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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 986 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Modaffari;
opponente contro
(C.F.: Controparte_1
), con sede in Roma, alla Via Nizza n. 35, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante p. t., dott. , difeso dall'avv. Andrea Cosimetti;
CP_2 opposto nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
opposta contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 03020210000116334000 e
03020210001816820000 che l' gli ha notificato, in data Controparte_3
27.03.2023, per conto dell' intimandolo al pagamento, rispettivamente, della somma di euro CP_1
442,24 e di euro 425,26, per omesso versamento dei contributi relativi agli anni 2015 e 2016. Ha eccepito la decadenza ex artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 46/99, nonché la prescrizione del credito previdenziale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'ipotesi di accoglimento delle avverse
[...] eccezioni sulla regolarità formale del titolo, l'accertamento del proprio credito contributivo, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 867,50, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni 2015 e 2016, con relative sanzioni ed accessori.
Non si è invece costituita l' , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
L'opposizione va rigettata.
Si rileva, anzitutto, che l'opponente ha dedotto che il concessionario della riscossione gli ha regolarmente notificato le impugnate cartelle di pagamento in data 27.03.2023.
Poiché l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 07.05.2023, è spirato il termine perentorio di giorni venti di cui agli artt. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e 618 bis c.p.c.
(opposizioni in materia di lavoro e previdenza) - per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46 del 1999 - decorrente dalla notifica della cartella esattoriale per la proposizione degli eventuali vizi inerenti alla notifica dei titoli ed al relativo procedimento di esecuzione esattoriale.
Conseguentemente, sono inammissibili per tardività le eccezioni sollevate in via preliminare da parte ricorrente in ordine alla eccepita decadenza, ai sensi degli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 46/99.
L'unica opposizione valutabile proposta tempestivamente nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n. 46, in relazione alla eccepita prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Tuttavia, contrariamente a quanto parte opponente eccepisce, il credito vantato dall' non CP_1 risulta prescritto.
Ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b), D. Lgs. n. 103 del 10.02.1996, l'ammontare dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, come nel caso dei giornalisti, va commisurato al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato per lo stesso anno. Da tale disposizione, discende l'obbligo per l'iscritto di effettuare le denunce annuali ed i relativi versamenti, le cui modalità, nonché i termini di presentazione delle denunce e dei versamenti, sono disciplinati dal Regolamento Gestione
Previdenziale Separata INPGI (approvato con Decreto Interministeriale del 21.05.1997).
In particolare, il giornalista iscritto all'Albo ha l'obbligo di comunicare all' , entro trenta giorni CP_1 dalla data di scadenza della dichiarazione fiscale (art. 10 Regolamento), l'ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo giornalistico dichiarato ai fini EF per l'anno di riferimento.
Tale comunicazione, ai sensi del citato Regolamento, deve essere effettuata all'INPGI anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate al fisco o sono negative per mancanza di produzione di un reddito da parte dell'iscritto.
Il citato art. 6, co. 4, lett. b), D. Lgs. n. 103/96, conferisce all'Ente previdenziale il potere – dovere di accertare l'esistenza di un reddito professionale al fine di verificare la sussistenza, anno per anno, dell'obbligazione contributiva. Infatti, l' accerta l'esistenza di un reddito professionale CP_1 comportante l'obbligo contributivo dell'iscritto, in base alla comunicazione reddituale prevista dal
Regolamento che l'assicurato è sempre onerato ad inviare, anche se per un dato anno non ha prodotto reddito.
Passando al caso concreto, si rileva che il ricorrente, iscritto dal 29.03.1997 all'Albo dei giornalisti – elenco Pubblicisti della Calabria, ha presentato, in data 30.10.1998, domanda d'iscrizione alla
Gestione Separata attivando, così, la tutela previdenziale, con i conseguenti obblighi a suo CP_1 carico di comunicazione annuale e di versamento della relativa contribuzione.
Sennonché, egli ha omesso di presentare, per gli anni di imposta 2015 e 2016, la comunicazione obbligatoria del proprio reddito professionale, sicché l' on ha potuto verificare la produzione CP_1 da parte del medesimo di un reddito da lavoro autonomo giornalistico, né, conseguentemente,
l'esistenza del proprio diritto ad esigere i contributi dovuti per dette annualità.
Soltanto a seguito di controlli incrociati con i dati reddituali che l' ha trasmessi Controparte_3 all' nel marzo del 2019, è stata accertata la effettiva produzione da parte del ricorrente, negli CP_1 anni 2015 e 2016, di un reddito da lavoro giornalistico autonomo, con il relativo ammontare, dacché
l' ha provveduto a calcolare la contribuzione dovuta, trasmettendo il ruolo all'agente della CP_1
Riscossione.
Con riguardo alla questione della decorrenza del termine di prescrizione, è consolidato il principio secondo cui, in ossequio all'art. 2935 c.c., il termine decorre solo dal momento in cui il titolare è posto nella condizione di far valere il suo diritto, ovvero, nel caso che ci occupa, quando l'Istituto viene a conoscenza della esistenza di un reddito da lavoro autonomo giornalistico prodotto da un iscritto. Sul punto, si richiama, tra le tante, la sentenza n. 922437/2015, con cui la Suprema Corte ha statuito:
“… L'art. 6 del Regolamento dispone, poi, che i contributi devono essere versati entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre l'art. 10, al fine di rendere possibile all'Istituto l'effettiva riscossione dei contributi, impone agli iscritti di comunicare, entro trenta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione fiscale, l'ammontare dei redditi professionali percepiti. Secondo l'art. 7 del
Regolamento la prescrizione (quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95) decorre dalla data di trasmissione all' , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi percepiti. In tale sistema si inserisce l'esigenza, posta dall'art.
2935 cod. civ., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio. Si consideri, infatti, che secondo la stessa norma regolamentare l'obbligo di comunicare all' l'ammontare del reddito professionale da lavoro autonomo sussiste anche CP_1 se le dichiarazioni fiscali sono negative o non saranno state presentate – art. 10, primo comma, del
Regolamento - ed inoltre che, ai fini della riscossione l' “potrà” avvalersi “in ogni tempo” CP_1 della conoscenza degli imponibili comunque acquisiti – art. 6, quarto (poi quinto) comma, del
Regolamento. In mancanza della comunicazione di cui al suddetto art. 6 del Regolamento, come detto necessaria perché l'istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre”.
Poiché, nel caso in esame, il ricorrente non ha inoltrato all' la comunicazione del proprio CP_1 reddito di natura professionale percepito e dichiarato ai fini EF (trasmissione, come si è detto, dovuta anche se le dichiarazioni fiscali non siano presentate al fisco o siano negative), il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo è iniziato a decorrere dal momento in cui l'ente poteva far valere il proprio diritto e ciò è avvenuto soltanto a seguito di un controllo incrociato con i dati in possesso dell' , allorquando l' ha accertato la produzione ad opera Controparte_3 CP_1 dell'iscritto, per le annualità 2015 e 2016, di un reddito derivante da attività autonoma di natura giornalistica.
Successivamente, l' ha trasmesso il ruolo all'Agente della Riscossione che ha provveduto ad CP_1 interrompere il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal marzo 2019, mercé la notifica all'opponente, in data 27.03.2023, delle impugnate cartelle di pagamento, per cui nessuna prescrizione della pretesa contributiva si è verificata.
In ragione di quanto esposto, l'opposizione va rigettata e le spese di giudizio tra il ricorrente e l' CP_1 sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dell' Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere alla resistente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RA NA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 986 del R.G.A.C. per l'anno 2023, avente ad oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Francesca Modaffari;
opponente contro
(C.F.: Controparte_1
), con sede in Roma, alla Via Nizza n. 35, in persona del Presidente e legale P.IVA_1 rappresentante p. t., dott. , difeso dall'avv. Andrea Cosimetti;
CP_2 opposto nonché
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
opposta contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha impugnato le cartelle di pagamento nn. 03020210000116334000 e
03020210001816820000 che l' gli ha notificato, in data Controparte_3
27.03.2023, per conto dell' intimandolo al pagamento, rispettivamente, della somma di euro CP_1
442,24 e di euro 425,26, per omesso versamento dei contributi relativi agli anni 2015 e 2016. Ha eccepito la decadenza ex artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 46/99, nonché la prescrizione del credito previdenziale.
Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso e, per l'ipotesi di accoglimento delle avverse
[...] eccezioni sulla regolarità formale del titolo, l'accertamento del proprio credito contributivo, con condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 867,50, a titolo di contributi soggettivi, integrativi e di maternità per gli anni 2015 e 2016, con relative sanzioni ed accessori.
Non si è invece costituita l' , di cui va dichiarata la contumacia. Controparte_3
L'opposizione va rigettata.
Si rileva, anzitutto, che l'opponente ha dedotto che il concessionario della riscossione gli ha regolarmente notificato le impugnate cartelle di pagamento in data 27.03.2023.
Poiché l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato il 07.05.2023, è spirato il termine perentorio di giorni venti di cui agli artt. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi) e 618 bis c.p.c.
(opposizioni in materia di lavoro e previdenza) - per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, co. 2, D. Lgs. n. 46 del 1999 - decorrente dalla notifica della cartella esattoriale per la proposizione degli eventuali vizi inerenti alla notifica dei titoli ed al relativo procedimento di esecuzione esattoriale.
Conseguentemente, sono inammissibili per tardività le eccezioni sollevate in via preliminare da parte ricorrente in ordine alla eccepita decadenza, ai sensi degli artt. 24 e 25 D. Lgs. n. 46/99.
L'unica opposizione valutabile proposta tempestivamente nell'odierno giudizio è quella all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art. 24 D. Lgs. 1999, n. 46, in relazione alla eccepita prescrizione quinquennale del credito previdenziale.
Tuttavia, contrariamente a quanto parte opponente eccepisce, il credito vantato dall' non CP_1 risulta prescritto.
Ai sensi dell'art. 6, co. 4, lett. b), D. Lgs. n. 103 del 10.02.1996, l'ammontare dei contributi dovuti dai soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, come nel caso dei giornalisti, va commisurato al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato per lo stesso anno. Da tale disposizione, discende l'obbligo per l'iscritto di effettuare le denunce annuali ed i relativi versamenti, le cui modalità, nonché i termini di presentazione delle denunce e dei versamenti, sono disciplinati dal Regolamento Gestione
Previdenziale Separata INPGI (approvato con Decreto Interministeriale del 21.05.1997).
In particolare, il giornalista iscritto all'Albo ha l'obbligo di comunicare all' , entro trenta giorni CP_1 dalla data di scadenza della dichiarazione fiscale (art. 10 Regolamento), l'ammontare del reddito professionale di lavoro autonomo giornalistico dichiarato ai fini EF per l'anno di riferimento.
Tale comunicazione, ai sensi del citato Regolamento, deve essere effettuata all'INPGI anche se le dichiarazioni fiscali non sono presentate al fisco o sono negative per mancanza di produzione di un reddito da parte dell'iscritto.
Il citato art. 6, co. 4, lett. b), D. Lgs. n. 103/96, conferisce all'Ente previdenziale il potere – dovere di accertare l'esistenza di un reddito professionale al fine di verificare la sussistenza, anno per anno, dell'obbligazione contributiva. Infatti, l' accerta l'esistenza di un reddito professionale CP_1 comportante l'obbligo contributivo dell'iscritto, in base alla comunicazione reddituale prevista dal
Regolamento che l'assicurato è sempre onerato ad inviare, anche se per un dato anno non ha prodotto reddito.
Passando al caso concreto, si rileva che il ricorrente, iscritto dal 29.03.1997 all'Albo dei giornalisti – elenco Pubblicisti della Calabria, ha presentato, in data 30.10.1998, domanda d'iscrizione alla
Gestione Separata attivando, così, la tutela previdenziale, con i conseguenti obblighi a suo CP_1 carico di comunicazione annuale e di versamento della relativa contribuzione.
Sennonché, egli ha omesso di presentare, per gli anni di imposta 2015 e 2016, la comunicazione obbligatoria del proprio reddito professionale, sicché l' on ha potuto verificare la produzione CP_1 da parte del medesimo di un reddito da lavoro autonomo giornalistico, né, conseguentemente,
l'esistenza del proprio diritto ad esigere i contributi dovuti per dette annualità.
Soltanto a seguito di controlli incrociati con i dati reddituali che l' ha trasmessi Controparte_3 all' nel marzo del 2019, è stata accertata la effettiva produzione da parte del ricorrente, negli CP_1 anni 2015 e 2016, di un reddito da lavoro giornalistico autonomo, con il relativo ammontare, dacché
l' ha provveduto a calcolare la contribuzione dovuta, trasmettendo il ruolo all'agente della CP_1
Riscossione.
Con riguardo alla questione della decorrenza del termine di prescrizione, è consolidato il principio secondo cui, in ossequio all'art. 2935 c.c., il termine decorre solo dal momento in cui il titolare è posto nella condizione di far valere il suo diritto, ovvero, nel caso che ci occupa, quando l'Istituto viene a conoscenza della esistenza di un reddito da lavoro autonomo giornalistico prodotto da un iscritto. Sul punto, si richiama, tra le tante, la sentenza n. 922437/2015, con cui la Suprema Corte ha statuito:
“… L'art. 6 del Regolamento dispone, poi, che i contributi devono essere versati entro il 30 settembre di ciascun anno, mentre l'art. 10, al fine di rendere possibile all'Istituto l'effettiva riscossione dei contributi, impone agli iscritti di comunicare, entro trenta giorni dalla data di scadenza della dichiarazione fiscale, l'ammontare dei redditi professionali percepiti. Secondo l'art. 7 del
Regolamento la prescrizione (quinquennale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335/95) decorre dalla data di trasmissione all' , da parte dell'obbligato, della CP_1 dichiarazione annuale dei redditi percepiti. In tale sistema si inserisce l'esigenza, posta dall'art.
2935 cod. civ., di un termine di decorrenza iniziale certo e non dipendente dai non definiti tempi di un accertamento d'ufficio. Si consideri, infatti, che secondo la stessa norma regolamentare l'obbligo di comunicare all' l'ammontare del reddito professionale da lavoro autonomo sussiste anche CP_1 se le dichiarazioni fiscali sono negative o non saranno state presentate – art. 10, primo comma, del
Regolamento - ed inoltre che, ai fini della riscossione l' “potrà” avvalersi “in ogni tempo” CP_1 della conoscenza degli imponibili comunque acquisiti – art. 6, quarto (poi quinto) comma, del
Regolamento. In mancanza della comunicazione di cui al suddetto art. 6 del Regolamento, come detto necessaria perché l'istituto possa effettivamente esigere il proprio credito, il termine di prescrizione non decorre”.
Poiché, nel caso in esame, il ricorrente non ha inoltrato all' la comunicazione del proprio CP_1 reddito di natura professionale percepito e dichiarato ai fini EF (trasmissione, come si è detto, dovuta anche se le dichiarazioni fiscali non siano presentate al fisco o siano negative), il termine di prescrizione quinquennale del credito contributivo è iniziato a decorrere dal momento in cui l'ente poteva far valere il proprio diritto e ciò è avvenuto soltanto a seguito di un controllo incrociato con i dati in possesso dell' , allorquando l' ha accertato la produzione ad opera Controparte_3 CP_1 dell'iscritto, per le annualità 2015 e 2016, di un reddito derivante da attività autonoma di natura giornalistica.
Successivamente, l' ha trasmesso il ruolo all'Agente della Riscossione che ha provveduto ad CP_1 interrompere il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dal marzo 2019, mercé la notifica all'opponente, in data 27.03.2023, delle impugnate cartelle di pagamento, per cui nessuna prescrizione della pretesa contributiva si è verificata.
In ragione di quanto esposto, l'opposizione va rigettata e le spese di giudizio tra il ricorrente e l' CP_1 sono regolate secondo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dell' Controparte_3
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
[...]
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente a rifondere alla resistente le spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Catanzaro, 20.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
RA NA