Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese".
Il secondo comma dell'articolo 391 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, condanna il rinunciante alle spese".