'effetto condannare Controparte_1 Controparte_1
a risarcire al Sig. i danni dallo stesso subiti in conseguenza
[...] Parte_1
dell'inadempimento di parte convenuta, pari ad € 12.467,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla data di corresponsione del prezzo alla data della restituzione, o a quel più o a quel meno che sarà
ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata nota. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa. IN IPOTESI SUBORDINATA -accertato e dichiarato che la
convenuta ha riconosciuto la presenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig.
e che si è impegnata alla loro eliminazione;
-accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi Parte_1
contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. da Parte_1 [...]
- accertato e dichiarato che il piano della cucina di causa Controparte_1
è stato fornito dalla al Sig. Controparte_1 Parte_1
con difetti tali che ne impediscono la sua funzione naturale e concreta, tanto da integrare l'ipotesi di
[...]
aliud pro alio, - per l'effetto risolvere parzialmente ex artt. 1453 e 1458 c.c. il contratto di causa
relativamente alla fornitura del piano della cucina;
- condannare Controparte_1
per quanto esposto in narrativa, a risarcire al Sig. i danni
[...] Parte_1
dallo stesso subiti in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, pari ad € 12.467,20, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione del prezzo alla data della restituzione, o a quel
più o a quel meno che sarà ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata
nota. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”;
2 R.G. n. 2944/2020
per parte convenuta, come da note del 14.05.2025: “CONCLUDE Nel merito, in via principale,
affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice Unico, Voglia respingere le domande attrici in
quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata, affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo,
in funzione di Giudice Unico, Voglia respingere le domande attrici in quanto la denunzia dei vizi nonché la
conseguente azione sono tardive per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito solo “ ) Controparte_1 Controparte_1
allegando che:
i. l'attore aveva affidato alla società convenuta la realizzazione, la consegna e il montaggio di un mobilio d'arredo per cucina in legno, a fronte di un corrispettivo pattuito pari ad € 17.460,00, IVA
esclusa;
ii. in data 28.2.2017 la consegnava e successivamente assemblava i beni oggetto del Controparte_1
contratto, e il corrispettivo veniva interamente saldato dall'attore;
iii. dopo poco tempo i beni forniti iniziavano a manifestare vizi e difetti che ne compromettevano l'uso e l'esteticità;
iv. nello specifico: l'anta copri-lavastoviglie risultava piegata;
la base del sottolavello presentava una vistosa imbarcatura delle ante e una differenza di spessore fra le doghe verticali che compongono l'anta stessa;
la base con due cassetti e cestone inferiore, nonché la base con due cestoni presentava anch'essa la curvatura dei frontali e un disallineamento sia verticale che orizzontale, in quest'ultima più accentuata dalle maggiori dimensioni dei frontali;
nel mobile dispensa vi era una evidente curvatura delle ante con conseguente disallineamento, oltre ad una importante lesione della cornice superiore ed una spaccatura dello schienale, nonché la curvatura di tutti i regoli interni di supporto dei ripiani. Inoltre, le ante del mobile presentavano una differenza di spessore fra le doghe verticali;
v. di tali difetti l'attore faceva immediata denuncia alla che, a seguito di Controparte_1
sopralluogo, provvedeva a proprie spese alla sostituzione dei complementi viziati;
vi. nonostante tale intervento, a breve distanza di tempo anche i nuovi sportelli presentavano i medesimi vizi dei precedenti e tuttavia, nonostante i solleciti di intervento da parte dell'attore, la convenuta non procedeva ad alcuna sostituzione o riparazione;
3 R.G. n. 2944/2020
vii. nei primi giorni di dicembre 2019, anche il top in quarzo fornito dalla riportava Controparte_1
una vistosa lesione, denunciata verbalmente dal alla convenuta, anche in questo caso Parte_1
senza riscontro;
viii. a fronte dell'inerzia di controparte, l'attore incaricava un professionista di sua fiducia di redigere una relazione tecnica avente ad oggetto la natura e le cause dei vizi del mobilio;
da tale relazione emergeva che questi erano riconducibili essenzialmente ad un'errata scelta del materiale utilizzato (legno massello d'abete) nonché ad altri errori nelle modalità esecutive adottate dalla convenuta.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva che, accertata la responsabilità della Parte_1
ai sensi degli artt. 1490 e 2226 c.c. della società convenuta per i gravi vizi dei beni Controparte_1
forniti, venisse disposta la riduzione del prezzo pagato unitamente alla condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00; in subordine, chiedeva la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, nella misura di € 12.306,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: i) di aver realizzato i beni Controparte_1
commissionati a regola d'arte e in conformità alle istruzioni impartite da parte attrice la quale,
nonostante le fosse stato sconsigliato di scegliere il legno d'abete in quanto inidoneo allo scopo desiderato, insisteva affinché fosse impiegata tale essenza, rifiutando di optare per un altro tipo di legno più stabile ma meno economico, come il rovere;
ii) la decadenza dell'attore dal diritto di garanzia per vizi, in quanto lo stesso non aveva mai denunciato i difetti indicati in citazione, alcuni dei quali non erano nemmeno esistenti;
iii) che la sostituzione degli sportelli era stata effettuata dalla convenuta spontaneamente, al solo fine di garantire la continuità dei rapporti contrattuali con il iv) l'assenza di ogni responsabilità con riferimento alla rottura del piano in Parte_1
quarzo di marca “Franke”, atteso che la lesione era dovuta ad un difetto di produzione da parte della società che lo aveva realizzato, la Centro Inox di e non ad un difetto di Controparte_2
montaggio da parte della convenuta.
