Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 178
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Rimborso del 60% delle imposte versate in periodo di sospensione

    La Corte ha ritenuto la normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, in quanto il rimborso costituisce aiuto di Stato. La decisione della Commissione UE impone al giudice nazionale di disapplicare la normativa interna.

  • Improcedibile
    Correzione periodo di sospensione e quantificazione rimborso

    L'appello incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in capo all'Agenzia delle Entrate, a seguito del rigetto dell'appello principale del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 15/01/2026, n. 178
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 178
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

    Testo completo