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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/07/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1891/2024 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1891 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1) autorizzare i coniugi Sigg. e Parte_1 CP_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la
[...] separazione giudiziale dei predetti coniugi... Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 6.12.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Vallecrosia in data 10.12.2021 con;
Controparte_1
1 N. 1891/2024 R.G.A.C.C.
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava richieste di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata Controparte_1 la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 26.6.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 26.6.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , Controparte_1 nato a [...] il [...] e nata Parte_1 a Bordighera il 10.7.1980, unitisi in matrimonio in Vallecrosia il 10.12.2021;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 12.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO …..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1891 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 26.6.2025
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Ventimiglia, Via Ruffini n.6 presso lo studio dell'avv.to Federica Boeri che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- contumace –
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...1) autorizzare i coniugi Sigg. e Parte_1 CP_1
a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) pronunciare la
[...] separazione giudiziale dei predetti coniugi... Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge.
per il pubblico Ministero: “...senza opposizione all'accoglimento del ricorso …”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
con ricorso presentato in data 6.12.2024 – premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Vallecrosia in data 10.12.2021 con;
Controparte_1
1 N. 1891/2024 R.G.A.C.C.
che in seguito all'insorgere di contrasti la loro convivenza era divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione giudiziale dei coniugi. Evidenziava come dall'unione non fossero nati figli e non avanzava richieste di carattere economico. Formulava, infine, in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio del quale, verificata Controparte_1 la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia all'udienza ex art. 473.bis-14 c.p.c. del 26.6.2025.
Alla medesima udienza il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 473-bis.22, c.4 c.p.c., invitava parte ricorrente alla discussione orale. Precisate da parte ricorrente le proprie conclusioni ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva trattenuta a riserva per la decisione del Collegio.
* * * * *
Osserva, infatti, il Collegio come sussistano tutti i presupposti di legge per accogliere la domanda di separazione in quanto appare provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità di proseguire la convivenza dimostrata anche da quanto dalla ricorrente riferito nelle proprie difese e ribadito all'udienza del 26.6.2025.
Nessun elemento contrario a tali affermazioni risulta, inoltre, essere stato introdotto dal resistente nell'odierno giudizio;
resistente che, al contrario e così confermando il proprio disinteresse per le vicende del matrimonio ed il definitivo venir meno dell'affectio coniugalis, pur ritualmente notificato, non ha inteso costituirsi in giudizio.
Spese al definitivo essendo stata avanzata in seno al presente giudizio ed ai sensi di quanto consentito dall'art. 473-bis.49 c.p.c. contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) pronunzia la separazione dei coniugi , Controparte_1 nato a [...] il [...] e nata Parte_1 a Bordighera il 10.7.1980, unitisi in matrimonio in Vallecrosia il 10.12.2021;
2) dispone per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
3) spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 12.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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