Su tali basi, chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_1
terzo per essere da questo garantita con riferimento ai vizi del Controparte_3
piano in quarzo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in via principale perché
infondata in fatto e in diritto e in via gradata per decadenza dal diritto di garanzia per i vizi dell'opera.
4 R.G. n. 2944/2020
3. A seguito di integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
successivamente divenuta a seguito di fusione, la quale Controparte_3 CP_4
deduceva l'intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione con riferimento tanto alla normativa codicistica sulla compravendita quanto a quella del contratto d'opera, quanto, infine, a quella dell'appalto.
4. A seguito di rinuncia agli atti e all'azione da parte di con ordinanza del 4.2.2025 Controparte_1
veniva dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di e il procedimento CP_4
proseguiva nei confronti delle parti originarie.
5. La causa è stata istruita mediante prova per testi e ctu e trattenuta in decisione in data 15.5.2025
con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
******
6. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi per decorso dei termini di proposizione della relativa denuncia.
A tal fine, occorre anzitutto procedere all'esatta qualificazione del contratto di cui è causa, onde individuare con precisione il termine di decadenza applicabile al caso di specie.
Deve infatti rammentarsi il principio secondo il quale il giudice ha il potere-dovere di qualificare il rapporto contrattuale alla base della questione controversa, anche in maniera diversa rispetto alla prospettazione delle parti e senza che ciò comporti una violazione di quanto sancito dall'art. 112
c.p.c., ove venga rispettato e mantenuto il thema decidendum e si lascino inalterati il petitum e la
causa petendi così come individuato dalle parti (cfr. Cass. 13945/2012).
Ciò premesso, si ritiene che il contratto stipulato oralmente dalle parti sia da ricondurre allo schema contrattuale dell'appalto.
Tale inquadramento risulta, innanzitutto, più aderente rispetto agli obblighi concretamente assunti dalle parti.
Deve osservarsi infatti che la convenuta, si è impegnata a realizzare e montare, e Controparte_1
non meramente a consegnare, un mobilio da arredo realizzato secondo precise direttive del Pt_1
aventi ad oggetto il materiale e le caratteristiche strutturali;
dunque, non un bene
[...]
meramente standard come accade invece in un rapporto di compravendita ma un prodotto specificamente adattato alle esigenze del richiedente che non consistono in accorgimento marginali o secondari (cfr. Cass. n. 7624/2013).
5 R.G. n. 2944/2020
La qualificazione del rapporto controverso come appalto risulta preferibile anche rispetto a quella come contratto d'opera, atteso che il discrimen sostanziale tra le due figure contrattuali risiede nel fatto che, mentre nel primo il soggetto al quale vengono commissionate le opere agisce in qualità
di imprenditore commerciale, con una propria organizzazione d'impresa, come avvenuto nel caso di specie, nel secondo il soggetto contraente si obbliga a compiere un lavoro personalmente o con l'ausilio del proprio nucleo familiare (cfr. da ultimo Cass. n. 11668/2024).
Alla luce di tutto quanto precede, deve ritenersi che il termine decadenziale cui occorre fare riferimento per la denuncia delle difformità dell'opera sia quello previsto dall'art. 1667 comma 2
c.c., a norma del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”.
8. Individuato il termine per la denuntiatio, e proseguendo con l'esame dell'eccezione, si rende necessario svolgere considerazioni distinte per quanto riguarda i complementi d'arredo in legno
(sportelli, cassettoni, ecc.), da una parte, e il top del lavello in quarzo, dall'altra.
9. Quanto ai primi va evidenziato che, sebbene non vi sia prova che l'attore abbia provveduto a denunciarli in data certa e in maniera tempestiva, risulta tuttavia pacifica la circostanza dell'avvenuta sostituzione degli sportelli difettosi da parte della risultando poco Controparte_1
credibile che tale intervento sia avvenuto “spontaneamente” e per soli motivi di cortesia, come sostenuto da parte convenuta, e non a seguito di una specifica richiesta del committente.
Ad ogni modo, sul punto va rilevato che l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, riconosce all'avvenuta sostituzione o riparazione dell'opera viziata la natura di atto ricognitivo dei vizi.
In altri termini, la condotta dell'appaltatore che intervenga al fine di rimuovere le difformità
lamentate dalla committenza implica un riconoscimento tacito della loro esistenza, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione contrattuale, non assoggettata ad alcun termine decadenziale, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946
c.c. Ciò in quanto “un tale riconoscimento, da parte dell'appaltatore, oltre a rendere superflua la tempestiva
denuncia da parte del committente comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia,
diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale
ordinario” (Cass. n. 6263/2012) e dunque “l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal
committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi e che, senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del
6 R.G. n. 2944/2020
committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6263 del 20
aprile 2012), poiché costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca alla preesistente
obbligazione legale di garanzia (Cass., Sez. 2, n. 13613 del 30 maggio 2013)” (Cass. n. 14185/2018).
