Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00487/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00099/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 99 del 2025, proposto dai signori RE IG, IA LE, SE TI, RB TT, ND D'PA, TE GL, AS RR, OL SO, SA AL, RI RE, CO ND, RG RI, MO SE, DA OS, FF IA, AO UR e LE NE, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Longo e Innocenzo D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l'ottemperanza
- della sentenza n. 144/2024, pubblicata il 25/06/2024 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste, esecutiva ex lege e così notificata in copia attestata conforme all’originale in data 26/06/2024 al Ministero dell’Istruzione e del Merito, domiciliato presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia Ambito Territoriale per la Provincia di Trieste, che così statuiva:
”1) accerta il diritto di ottenere la carta docente come richiesto in atti per gli anni scolastici: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per IG RE; 2020/2021, 2021/2022 per LE IA; 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per TI SE; 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per TT RB; 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per D’PA ND; 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023 per GL TE; 2020/2021, 2021/2022 per RR AS; 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per SO OL TE; 2021/2022 per AL SA; 2022/2023 per RE RI; 2022/2023 per ND CO; 2019/2020, 2020/2021 per RI RG; 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, per SE MO; 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per OS IA; 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 per IA FF; 2022/2023 per UR AO; 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per NE LE; e per l’effetto condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti sopra menzionati detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; 2) accerta il diritto di RE RI per l’annualità 2021/2022, di ND CO per l’annualità 2021/2022, di UR AO per le annualità 2020/2021 e 2021/2022, ad ottenere la carta docente in misura proporzionale all’attività lavorativa prestata nell’annualità indicata, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), nella misura che risulterà di spettanza, per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; 3) condanna il convenuto a rimborsare ai ricorrenti vittoriosi le spese di lite, liquidate in complessivi € 3.600,00, oltre accessori, il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio de Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 24 febbraio 2025 e depositato il successivo 4 marzo 2025, i signori RE IG, IA LE, SE TI, RB TT, ND D’PA, TE GL, AS RR, OL SO, SA AL, RI RE, RG RI, CO ND, MO SE, DA OS, FF IA, AO UR e LE NE hanno chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Trieste - Sezione lavoro – n. 144/2024 in data 25/06/2024, passata in giudicato, nella parte in cui è stato dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui (o in misura proporzionale all’attività lavorativa prestata nell’anno di riferimento) tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici a margine di ciascun nominativo specificati.
2. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso, chiedendo il rinvio del procedimento “allo scopo di acquisire le informazioni da parte dell’amministrazione centrale” e auspicato la compensazione delle spese di lite del presente giudizio o, per lo meno, il loro contenimento entro i minimi tariffari, atteso che i ricorrenti non hanno seguito “la procedura amministrativa delineata dall’Amministrazione per l’erogazione del beneficio richiesto” a seguito di “sentenze favorevoli”.
3. I ricorrenti, con memoria dimessa in vista dell’udienza camerale del 19 novembre 2025, hanno rappresentato che persiste l’inottemperanza del Ministero intimato e, in ogni caso, stigmatizzato la ex adverso ritenuta mancata attivazione della procedura informatizzata ai fini dell’ottenimento del beneficio che qui occupa, evidenziando, anzi, che pure il tentativo esperito in tal modo di ottenere quanto di spettanza non ha sortito alcun esito. Hanno, quindi, insistito nelle conclusioni già rassegnate.
4. Celebrata l’udienza – nel corso della quale il difensore dei ricorrenti ha ulteriormente insistito nelle conclusioni rassegnate e l’Avvocato distrettuale dello Stato ha insistito, per lo meno, per la compensazione delle spese di lite - la causa è stata introitata per essere decisa con sentenza resa in forma semplificata, ai sensi dell’art. 114, comma 3, c.p.a..
