TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3159/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex art. 281quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2021 promossa da: ( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NICCOLO' SEGHI e Parte_1 C.F._1
HI ATTORE contro ( C.F. e P. Iva ) con il Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di discussione orale del 23.12.2024 qui intendendosi richiamate tutte le ordinanze emesse nel presente procedimento, compresa quella emessa il 05.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisi ficato, l'attore evocava in giudizio i
[...]
( di seguito indicato soltanto come Controparte_1 CP_1 CP_3 ex art. 2051 c.c. della parte conven to la stessa al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite, per un totale di €. 13.358,00, oltre interessi dal giornbo dell'accaduto a agamento;
con vittoria di spese del giudizio. A fondamento della propria pretesa dewduceva: 1) di essere socio del circolo le Pavoniere;
Pt_1
2) che in data 20.02.2021 alle ore 1 entre si trovava presso la suddetta struttura sportiva, al termine di una partita di golf, si recava pressoi i servizi igienici estwerni e, dopo essere salitoi su una grata metallica posta lungo il passaggio, cadeva a terra a causa di una patina scivolosa pressemnte sella grata stessa;
3) che, a seguito di tale caduta, l'attore era condotto al pronto Soccorso presos l'ospedale di Prato, dove venivano diagnosticate una “frattura composta del'areco antero - laterale della quarta e quinta costa di destra” e “contusioni multiple con ferita lacero contusa sottoposta a sutura”; 4) che, in data 07.04.2021, era dichiarato gua pure con postumi;
5) in diritto, che il sinistro si è verificato su un'area oggetto di custrodia del convenuto, che non aveva nè curato la manutenzione della CP_3 grata nè adeguatamente segnalato la ile insidia sul percorso. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le domande attoree asserendo quanto segue: 1) preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto nello statuto del Circolo, all'art. 29, sarebbe pagina 1 di 3 presente una clausola compromissoria relativa all'arbitrato; 2) che, in ogni caso, l'attore utilizzava in modo errato e senza la dovuta accortezza la grata metallica, che non era adibita al semplice passaggio delle persone, quanto piuttosto alla pulizia delle scarpe dei giocatori al termine del loro percorso sul campo da unto di quantum debeatur, l'infondatezza della perizia espletata dal medico legale dell Pt_1
Al fine di essere manleva nuta chiedeva al Giudice la chiamata inc ausa della società assicuratrice con vittoria di spese. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, previa autorizzazione del giudicante, che si associava alla posizione della convenuta contestava la domanda dell'attore in qaunto la sua condotta imprudfente costituirebbe “caso fortuito”, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Pertanto la compagnia chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in ipotesdi la limitazione del danno in misura minore.
Il processo era istruito con la produzione documentale e con l'escussione dei testimoni introdotti da entrambe le parti. All'esito dell'istruttoria era rigettata la richiesta di CTU avanzata dalla parte attrice perchè esplorativa ed era fissata l'udienza suindicata dove erano precisate le conclusioni delle parti ed era dato corso alla discussione orale e, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. come previsto dall'art. 281 quinquies c.p.c. “vecchio rito”solo della parte attrice e della convenuta, era emessa la presente sentenza. Dalla espletata istruttoria emerge la infondatezza delle domande attoree che vanno rigettate. Preliminarmente va ritenuta inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte attrice nelle memorie conclusionali data la sua evidente tardività essendo già maturate le preclusioni processuali riguardanti le produzioni documentali delle parti. Dalla produzione delle foto delle parti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi emerge che il dato dedotto dalla parte attrice che afferma come il passaggio dalla grata costituisse l'unico posibile per raggoimgere il bagno non appare verosimile;
dalle foto in atti si comprende che per andare nel bagno si può passare dal marciapiede alla sinistra della sua porta sia dalla porta frontale salendo dal prato sul marciapiede, di fronte all'ingresso del bagno ( cfr. docc. 6 e 7 della parte convenuta e n. 17 parte attrice in atti). Dalle dichiarazioni dei testi l on stava andando in bagno ma a pulirsi le scarpe sulla grata Pt_1
a collocata e c da ogni giocatore quando smetteva di giocare e peraltro l risulta essere inciampato/ scivolato sull'erba tagli c'era un gardino e per questo è Pt_1
c estimonianza resa all'udienza del 27.10.202 che si trovava dietro l'at Tes_1 momento della verificazione dell'episodio e altresì i testi per conscenza diretta e Tes_2 Per_1 per come riferitogli dall'attore escussi alla medesima udien .10.2023). Non è emerso che l'attore sia caduto a causa delle condizioni della grata che, infatti, non era coperta da alcuna patina scivolosa ed è invece acclarato che il soggetto è caduto prima della grata stessa. La medesima grata è stata installata proprio appositamente per la pulizia delle scarpe dei giocatori al termine delle partite di golf e, come emerge dalle foto in atti, è un manufatto ben visibile e riconoscibile non costituendo alcuna insidia per i frequentatori del circolo. Alla luce degli elementi emersi nel corso della causa non appare necessaria al decidere la CTU che per alcuni versi è esplorativa atteso che non è stato provato dall'attore l'an debeatur con riferimento alla responsabilità della convenuta nella caduta dell'attore. Non è sussistente alcun nesso causale tra la grata, nella disponibilità della convenuta, e la caduta dell'attore e, quindi, in mancanza di tale connessione richiesta dalla granitica giurisprudenza, non si può affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
pagina 2 di 3 La parte convenuta chiede altresì, ex art. 89 comma 2 c.p.c., la cancellazione spressioni considerate offensive e sconvenienti riguardanti la presunta “preparazione” del teste inserite a Per_1 pag. 6 della memoria conclusionale attorea. Tuttavia, nel corso dell'udienza di dis e orale, il procuratore della parte attrice ha affermato che tali deduzioni sarebbero afferenti al proprio diritto di difesa con ciò dovendo intendere che vi sia stata se non delle formali scuse come richiesto dal procuratore della convenuta per l'uso delle predette frasi certamente una mitigazione delle stesse utilizzate solo, a dire del procuratore della parte attrice, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa;
pertanto non si ritiene di dovere applicare, nel caso di specie, l'art. 89 comma 2 c.p.c. anche perchè la dedotta “preparazione” del teste è affermnazione generica e non direttamente lesiva della dignità di una singola persona sebbene, senza dubbio, possa apparire fastidiosa per il procuratore della parte convenuta. L'infondatezza della domanda attorea fa conseguire, vista la totale soccombenza, la condanna, ex art. 91 c.p.c. della parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dalla terza chiamata la cui partecipazione al giudizio è derivata dalla domanda attorea infondata e che, ex d.m. 147/22 visto il valore della causa, liquida per ciascuna parte in €. 5.077,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande della parte attrice perchè infondate e, per l'effetto, condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in €. 5.077,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 28 February 2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Micaela Lunghi ha pronunciato ex art. 281quinquies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3159/2021 promossa da: ( C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NICCOLO' SEGHI e Parte_1 C.F._1
HI ATTORE contro ( C.F. e P. Iva ) con il Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui al verbale dell'udienza di discussione orale del 23.12.2024 qui intendendosi richiamate tutte le ordinanze emesse nel presente procedimento, compresa quella emessa il 05.12.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisi ficato, l'attore evocava in giudizio i
[...]
( di seguito indicato soltanto come Controparte_1 CP_1 CP_3 ex art. 2051 c.c. della parte conven to la stessa al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite, per un totale di €. 13.358,00, oltre interessi dal giornbo dell'accaduto a agamento;
con vittoria di spese del giudizio. A fondamento della propria pretesa dewduceva: 1) di essere socio del circolo le Pavoniere;
Pt_1
2) che in data 20.02.2021 alle ore 1 entre si trovava presso la suddetta struttura sportiva, al termine di una partita di golf, si recava pressoi i servizi igienici estwerni e, dopo essere salitoi su una grata metallica posta lungo il passaggio, cadeva a terra a causa di una patina scivolosa pressemnte sella grata stessa;
3) che, a seguito di tale caduta, l'attore era condotto al pronto Soccorso presos l'ospedale di Prato, dove venivano diagnosticate una “frattura composta del'areco antero - laterale della quarta e quinta costa di destra” e “contusioni multiple con ferita lacero contusa sottoposta a sutura”; 4) che, in data 07.04.2021, era dichiarato gua pure con postumi;
5) in diritto, che il sinistro si è verificato su un'area oggetto di custrodia del convenuto, che non aveva nè curato la manutenzione della CP_3 grata nè adeguatamente segnalato la ile insidia sul percorso. Si costituiva in giudizio il convenuto che contestava le domande attoree asserendo quanto segue: 1) preliminarmente l'improcedibilità della domanda in quanto nello statuto del Circolo, all'art. 29, sarebbe pagina 1 di 3 presente una clausola compromissoria relativa all'arbitrato; 2) che, in ogni caso, l'attore utilizzava in modo errato e senza la dovuta accortezza la grata metallica, che non era adibita al semplice passaggio delle persone, quanto piuttosto alla pulizia delle scarpe dei giocatori al termine del loro percorso sul campo da unto di quantum debeatur, l'infondatezza della perizia espletata dal medico legale dell Pt_1
Al fine di essere manleva nuta chiedeva al Giudice la chiamata inc ausa della società assicuratrice con vittoria di spese. Controparte_2
Si costituiva in giudizio la terza chiamata, previa autorizzazione del giudicante, che si associava alla posizione della convenuta contestava la domanda dell'attore in qaunto la sua condotta imprudfente costituirebbe “caso fortuito”, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il danno. Pertanto la compagnia chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in ipotesdi la limitazione del danno in misura minore.