L'applicazione di tali principi al caso concreto comporta di fatto l'irrilevanza della tempestività o meno della denuncia dei vizi da parte dell'attore dal momento che il fatto dell'avvenuta sostituzione degli sportelli da parte della ha integrato un atto di riconoscimento, Controparte_1
seppur implicito, delle difformità dell'opera e ha comportato la nascita di una nuova obbligazione,
in affiancamento a quella originaria di garanzia, e non soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. bensì a quello ordinario di prescrizione di dieci anni.
L'eccezione, con riferimento a tali beni, va pertanto disattesa.
10. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento al piano in quarzo, che non risulta essere stato oggetto né di sostituzione né di riparazione da parte della convenuta.
Secondo quanto riferito dall'attore, il piano si sarebbe lesionato “Nei primi giorni del mese di dicembre
2019” (pag. 4 atto di citazione), e “La circostanza veniva subito denunciata alla Controparte_1
verbalmente dal Sig. chiedendo un subitaneo intervento di sostituzione”.
[...] Parte_1
Trattasi di circostanza non pacifica, essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'appaltatrice che ha negato di aver ricevuto alcuna denuncia da parte del . Parte_1
Dalla lettura degli atti, risulta che la prima comunicazione con richiesta di sostituzione del top di cui si ha prova è costituita dalla raccomandata a/r inviata dall'attore a mezzo dell'Avv. Laura
Marini e datata 6.2.2020 (all.
6 - atto di citazione), la quale, tuttavia, non è sufficiente per affermare che la denuncia sia stata tempestiva, ossia che sia avvenuta entro i sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c., non conoscendo con esattezza il termine a quo e indicato genericamente come “i primi
giorni” di dicembre 2019.
Atteso che, in ottemperanza agli ordinari principi in materia probatoria, l'onere di dimostrare il rispetto dei termini per la denuncia dei vizi ricade sempre sulla parte che intenda far valere la garanzia, ossia sul committente (cfr. da ultimo Cass. 18822/2024), deve ritenersi che, in mancanza di una datazione precisa in cui questa sarebbe avvenuta, tale prova non sia stata effettivamente raggiunta e che l'attore sia dunque incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi afferenti al top in quarzo, limitatamente ai quali l'eccezione risulta fondata.
11. Esaurite così le questioni preliminari, può ora procedersi a trattare del merito della domanda.
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Come si è visto, ha domandato, in via principale, la riduzione del prezzo Parte_1
dell'opera e il risarcimento del danno, entrambi quali conseguenza dei vizi manifestatisi e dovuti all'inesatto adempimento da parte della nella realizzazione dei beni oggetto del Controparte_1
contratto.
Parte attrice ha affermato che detto inadempimento, vale a dire l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, sia in primo luogo imputabile ad una scelta errata del materiale impiegato, il legno massello d'abete, nonché ad alcuni errori tecnici della Controparte_1
12. Di contro, la convenuta ha obiettato che l'attore fosse stato, al momento della scelta dei materiali, pienamente informato della possibilità di verificazione di quei vizi che poi effettivamente si manifestavano, nonché dell'opportunità di prediligere, in luogo del legno massello, un legno più solido e meno soggetto a variazioni, come il legno di rovere.
Nonostante tale avvertimento, il committente aveva insistito affinché venisse adoperato il legno massello d'abete, asseritamente perché più conveniente sotto il profilo economico rispetto ad altre tipologie di legno.
Sulla scorta di tali argomenti l'appaltatrice ha negato ogni addebito di responsabilità, sostenendo di aver assolto ai propri obblighi informativi e di diligenza, limitandosi ad assecondare le richieste della committenza e realizzando l'opera a regola d'arte e secondo le istruzioni che le erano state impartite.
13. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da sia fondata e meriti Parte_1
accoglimento, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre richiamare quanto disposto dall'art. 1668 comma 1 c.c., a norma del quale
“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
In secondo luogo, attesa la natura non pacifica dei fatti in esame, occorre rammentare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i vizi e difetti dell'opera quando questi siano imputabili a direttive della committenza cui l'appaltatore si sia attenuto,
nonché sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha osservato che anche qualora l'appaltatore si limiti a seguire le istruzioni del committente circa le modalità di realizzazione dell'opus, qualora si verifichino dei vizi che siano direttamente imputabili alla scelta di tali modalità esecutive, lo stesso risponde dei difetti e dei danni conseguenti a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso alla
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controparte. Secondo la Suprema Corte, infatti, la responsabilità in esame va ancorata alla considerazione per cui “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali
della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni,
la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può
andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato
indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante
dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter
invocare il concorso di colpa del progettista” (Cass. 14071/2016).
14. Dalla lettura degli atti di causa non emerge alcuna prova a supporto della ricostruzione di parte convenuta, la quale non solo non ha dimostrato di aver manifestato il proprio dissenso rispetto alla scelta di impiegare quella tipologia di legno in luogo di altra, meno soggetta a variazioni, ma non ha neanche provato di aver provveduto ad informare il committente circa le problematiche che potevano insorgere a causa di tale scelta.
A ciò va aggiunto che, come emerso dall'istruttoria, i vizi non hanno riguardato solamente il materiale utilizzato ma anche errori attinenti alla fase di produzione e montaggio.
15. La correlazione in senso causale tra le modalità esecutive dell'opera da parte dell'appaltatrice e i vizi lamentati dall'attore è stata oggetto dell'espletata ctu.
Ritiene il Tribunale di condividere in gran parte le valutazioni operate dal Consulente tecnico d'ufficio nominato, Geom. in quanto risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter Persona_1
logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Il consulente ha riconosciuto esservi un rapporto di causalità diretta tra i vizi lamentati dall'attore con l'esecuzione dei lavori adottate dalla Controparte_1
Nello specifico, ha osservato che “le lavorazioni di produzione impiegate risultano errate e non
garantiscono così la stabilità nel tempo del prodotto finale per l'assenza di un controtelaio perimetrale di
rinforzo posto nel retro degli sportelli” e che “l'essenza utilizzata l'abete, non è di certo un materiale idoneo
nella realizzazione di mobili da cucina, in quanto non stabile e soggetto a variazioni a differenza di altre
essenze come ed esempio il rovere” (pag. 3 della relazione), escludendo peraltro che le problematiche insorte siano imputabili ad altri fattori, precisando che “le cause dei difetti riscontrati non possano
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essere di altro genere, come la presenza di umidità all'interno della cucina e un uso non adeguato, ma
debbano essere imputate al prodotto finale consegnato al sig. ”. Parte_1
16. Esaurito così l'accertamento circa l'inesatto adempimento da parte della convenuta rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto, può ora passarsi alla quantificazione dei costi di ripristino e della conseguente riduzione del corrispettivo.
Sul punto, il consulente tecnico ha calcolato nella seguente maniera i costi di ripristino della cucina:
“base cestoni 120 1.200,00 €
base due cassetti e cestone 90 950,00 €
base lavello 90 600,00 €
anta lavastoviglie 60 250,00 €
colonna dispensa 120 2.000,00 €
piano di lavoro in quarzo, completo di alzatina, fori e lavorazioni per lavello sotto top 1.800,00 €”
per un totale di € 6.800,00 specificando, con l'integrazione depositata in data 10.3.2025, che tale importo deve ritenersi non comprensivo di Iva.
Si rende necessario, tuttavia, procedere ad un ricalcolo del quantum liquidabile a favore dell'attore alla luce della fondatezza dell'eccezione di decadenza con riferimento al top in quarzo, detraendo la relativa voce e aggiungendo, invece, la stima dei costi per i lavori di montaggio e smontaggio dei mobili, quantificata dal ctu in € 960,00.
In conclusione, alla luce dell'accoglimento della domanda principale e posto che l'attore ha già
provveduto al pagamento del corrispettivo ante causam (doc.
3 - atto di citazione) lo stesso dovrà
essere ridotto della somma di € 5.960,00 oltre Iva, importo che dovrà essere integralmente restituito dalla convenuta a . Detta somma dovrà peraltro essere oggetto di rivalutazione Parte_1
monetaria, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. 1770/2001) e interessi legali.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno pure proposta dall'attore, che l'ha quantificato in € 3.000,00, deve osservarsi che tale richiesta risulta formulata in termini del tutto generici, non essendo stata specificata la natura o allegata alcuna prova di voci di danno ulteriori rispetto alle spese di ripristino dei luoghi.
La domanda, limitatamente a tale profilo, va dunque respinta.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base
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dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000). La convenuta deve, inoltre,
essere condannata a rifondere alla parte attrice anche le spese sostenute per il c.t.p. (€ 150,00 Iva
inclusa, cfr. all. note del 13.5.2025)
Devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta anche le spese di ctu, come separatamente liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Parte_1
convenuta a corrispondere in Controparte_1
favore dell'attore la somma di € € 5.960,00 oltre Iva e rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di riduzione del prezzo dell'opera alla luce dell'accertamento dei vizi e difetti della stessa;
b) rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
d) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di ctp in favore di , Parte_1
liquidate in € 1.500,00 iva inclusa;
e) pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Arezzo, in data 11 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice Leila Nadir Sersale, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 2944 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020 avente ad oggetto: appalto
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Laura Parte_1 C.F._1
Marini e Paolo Santiccioli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Arezzo, via Guido
Monaco n. 41
attore
nei confronti di
(P.I. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Controparte_1
Incensati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marciano della Chiana (AR), Fraz.
Cesa, Via Cassia n. 118/G
convenuto
conclusioni
per parte attrice, come da note del 13.05.2025: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria
richiesta ed eccezione: IN TESI -accertato e dichiarato che la convenuta ha riconosciuto la presenza dei vizi
contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. e che si è impegnata alla loro Parte_1
eliminazione -accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e
venduta al Sig. da - Parte_1 Controparte_1
conseguentemente dichiarare la responsabilità di quest'ultima ex artt. 2226 e 1490 cod. civ. e per l'effetto
1 R.G. n. 2944/2020
disporre la riduzione del prezzo pagato dal Sig. per la cucina di cui è causa, ex art. 1492 Parte_1
cod. civ., nella misura di € 9.467,20 (€ 7.760,00 + IVA), come accertato dal CTU, o in quel più o in quel
meno che risulterà di giustizia, con condanna della Controparte_1
alla restituzione di detta somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di
[...]
corresponsione del prezzo alla data della restituzione. - condannare inoltre ex art. 1494 c.c.
[...]
al risarcimento del danno cagionato al Sig. Controparte_1 Parte_1
in ragione di € 3.000,00, ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa,
[...]
che sarà ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata nota. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari di causa. IN IPOTESI -accertato e dichiarato che la convenuta ha
riconosciuto la presenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. e Parte_1
che si è impegnata alla loro eliminazione;
-accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi contestati nel
mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. da Parte_1 [...]
- per l'effetto condannare Controparte_1 Controparte_1
a risarcire al Sig. i danni dallo stesso subiti in conseguenza
[...] Parte_1
dell'inadempimento di parte convenuta, pari ad € 12.467,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
dalla data di corresponsione del prezzo alla data della restituzione, o a quel più o a quel meno che sarà
ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata nota. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari di causa. IN IPOTESI SUBORDINATA -accertato e dichiarato che la
convenuta ha riconosciuto la presenza dei vizi contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig.
e che si è impegnata alla loro eliminazione;
-accertata e dichiarata l'attuale esistenza dei vizi Parte_1
contestati nel mobilio della cucina realizzata e venduta al Sig. da Parte_1 [...]
- accertato e dichiarato che il piano della cucina di causa Controparte_1
è stato fornito dalla al Sig. Controparte_1 Parte_1
con difetti tali che ne impediscono la sua funzione naturale e concreta, tanto da integrare l'ipotesi di
[...]
aliud pro alio, - per l'effetto risolvere parzialmente ex artt. 1453 e 1458 c.c. il contratto di causa
relativamente alla fornitura del piano della cucina;
- condannare Controparte_1
per quanto esposto in narrativa, a risarcire al Sig. i danni
[...] Parte_1
dallo stesso subiti in conseguenza dell'inadempimento di parte convenuta, pari ad € 12.467,20, oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria dalla data di corresponsione del prezzo alla data della restituzione, o a quel
più o a quel meno che sarà ritenuto di giustizia. Oltre al rimborso di spese di CTU e di CTP come da allegata
nota. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”;
2 R.G. n. 2944/2020
per parte convenuta, come da note del 14.05.2025: “CONCLUDE Nel merito, in via principale,
affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, in funzione di Giudice Unico, Voglia respingere le domande attrici in
quanto infondate in fatto e in diritto. Nel merito, in via subordinata, affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo,
in funzione di Giudice Unico, Voglia respingere le domande attrici in quanto la denunzia dei vizi nonché la
conseguente azione sono tardive per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
(di seguito solo “ ) Controparte_1 Controparte_1
allegando che:
i. l'attore aveva affidato alla società convenuta la realizzazione, la consegna e il montaggio di un mobilio d'arredo per cucina in legno, a fronte di un corrispettivo pattuito pari ad € 17.460,00, IVA
esclusa;
ii. in data 28.2.2017 la consegnava e successivamente assemblava i beni oggetto del Controparte_1
contratto, e il corrispettivo veniva interamente saldato dall'attore;
iii. dopo poco tempo i beni forniti iniziavano a manifestare vizi e difetti che ne compromettevano l'uso e l'esteticità;
iv. nello specifico: l'anta copri-lavastoviglie risultava piegata;
la base del sottolavello presentava una vistosa imbarcatura delle ante e una differenza di spessore fra le doghe verticali che compongono l'anta stessa;
la base con due cassetti e cestone inferiore, nonché la base con due cestoni presentava anch'essa la curvatura dei frontali e un disallineamento sia verticale che orizzontale, in quest'ultima più accentuata dalle maggiori dimensioni dei frontali;
nel mobile dispensa vi era una evidente curvatura delle ante con conseguente disallineamento, oltre ad una importante lesione della cornice superiore ed una spaccatura dello schienale, nonché la curvatura di tutti i regoli interni di supporto dei ripiani. Inoltre, le ante del mobile presentavano una differenza di spessore fra le doghe verticali;
v. di tali difetti l'attore faceva immediata denuncia alla che, a seguito di Controparte_1
sopralluogo, provvedeva a proprie spese alla sostituzione dei complementi viziati;
vi. nonostante tale intervento, a breve distanza di tempo anche i nuovi sportelli presentavano i medesimi vizi dei precedenti e tuttavia, nonostante i solleciti di intervento da parte dell'attore, la convenuta non procedeva ad alcuna sostituzione o riparazione;
3 R.G. n. 2944/2020
vii. nei primi giorni di dicembre 2019, anche il top in quarzo fornito dalla riportava Controparte_1
una vistosa lesione, denunciata verbalmente dal alla convenuta, anche in questo caso Parte_1
senza riscontro;
viii. a fronte dell'inerzia di controparte, l'attore incaricava un professionista di sua fiducia di redigere una relazione tecnica avente ad oggetto la natura e le cause dei vizi del mobilio;
da tale relazione emergeva che questi erano riconducibili essenzialmente ad un'errata scelta del materiale utilizzato (legno massello d'abete) nonché ad altri errori nelle modalità esecutive adottate dalla convenuta.
Sulla scorta di tali allegazioni, chiedeva che, accertata la responsabilità della Parte_1
ai sensi degli artt. 1490 e 2226 c.c. della società convenuta per i gravi vizi dei beni Controparte_1
forniti, venisse disposta la riduzione del prezzo pagato unitamente alla condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3.000,00; in subordine, chiedeva la condanna al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, nella misura di € 12.306,16, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Si costituiva in giudizio la convenuta eccependo: i) di aver realizzato i beni Controparte_1
commissionati a regola d'arte e in conformità alle istruzioni impartite da parte attrice la quale,
nonostante le fosse stato sconsigliato di scegliere il legno d'abete in quanto inidoneo allo scopo desiderato, insisteva affinché fosse impiegata tale essenza, rifiutando di optare per un altro tipo di legno più stabile ma meno economico, come il rovere;
ii) la decadenza dell'attore dal diritto di garanzia per vizi, in quanto lo stesso non aveva mai denunciato i difetti indicati in citazione, alcuni dei quali non erano nemmeno esistenti;
iii) che la sostituzione degli sportelli era stata effettuata dalla convenuta spontaneamente, al solo fine di garantire la continuità dei rapporti contrattuali con il iv) l'assenza di ogni responsabilità con riferimento alla rottura del piano in Parte_1
quarzo di marca “Franke”, atteso che la lesione era dovuta ad un difetto di produzione da parte della società che lo aveva realizzato, la Centro Inox di e non ad un difetto di Controparte_2
montaggio da parte della convenuta.
Su tali basi, chiedeva preliminarmente di essere autorizzata a chiamare in causa il Controparte_1
terzo per essere da questo garantita con riferimento ai vizi del Controparte_3
piano in quarzo;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in via principale perché
infondata in fatto e in diritto e in via gradata per decadenza dal diritto di garanzia per i vizi dell'opera.
4 R.G. n. 2944/2020
3. A seguito di integrazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la terza chiamata
[...]
successivamente divenuta a seguito di fusione, la quale Controparte_3 CP_4
deduceva l'intervenuta decadenza dalla garanzia per i vizi e la prescrizione dell'azione con riferimento tanto alla normativa codicistica sulla compravendita quanto a quella del contratto d'opera, quanto, infine, a quella dell'appalto.
4. A seguito di rinuncia agli atti e all'azione da parte di con ordinanza del 4.2.2025 Controparte_1
veniva dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di e il procedimento CP_4
proseguiva nei confronti delle parti originarie.
5. La causa è stata istruita mediante prova per testi e ctu e trattenuta in decisione in data 15.5.2025
con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e note di replica.
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6. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione, sollevata da parte convenuta, di decadenza dell'attore dalla garanzia per vizi per decorso dei termini di proposizione della relativa denuncia.
A tal fine, occorre anzitutto procedere all'esatta qualificazione del contratto di cui è causa, onde individuare con precisione il termine di decadenza applicabile al caso di specie.
Deve infatti rammentarsi il principio secondo il quale il giudice ha il potere-dovere di qualificare il rapporto contrattuale alla base della questione controversa, anche in maniera diversa rispetto alla prospettazione delle parti e senza che ciò comporti una violazione di quanto sancito dall'art. 112
c.p.c., ove venga rispettato e mantenuto il thema decidendum e si lascino inalterati il petitum e la
causa petendi così come individuato dalle parti (cfr. Cass. 13945/2012).
Ciò premesso, si ritiene che il contratto stipulato oralmente dalle parti sia da ricondurre allo schema contrattuale dell'appalto.
Tale inquadramento risulta, innanzitutto, più aderente rispetto agli obblighi concretamente assunti dalle parti.
Deve osservarsi infatti che la convenuta, si è impegnata a realizzare e montare, e Controparte_1
non meramente a consegnare, un mobilio da arredo realizzato secondo precise direttive del Pt_1
aventi ad oggetto il materiale e le caratteristiche strutturali;
dunque, non un bene
[...]
meramente standard come accade invece in un rapporto di compravendita ma un prodotto specificamente adattato alle esigenze del richiedente che non consistono in accorgimento marginali o secondari (cfr. Cass. n. 7624/2013).
5 R.G. n. 2944/2020
La qualificazione del rapporto controverso come appalto risulta preferibile anche rispetto a quella come contratto d'opera, atteso che il discrimen sostanziale tra le due figure contrattuali risiede nel fatto che, mentre nel primo il soggetto al quale vengono commissionate le opere agisce in qualità
di imprenditore commerciale, con una propria organizzazione d'impresa, come avvenuto nel caso di specie, nel secondo il soggetto contraente si obbliga a compiere un lavoro personalmente o con l'ausilio del proprio nucleo familiare (cfr. da ultimo Cass. n. 11668/2024).
Alla luce di tutto quanto precede, deve ritenersi che il termine decadenziale cui occorre fare riferimento per la denuncia delle difformità dell'opera sia quello previsto dall'art. 1667 comma 2
c.c., a norma del quale “Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità
o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta”.
8. Individuato il termine per la denuntiatio, e proseguendo con l'esame dell'eccezione, si rende necessario svolgere considerazioni distinte per quanto riguarda i complementi d'arredo in legno
(sportelli, cassettoni, ecc.), da una parte, e il top del lavello in quarzo, dall'altra.
9. Quanto ai primi va evidenziato che, sebbene non vi sia prova che l'attore abbia provveduto a denunciarli in data certa e in maniera tempestiva, risulta tuttavia pacifica la circostanza dell'avvenuta sostituzione degli sportelli difettosi da parte della risultando poco Controparte_1
credibile che tale intervento sia avvenuto “spontaneamente” e per soli motivi di cortesia, come sostenuto da parte convenuta, e non a seguito di una specifica richiesta del committente.
Ad ogni modo, sul punto va rilevato che l'orientamento consolidato della giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, riconosce all'avvenuta sostituzione o riparazione dell'opera viziata la natura di atto ricognitivo dei vizi.
