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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/12/2025, n. 7615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7615 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3759/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Pistritto Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e ( ) Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Bellizzi Filomena per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4943/2021
FATTO E DIRITTO L'appello era rinviato all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 12.12.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4943/2021, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
LA ZZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa LA ZZ, presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3759/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
, Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ) C.F._2 rappresentate e difese dall'avv. Pistritto Giuseppe per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e ( ) Controparte_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall'avv. Bellizzi Filomena per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4943/2021
FATTO E DIRITTO L'appello era rinviato all'udienza del 5.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. all' udienza del 12.12.2025, alla quale pure non comparivano. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008. A seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio e ha natura formale di sentenza (cfr., da ultimo, Cass. n. 31635/2021). A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.4943/2021, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 12/12/2025
Il presidente est.
LA ZZ