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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2020 depositato il 21/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 593/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 708/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 02/08/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso presentata dal medesimo contribuente in data 16/06/2013 dell'importo corrispondente al 60% delle imposte versate dal medesimo dal 31/10/2002 al 30/06/2008, periodo di sospensione di tributi e contributi disposta per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002, dall'art. 6, commi 4 bis e 4 ter, del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2 del 28/01/2009.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per la declaratoria di illegittimità del diniego dell'istanza di rimborso e per l'accertamento della sussistenza del diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso di quanto versato in esubero ai sensi di legge, con la consequenziale condanna alla restituzione della somma di € 37.601,74, pari al 60% dei tributi pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni dell'1/4/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello principale nel contribuente, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame. In via subordinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'Ufficio ha anche proposto appello incidentale eccependo che il contribuente, per l'anno 2002, ha erroneamente richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di imposte liquidate per l'intero anno e non soltanto, come avrebbe dovuto, limitatamente all'importo corrispondente al 60% dei versamenti effettuati dal medesimo relativamente al periodo di sospensione che decorreva non dall'1/1/2002 ma soltanto dal 31/10/2002.
Analogamente, per quanto riguarda l'anno 2008 il rimborso è stato richiesto con riguardo al 60% di quanto versato dal contribuente per l'intero anno mentre la sospensione legale era stata prevista fino al 30/06/2008.
Pertanto, il rimborso spetterebbe, anche in caso di accoglimento dell'appello principale, per il solo periodo di sospensione decorrente dal 31/10/2002 al 30/06/2008.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi l'Avv. Difensore_1, difensore del contribuente, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello principale e, per la denegata ipotesi di accoglimento de detto gravame, per l'accoglimento dell'appello incidentale dell'ADE.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello principale del contribuente è infondato.
Il contribuente ha richiesto il rimborso del 60% delle imposte versate nel periodo di sospensione legale per gli eventi sismici del 31/10/2002 che hanno colpito anche il territorio del Comune di Pietramontecorvino (FG).
Tali imposte sono state versate in conseguenza dell'attività di imprenditore edile svolta dal sig. Ricorrente_1
, già all'epoca dei fatti di causa e ancora oggi. Orbene, l'Unione Europea, con decisione della Commissione n. 2016/195 del 14/08/2015, ha concluso la procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana affermando che il rimborso del 60% delle imposte in favore delle imprese operanti in aree colpite da calamità naturali costituisce aiuto di Stato in violazione dell'art. 108, paragr. 3, del Trattato sul funzionamento dell'U.E. e, come tale, è incompatibile con il mercato interno.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la pronuncia della Commissione
UE non si riferisce soltanto alle agevolazioni concesse dal legislatore nazionale per il sisma che aveva colpito la Sicilia del 1990 ma fa esplicito riferimento anche a quelle concesse dal legislatore con riguardo agli eventi sismici che hanno colpito successivamente nel 2002 il Molise e parte della Puglia.
Osserva il Collegio che tale decisione della Commissione UE implica l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, commi 4 bis e 4 ter, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009 n. 2, dovendosi osservare la decisione della Commissione UE in data 14/08/2015 atteso l'evidente contrasto di tale normativa nazionale con l'art. 108, paragr. 3, del Trattato UE.
Ne discende l'infondatezza delle doglianze del contribuente essendo la sentenza di prime cure, sul punto, correttamente ed esaurientemente motivata e, come tale, meritevole di piena conferma.
2) Passando all'esame dell'appello incidentale dell'Ufficio, il Collegio ne rileva l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in capo all'ADE atteso il disposto rigetto dell'appello principale.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la legittimità dell'impugnato atto di diniego attesa l'infondatezza dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 16/06/2013 per le ragioni di cui in motivazione.
4) Attesa la statuizione di rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse dell'Ufficio alla pronuncia sull'appello incidentale dal medesimo proposto attesa la piena soddisfazione dell'interesse dell'Erario derivante dalla piena conferma della sentenza di prime cure.
5) La peculiarità delle questioni trattate, inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello principale proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara l'infondatezza dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 16/06/2013; dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio; dispone la compensazione delle spese del giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO CO, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 593/2020 depositato il 21/02/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 708/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 3 e pubblicata il 02/08/2019
Atti impositivi:
- DINIEGO RI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso d'appello n. 593/2020 RGA il Sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 708/3/2019 della CTP di Foggia, depositata il 02/08/2019, di rigetto del ricorso, con compensazione di spese, proposto avverso l'atto di diniego dell'istanza di rimborso presentata dal medesimo contribuente in data 16/06/2013 dell'importo corrispondente al 60% delle imposte versate dal medesimo dal 31/10/2002 al 30/06/2008, periodo di sospensione di tributi e contributi disposta per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 31/10/2002, dall'art. 6, commi 4 bis e 4 ter, del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2 del 28/01/2009.