In altri termini, la condotta dell'appaltatore che intervenga al fine di rimuovere le difformità
lamentate dalla committenza implica un riconoscimento tacito della loro esistenza, con conseguente insorgenza di una nuova obbligazione contrattuale, non assoggettata ad alcun termine decadenziale, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946
c.c. Ciò in quanto “un tale riconoscimento, da parte dell'appaltatore, oltre a rendere superflua la tempestiva
denuncia da parte del committente comporta l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia,
diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale
ordinario” (Cass. n. 6263/2012) e dunque “l'appaltatore, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati dal
committente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi e che, senza novare
l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore, ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del
6 R.G. n. 2944/2020
committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c. (Cass., Sez. 3, n. 6263 del 20
aprile 2012), poiché costituisce fonte di un'autonoma obbligazione di facere che si affianca alla preesistente
obbligazione legale di garanzia (Cass., Sez. 2, n. 13613 del 30 maggio 2013)” (Cass. n. 14185/2018).
L'applicazione di tali principi al caso concreto comporta di fatto l'irrilevanza della tempestività o meno della denuncia dei vizi da parte dell'attore dal momento che il fatto dell'avvenuta sostituzione degli sportelli da parte della ha integrato un atto di riconoscimento, Controparte_1
seppur implicito, delle difformità dell'opera e ha comportato la nascita di una nuova obbligazione,
in affiancamento a quella originaria di garanzia, e non soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 1667 c.c. bensì a quello ordinario di prescrizione di dieci anni.
L'eccezione, con riferimento a tali beni, va pertanto disattesa.
10. A diverse conclusioni deve giungersi, invece, con riferimento al piano in quarzo, che non risulta essere stato oggetto né di sostituzione né di riparazione da parte della convenuta.
Secondo quanto riferito dall'attore, il piano si sarebbe lesionato “Nei primi giorni del mese di dicembre
2019” (pag. 4 atto di citazione), e “La circostanza veniva subito denunciata alla Controparte_1
verbalmente dal Sig. chiedendo un subitaneo intervento di sostituzione”.
[...] Parte_1
Trattasi di circostanza non pacifica, essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'appaltatrice che ha negato di aver ricevuto alcuna denuncia da parte del . Parte_1
Dalla lettura degli atti, risulta che la prima comunicazione con richiesta di sostituzione del top di cui si ha prova è costituita dalla raccomandata a/r inviata dall'attore a mezzo dell'Avv. Laura
Marini e datata 6.2.2020 (all.
6 - atto di citazione), la quale, tuttavia, non è sufficiente per affermare che la denuncia sia stata tempestiva, ossia che sia avvenuta entro i sessanta giorni previsti dall'art. 1667 c.c., non conoscendo con esattezza il termine a quo e indicato genericamente come “i primi
giorni” di dicembre 2019.
Atteso che, in ottemperanza agli ordinari principi in materia probatoria, l'onere di dimostrare il rispetto dei termini per la denuncia dei vizi ricade sempre sulla parte che intenda far valere la garanzia, ossia sul committente (cfr. da ultimo Cass. 18822/2024), deve ritenersi che, in mancanza di una datazione precisa in cui questa sarebbe avvenuta, tale prova non sia stata effettivamente raggiunta e che l'attore sia dunque incorso nella decadenza di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi afferenti al top in quarzo, limitatamente ai quali l'eccezione risulta fondata.
11. Esaurite così le questioni preliminari, può ora procedersi a trattare del merito della domanda.
7 R.G. n. 2944/2020
Come si è visto, ha domandato, in via principale, la riduzione del prezzo Parte_1
dell'opera e il risarcimento del danno, entrambi quali conseguenza dei vizi manifestatisi e dovuti all'inesatto adempimento da parte della nella realizzazione dei beni oggetto del Controparte_1
contratto.
Parte attrice ha affermato che detto inadempimento, vale a dire l'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, sia in primo luogo imputabile ad una scelta errata del materiale impiegato, il legno massello d'abete, nonché ad alcuni errori tecnici della Controparte_1
12. Di contro, la convenuta ha obiettato che l'attore fosse stato, al momento della scelta dei materiali, pienamente informato della possibilità di verificazione di quei vizi che poi effettivamente si manifestavano, nonché dell'opportunità di prediligere, in luogo del legno massello, un legno più solido e meno soggetto a variazioni, come il legno di rovere.
Nonostante tale avvertimento, il committente aveva insistito affinché venisse adoperato il legno massello d'abete, asseritamente perché più conveniente sotto il profilo economico rispetto ad altre tipologie di legno.
Sulla scorta di tali argomenti l'appaltatrice ha negato ogni addebito di responsabilità, sostenendo di aver assolto ai propri obblighi informativi e di diligenza, limitandosi ad assecondare le richieste della committenza e realizzando l'opera a regola d'arte e secondo le istruzioni che le erano state impartite.
13. Ritiene il Tribunale che la domanda proposta da sia fondata e meriti Parte_1
accoglimento, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
In primo luogo, occorre richiamare quanto disposto dall'art. 1668 comma 1 c.c., a norma del quale
“Il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il
prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore”.
In secondo luogo, attesa la natura non pacifica dei fatti in esame, occorre rammentare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità per i vizi e difetti dell'opera quando questi siano imputabili a direttive della committenza cui l'appaltatore si sia attenuto,
nonché sul relativo riparto dell'onere probatorio.
Ebbene, sul punto la Suprema Corte ha osservato che anche qualora l'appaltatore si limiti a seguire le istruzioni del committente circa le modalità di realizzazione dell'opus, qualora si verifichino dei vizi che siano direttamente imputabili alla scelta di tali modalità esecutive, lo stesso risponde dei difetti e dei danni conseguenti a meno che non dimostri di aver manifestato il proprio dissenso alla
8 R.G. n. 2944/2020
controparte. Secondo la Suprema Corte, infatti, la responsabilità in esame va ancorata alla considerazione per cui “l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali
della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni,
la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può
andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato
indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante
dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter
invocare il concorso di colpa del progettista” (Cass. 14071/2016).
14. Dalla lettura degli atti di causa non emerge alcuna prova a supporto della ricostruzione di parte convenuta, la quale non solo non ha dimostrato di aver manifestato il proprio dissenso rispetto alla scelta di impiegare quella tipologia di legno in luogo di altra, meno soggetta a variazioni, ma non ha neanche provato di aver provveduto ad informare il committente circa le problematiche che potevano insorgere a causa di tale scelta.
A ciò va aggiunto che, come emerso dall'istruttoria, i vizi non hanno riguardato solamente il materiale utilizzato ma anche errori attinenti alla fase di produzione e montaggio.
15. La correlazione in senso causale tra le modalità esecutive dell'opera da parte dell'appaltatrice e i vizi lamentati dall'attore è stata oggetto dell'espletata ctu.
Ritiene il Tribunale di condividere in gran parte le valutazioni operate dal Consulente tecnico d'ufficio nominato, Geom. in quanto risultano immuni da vizi che ne intacchino l'iter Persona_1
logico e scevre da errori di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato percorso argomentativo.
Il consulente ha riconosciuto esservi un rapporto di causalità diretta tra i vizi lamentati dall'attore con l'esecuzione dei lavori adottate dalla Controparte_1
Nello specifico, ha osservato che “le lavorazioni di produzione impiegate risultano errate e non
garantiscono così la stabilità nel tempo del prodotto finale per l'assenza di un controtelaio perimetrale di
rinforzo posto nel retro degli sportelli” e che “l'essenza utilizzata l'abete, non è di certo un materiale idoneo
nella realizzazione di mobili da cucina, in quanto non stabile e soggetto a variazioni a differenza di altre
essenze come ed esempio il rovere” (pag. 3 della relazione), escludendo peraltro che le problematiche insorte siano imputabili ad altri fattori, precisando che “le cause dei difetti riscontrati non possano
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essere di altro genere, come la presenza di umidità all'interno della cucina e un uso non adeguato, ma
debbano essere imputate al prodotto finale consegnato al sig. ”. Parte_1
16. Esaurito così l'accertamento circa l'inesatto adempimento da parte della convenuta rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto, può ora passarsi alla quantificazione dei costi di ripristino e della conseguente riduzione del corrispettivo.
Sul punto, il consulente tecnico ha calcolato nella seguente maniera i costi di ripristino della cucina:
“base cestoni 120 1.200,00 €
base due cassetti e cestone 90 950,00 €
base lavello 90 600,00 €
anta lavastoviglie 60 250,00 €
colonna dispensa 120 2.000,00 €
piano di lavoro in quarzo, completo di alzatina, fori e lavorazioni per lavello sotto top 1.800,00 €”
per un totale di € 6.800,00 specificando, con l'integrazione depositata in data 10.3.2025, che tale importo deve ritenersi non comprensivo di Iva.
Si rende necessario, tuttavia, procedere ad un ricalcolo del quantum liquidabile a favore dell'attore alla luce della fondatezza dell'eccezione di decadenza con riferimento al top in quarzo, detraendo la relativa voce e aggiungendo, invece, la stima dei costi per i lavori di montaggio e smontaggio dei mobili, quantificata dal ctu in € 960,00.
In conclusione, alla luce dell'accoglimento della domanda principale e posto che l'attore ha già
provveduto al pagamento del corrispettivo ante causam (doc.
3 - atto di citazione) lo stesso dovrà
essere ridotto della somma di € 5.960,00 oltre Iva, importo che dovrà essere integralmente restituito dalla convenuta a . Detta somma dovrà peraltro essere oggetto di rivalutazione Parte_1
monetaria, trattandosi di debito di valore (cfr. Cass. 1770/2001) e interessi legali.
Infine, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno pure proposta dall'attore, che l'ha quantificato in € 3.000,00, deve osservarsi che tale richiesta risulta formulata in termini del tutto generici, non essendo stata specificata la natura o allegata alcuna prova di voci di danno ulteriori rispetto alle spese di ripristino dei luoghi.
La domanda, limitatamente a tale profilo, va dunque respinta.
18. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in base del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, sulla base
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dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000). La convenuta deve, inoltre,
essere condannata a rifondere alla parte attrice anche le spese sostenute per il c.t.p. (€ 150,00 Iva
inclusa, cfr. all. note del 13.5.2025)
Devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta anche le spese di ctu, come separatamente liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna la Parte_1
convenuta a corrispondere in Controparte_1
favore dell'attore la somma di € € 5.960,00 oltre Iva e rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di riduzione del prezzo dell'opera alla luce dell'accertamento dei vizi e difetti della stessa;
b) rigetta la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice;
c) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1
si liquidano in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
d) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di ctp in favore di , Parte_1
liquidate in € 1.500,00 iva inclusa;
e) pone le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Arezzo, in data 11 settembre 2025
Il giudice
Leila Nadir Sersale
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