Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 03/04/2026, n. 2230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2230 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02230/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06644/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2025, proposto da
EL RI, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro e Previdenza n. 4574/2025, depositata e resa pubblica il 10.6.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. CA Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. per conseguire l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 4574/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, notificata all’amministrazione in data 26 giugno 2025 e passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in atti.
Con la sentenza posta in esecuzione, il giudice del lavoro ha accolto il ricorso nei limiti di cui in motivazione, accertando il diritto della parte ricorrente a usufruire, nel rispetto dei vincoli di legge, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere alla relativa assegnazione.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la parte istante ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Ha quindi chiesto l’accoglimento del ricorso, con ordine al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato, fissazione di un termine per provvedere, nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, applicazione delle penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., nonché condanna alle spese del presente giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Nel caso di specie, la sentenza posta in esecuzione è stata notificata in forma esecutiva il 26.6.2025 e risulta altresì decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Poiché non è stata allegata né provata l’esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione resistente di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato, mediante assegnazione alla parte istante della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.
Va, pertanto, assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza per provvedere all’integrale esecuzione del giudicato. In difetto, va nominato sin d’ora, quale commissario ad acta, il titolare della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione (art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6) che, in caso di inottemperanza dell’amministrazione obbligata, provvederà all’incombente nei 60 giorni successivi, previa notifica, da inoltrare anche alla controparte, di apposita istanza da parte del ricorrente.
La liquidazione del compenso in favore del commissario avverrà, se del caso, con separato provvedimento all’esito dell’incarico.
Va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “L’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile”).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente che ha avanzato rituale istanza in calce all’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini e limiti di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.200,00, oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA SE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
CA Di IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Di IT | MA SE |
IL SEGRETARIO