5. Il ricorso è fondato, analogamente al precedente definito da questo T.A.R. con sentenza n. 117 del 2024, da cui vengono mutuate le motivazioni, come già nei conformi ulteriori precedenti nn. da 412 a 420, da 401 a 409, 269, 268 e 240 del 2024 e nn. da 336 a 349, da 323 a 326, da 315 a 321, 300, 289, da 33 a 39, da 29 a 31, da 22 a 26, 15, 14 e 12 del 2025.
6. Preliminarmente deve essere respinta l’istanza di rinvio presentata dalla difesa erariale, argomentata sul rilievo della necessaria trattazione centralizzata dell’esecuzione della sentenza in epigrafe e della cospicua mole di analoghe pronunce da ottemperare.
Nella disciplina processuale attualmente vigente, infatti, il rinvio “deve fondarsi su <situazioni eccezionali> (come recita il comma 1-bis dell’art. 73 c.p.a: “Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza …”), che possono essere integrate solo da gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite” (in tal senso cfr. T.A.R. Lazio, n. 2190/2022), situazioni che, ad avviso del Collegio, non sono configurabili nel caso di specie.
In ogni caso, la sentenza è stata pronunciata ben oltre un anno fa; mentre la notifica del titolo all’Amministrazione è del 26 giugno 2024, seguita da solleciti in data 22 luglio 2024 e in data 19 novembre 2024: si tratta di un lasso temporale più che sufficiente per dare spontanea esecuzione al titolo giudiziale, così che l’inerzia del Ministero non appare giustificabile.
7. Come preannunciato, la domanda va accolta.
Sulla sentenza di cui è chiesta l’esecuzione si è formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale rilasciata in data 19 novembre 2024, prodotta in giudizio dai ricorrenti (all. 007 - fascicolo doc. ricorrenti).
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la rituale notifica della sentenza in copia attestata conforme all’originale (all. da 003 a 006 - fascicolo doc. citato) e prima della proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Il ricorso è – come detto - fondato, non essendo stato integralmente eseguito in parte qua il titolo indicato in epigrafe, e deve pertanto essere accolto in relazione alla parte di sentenza rimasta ineseguita che qui occupa, con adozione delle conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm..
Per l’effetto, va dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
8. Nel caso d’inutile decorso del termine assegnato per l’ottemperanza, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito: questi ne assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all'Amministrazione per adempiere, e provvederà, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, all'esecuzione dell'incarico, provvedendo ad adottare gli atti necessari al suo compiuto assolvimento, direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.
L’attività demandata al commissario ad acta rientra nei compiti istituzionali di quest’ultimo, sicché non è dovuto alcun compenso al commissario stesso (T.A.R. Lombardia, n. 211/2024).
9. Non può essere accolta la richiesta dei ricorrenti di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme a titolo di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), del cod.proc.amm., attesa la suindicata, stringente e celere, procedura di ottemperanza disposta con la presente sentenza (T.A.R. F.V.G., n. 45/2024 e 440/2019).
10. Infine, quanto alle spese del presente giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente va condannata al pagamento delle spese di causa, negli importi liquidati in dispositivo, determinati anche tenendo conto che le controversie, in questa materia, richiedono attività minime e stereotipate. Va, infatti, da sé che la procedura informatica apprestata dal Ministero intimato ai fini dell’erogazione del beneficio in questione a favore di coloro che hanno già ottenuto sentenze favorevoli da parte del giudice di merito è funzionale alla gestione amministrativo/contabile degli adempimenti conseguenti, ma non può, ovviamente, costituire, laddove disattesa, indice di mancata diligenza in capo a chi ha dovuto addirittura rivolgersi al giudice per ottenere quanto di spettanza. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno, peraltro, rappresentato di avere anche seguito tale procedura, ma che, ad oggi, non hanno ancora ricevuto l’accredito degli importi di rispettiva spettanza a titolo di carta docente.
Il Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai medesimi (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando al Ministero resistente di darvi esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione, che provvederà all’esecuzione nei sensi e termini specificati nella motivazione stessa.
Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Dà atto che Ministero intimato sarà, inoltre, tenuto a rimborsare ai medesimi il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
MA NI, Consigliere, Estensore
Claudia Micelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO