Sentenza 15 giugno 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2020, n. 18205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18205 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2020 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • AM RO nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 13/11/2019 dal Tribunale della Libertà di Isernia visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Molina, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
sentito il difensore, avv. Marcello D'Auria del foro di Benevento, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 13/11/2019 il Tribunale di Isernia sezione riesame rigettava il ricorso proposto nell'interesse di AM RO avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei suoi confronti dal GIP del Tribunale di Isernia in data 22/10/2019 in ordine al reato di appropriazione indebita in danno di Gamberale Fausta;
sequestro avente ad oggetto una polizza in favore del AM e somme di danaro a costui riconducibili sino alla concorrenza dell'importo di C 424.650,00. Premetteva il tribunale che non vi era contraddizione con la ritenuta insussistenza del reato di truffa, di cui al capo A) dell'incolpazione provvisoria, posto che l'appropriazione indebita era incentrata su una condotta dell'indagato successiva alla donazione di cui all'ipotizzata truffa e riguardando l'impòssesSamento la totalità delle somme depositate su un conto corrente cointestato con la persona offesa.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di AM RO sulla base di due motivi: - vizio di motivazione per il mancato esame critico delle risultanze dell'indagine espletata, rilevando, in particolare, che le somme depositate sul conto corrente derivavano da una donazione del 2013, di oltre un milione di euro, con conseguente esclusione della necessità di consenso - esplicito o tacito - della Gamberale per poterne disporre, al fine peraltro di realizzare lo scopo dell'atto di liberalità (edificazione di una casa di preghiera); inoltre il tribunale non aveva dato conto se non in termini generici dell'eccezione di tardività della querela;
- violazione di legge (art. 646 cod. pen.) non sussistendo il funnus boni iuris in relazione agli elementi costitutivi del reato, atteso che la condotta contestata non era penalmente rilevante posto che l'appropriazione si riferiva a somme che erano già interamente di proprietà del AM;
ha richiamato a tal fine i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di co-intestazione di conto corrente, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito e derivante da un atto di liberalità di un solo correntista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso sono infondati.
2. Va precisato innanzitutto che, in sede di riesame di misure cautelari reali, essendo precluso il sindacato sul merito dell'azione penale, il giudice deve verificare la sussistenza del presupposto del "fumus connnnissi delicti" attraverso un accertamento concreto, basato sulla indicazione di elementi dimostrativi, sia pure sul piano indiziario, della sussistenza del reato ipotizzato (nel caso di specie l'appropriazione indebita dell'intera somma depositata su un corrente cointestato). Il ricorso per cassazione è altresì ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Cass. sez. 2, sent. n. 18951 del 14/03/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269656).
3. Con motivazione sintetica ma esaustiva, il Tribunale di Isernia ha infatti posto l'accenno sulla condotta di appropriazione che la difesa considerava legittima sul presupposto che la somma depositata sul conto corrente derivasse da una valida donazione in favore dell'imputato (tesi reiterata nei motivi di ricorso, a sostegno dell'eccepito vizio di motivazione e della dedotta insussistenza del fumus). A prescindere dagli approfondimenti nelle opportune sedi di merito, il giudice del riesame, con motivazione plausibile sul piano logico e corretta sotto il profilo giuridico, ha dato rilevanza alla circostanza che la somma era depositato su un conto cointestato con firma disgiunta, per cui se fosse stata interamente nella disponibilità del AM (perché proveniente da un atto di liberalità rispetto alla totalità degli importi versati soltanto dalla persona offesa) non sarebbe stata necessaria l'inclusione del nominativo della donante nell'intestazione e nella gestione, anche autonoma, del conto.
4. La co-intestazione ha precise conseguenze giuridiche, oggetto di esame da parte della giurisprudenza penale con implicazioni civilistiche. Infatti, se la solidarietà attiva consente la realizzazione dell'intero credito da parte di un solo creditore (art. 1292 c.c.), tuttavia, in base alla disciplina civilistica dell'obbligazione solidale attiva vista nei rapporti interni, le parti di ciascun concreditore solidale si presumono uguali (art. 1298 cod. civ., nonché, nei rapporti bancari, art. 1854 cod. civ.) e il concreditore è obbligato a non disporre per sè della parte della somma ad altri spettante, salvo la prova contraria a carico della parte che deduce una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla co- intestazione stessa (Cass. Sez. 1, civile, 26 ottobre 1981, n. 5584, riv. 416305). Ciò significa, non solo che, in mancanza di prova contraria le parti si presumono uguali e che il concreditore, nei rapporti interni, non può disporre oltre il 50% delle somme risultanti da rapporti bancari solidali, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, ma anche che, ove risulti provato che il saldo attivo di un rapporto bancario cointestato discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari, si deve escludere che l'altro cointestatario, nei rapporti interni, possa avanzare diritti sul saldo medesimo (Sez. 1, civile, 9 luglio 1989, n. 3241, riv. 463317; Sez. 1, civile, 22 ottobre 1994, n. 8718, riv. 488230). La corretta applicazione nell'ambito penalistico della disciplina dettata dal codice civile in materia di rapporti solidali, ha consentito quindi di affermare il seguente principio: il fatto che taluno, essendo cointestatario di rapporti bancari, abbia la facoltà di compiere operazioni anche separatamente, non è di ostacolo alla configurabilità a suo carico del reato di appropriazione indebita, qualora, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, muti il titolo in base al quale possiede la parte che non è sua (Cass. sez. 2, sent. n. 17239 del 04/04/2006 - dep. 18/05/2006 - Rv. 234754).
5. Le caratteristiche del caso concreto e l'applicazione di tale principio alla fattispecie escludono censure sulla motivazione e sulla ritenuta sussistenza del fumus, non senza rilevare che la giurisprudenza citata dal ricorrente (pagine 13 e 14 del ricorso) conferma anziché smentire la tesi del tribunale: se è vero infatti che l'atto di co-intestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei contestatari, può essere qualificato come donazione indiretta quando sia verificata l'esistenza dell-aninnus donandi" - consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della detta co-intestazione, altro scopo che quello della liberalità - è altresì pacifico che tale situazione si riferisce alla metà dell'importo depositato e non già all'intera somma (cfr. in motivazione Cass. civile sez. 2, ord. n. 4682 del 28/02/2018 - Rv. 647845).
5. Per quanto riguarda infine l'eccezione di tardività della querela, di cui è cenno nel primo motivo di ricorso (pag. 10 - punto 1.1), la censura è generica a fronte della precisazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa la decorrenza del termine di proposizione e della mancata allegazione da parte del ricorrente di specifiche circostanze in fatto circa il momento in cui la persona offesa avrebbe raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi atti a consentire la valutazione dell'esistenza del reato appropriativo.
6. Il rigetto del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese de! procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 6 febbraio 2020 I