Il processo era istruito con la produzione documentale e con l'escussione dei testimoni introdotti da entrambe le parti. All'esito dell'istruttoria era rigettata la richiesta di CTU avanzata dalla parte attrice perchè esplorativa ed era fissata l'udienza suindicata dove erano precisate le conclusioni delle parti ed era dato corso alla discussione orale e, previo deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. come previsto dall'art. 281 quinquies c.p.c. “vecchio rito”solo della parte attrice e della convenuta, era emessa la presente sentenza. Dalla espletata istruttoria emerge la infondatezza delle domande attoree che vanno rigettate. Preliminarmente va ritenuta inutilizzabile la documentazione prodotta dalla parte attrice nelle memorie conclusionali data la sua evidente tardività essendo già maturate le preclusioni processuali riguardanti le produzioni documentali delle parti. Dalla produzione delle foto delle parti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi emerge che il dato dedotto dalla parte attrice che afferma come il passaggio dalla grata costituisse l'unico posibile per raggoimgere il bagno non appare verosimile;
dalle foto in atti si comprende che per andare nel bagno si può passare dal marciapiede alla sinistra della sua porta sia dalla porta frontale salendo dal prato sul marciapiede, di fronte all'ingresso del bagno ( cfr. docc. 6 e 7 della parte convenuta e n. 17 parte attrice in atti). Dalle dichiarazioni dei testi l on stava andando in bagno ma a pulirsi le scarpe sulla grata Pt_1
a collocata e c da ogni giocatore quando smetteva di giocare e peraltro l risulta essere inciampato/ scivolato sull'erba tagli c'era un gardino e per questo è Pt_1
c estimonianza resa all'udienza del 27.10.202 che si trovava dietro l'at Tes_1 momento della verificazione dell'episodio e altresì i testi per conscenza diretta e Tes_2 Per_1 per come riferitogli dall'attore escussi alla medesima udien .10.2023). Non è emerso che l'attore sia caduto a causa delle condizioni della grata che, infatti, non era coperta da alcuna patina scivolosa ed è invece acclarato che il soggetto è caduto prima della grata stessa. La medesima grata è stata installata proprio appositamente per la pulizia delle scarpe dei giocatori al termine delle partite di golf e, come emerge dalle foto in atti, è un manufatto ben visibile e riconoscibile non costituendo alcuna insidia per i frequentatori del circolo. Alla luce degli elementi emersi nel corso della causa non appare necessaria al decidere la CTU che per alcuni versi è esplorativa atteso che non è stato provato dall'attore l'an debeatur con riferimento alla responsabilità della convenuta nella caduta dell'attore. Non è sussistente alcun nesso causale tra la grata, nella disponibilità della convenuta, e la caduta dell'attore e, quindi, in mancanza di tale connessione richiesta dalla granitica giurisprudenza, non si può affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta.
pagina 2 di 3 La parte convenuta chiede altresì, ex art. 89 comma 2 c.p.c., la cancellazione spressioni considerate offensive e sconvenienti riguardanti la presunta “preparazione” del teste inserite a Per_1 pag. 6 della memoria conclusionale attorea. Tuttavia, nel corso dell'udienza di dis e orale, il procuratore della parte attrice ha affermato che tali deduzioni sarebbero afferenti al proprio diritto di difesa con ciò dovendo intendere che vi sia stata se non delle formali scuse come richiesto dal procuratore della convenuta per l'uso delle predette frasi certamente una mitigazione delle stesse utilizzate solo, a dire del procuratore della parte attrice, nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa;
pertanto non si ritiene di dovere applicare, nel caso di specie, l'art. 89 comma 2 c.p.c. anche perchè la dedotta “preparazione” del teste è affermnazione generica e non direttamente lesiva della dignità di una singola persona sebbene, senza dubbio, possa apparire fastidiosa per il procuratore della parte convenuta. L'infondatezza della domanda attorea fa conseguire, vista la totale soccombenza, la condanna, ex art. 91 c.p.c. della parte attrice al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta e dalla terza chiamata la cui partecipazione al giudizio è derivata dalla domanda attorea infondata e che, ex d.m. 147/22 visto il valore della causa, liquida per ciascuna parte in €. 5.077,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta tutte le domande della parte attrice perchè infondate e, per l'effetto, condanna, ex art. 91 c.p.c. la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta e alla terza chiamata le spese di lite, che si liquidano per ciascuna parte in €. 5.077,00 per compensi oltre al 15% di rimborso forfettario, cpa e iva di legge. Prato, 28 February 2025 Il Giudice dott. ssa Micaela Lunghi
pagina 3 di 3