Nel merito, il contribuente ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, per la declaratoria di illegittimità del diniego dell'istanza di rimborso e per l'accertamento della sussistenza del diritto dell'appellante ad ottenere il rimborso di quanto versato in esubero ai sensi di legge, con la consequenziale condanna alla restituzione della somma di € 37.601,74, pari al 60% dei tributi pagati, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Con rituali controdeduzioni dell'1/4/2020 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che ha eccepito l'infondatezza dell'appello principale nel contribuente, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza di prime cure e con vittoria delle spese del gravame. In via subordinata, e per la denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, l'Ufficio ha anche proposto appello incidentale eccependo che il contribuente, per l'anno 2002, ha erroneamente richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di imposte liquidate per l'intero anno e non soltanto, come avrebbe dovuto, limitatamente all'importo corrispondente al 60% dei versamenti effettuati dal medesimo relativamente al periodo di sospensione che decorreva non dall'1/1/2002 ma soltanto dal 31/10/2002.
Analogamente, per quanto riguarda l'anno 2008 il rimborso è stato richiesto con riguardo al 60% di quanto versato dal contribuente per l'intero anno mentre la sospensione legale era stata prevista fino al 30/06/2008.
Pertanto, il rimborso spetterebbe, anche in caso di accoglimento dell'appello principale, per il solo periodo di sospensione decorrente dal 31/10/2002 al 30/06/2008.
All'udienza del 26/09/2025, sentito il Relatore, sono comparsi l'Avv. Difensore_1, difensore del contribuente, che ha insistito per l'accoglimento dell'appello, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, e il Dott. Nominativo_1, in delega dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia, che, riportandosi alle controdeduzioni dell'Ufficio, ha concluso per il rigetto dell'appello principale e, per la denegata ipotesi di accoglimento de detto gravame, per l'accoglimento dell'appello incidentale dell'ADE.
Terminata la discussione la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'appello principale del contribuente è infondato.
Il contribuente ha richiesto il rimborso del 60% delle imposte versate nel periodo di sospensione legale per gli eventi sismici del 31/10/2002 che hanno colpito anche il territorio del Comune di Pietramontecorvino (FG).
Tali imposte sono state versate in conseguenza dell'attività di imprenditore edile svolta dal sig. Ricorrente_1
, già all'epoca dei fatti di causa e ancora oggi. Orbene, l'Unione Europea, con decisione della Commissione n. 2016/195 del 14/08/2015, ha concluso la procedura di infrazione a carico della Repubblica Italiana affermando che il rimborso del 60% delle imposte in favore delle imprese operanti in aree colpite da calamità naturali costituisce aiuto di Stato in violazione dell'art. 108, paragr. 3, del Trattato sul funzionamento dell'U.E. e, come tale, è incompatibile con il mercato interno.
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del contribuente, la pronuncia della Commissione
UE non si riferisce soltanto alle agevolazioni concesse dal legislatore nazionale per il sisma che aveva colpito la Sicilia del 1990 ma fa esplicito riferimento anche a quelle concesse dal legislatore con riguardo agli eventi sismici che hanno colpito successivamente nel 2002 il Molise e parte della Puglia.
Osserva il Collegio che tale decisione della Commissione UE implica l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare l'art. 6, commi 4 bis e 4 ter, del D.L. 29/11/2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009 n. 2, dovendosi osservare la decisione della Commissione UE in data 14/08/2015 atteso l'evidente contrasto di tale normativa nazionale con l'art. 108, paragr. 3, del Trattato UE.
Ne discende l'infondatezza delle doglianze del contribuente essendo la sentenza di prime cure, sul punto, correttamente ed esaurientemente motivata e, come tale, meritevole di piena conferma.
2) Passando all'esame dell'appello incidentale dell'Ufficio, il Collegio ne rileva l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in capo all'ADE atteso il disposto rigetto dell'appello principale.
3) Sulla base delle considerazioni ora esposte, l'appello, proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, è infondato e va, pertanto, rigettato e, in piena conferma della sentenza di prime cure, va dichiarata la legittimità dell'impugnato atto di diniego attesa l'infondatezza dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 16/06/2013 per le ragioni di cui in motivazione.
4) Attesa la statuizione di rigetto dell'appello principale proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1, va dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse dell'Ufficio alla pronuncia sull'appello incidentale dal medesimo proposto attesa la piena soddisfazione dell'interesse dell'Erario derivante dalla piena conferma della sentenza di prime cure.
5) La peculiarità delle questioni trattate, inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) rigetta l'appello principale proposto dal contribuente Sig. Ricorrente_1 e, in conferma della sentenza di prime cure, dichiara l'infondatezza dell'istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 16/06/2013; dichiara l'improcedibilità dell'appello incidentale proposto dall'Ufficio; dispone la compensazione delle spese del giudizio di gravame.
Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025