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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/11/2025, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa NA IN, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 410/2024 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
S. LE;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.01.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 33320180000063828000, notificato il 6.10.2023 del valore complessivo di € 826,18, per il mancato versamento di contributi previdenziali per l'anno 2012. CP_1
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione dalla data di maturazione del credito sino alla data di notifica dell'atto impugnato.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituita in giudizio l' il quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso in ordine all'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma
2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge a partire dalla data di maturazione del credito sino alla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti previdenziali, indicati nell'avviso di addebito predetto, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione.
Ebbene quest'ultima non risulta superata dal resistente il quale – sotto il profilo probatorio – non ha indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dal momento della configurazione di esso sino alla notifica dell'avviso di addebito.
Peraltro, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno
2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022, il termine quinquennale di prescrizione risultava già spirato al momento della notifica del predetto avviso avvenuta in data 6.10.2023. Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_ antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito n. 33320180000063828000.
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 341,00 per spese e onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/11/2025
Il Giudice
NA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il GOP, dr.ssa NA IN, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 11.11.2025 mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 410/2024 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito;
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
S. LE;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
OGGETTO: impugnazione avviso di addebito;
accertamento negativo dell'obbligo contributivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione depositato il 25.01.2024 il ricorrente, indicato in epigrafe, ha formulato opposizione all'avviso di addebito n. 33320180000063828000, notificato il 6.10.2023 del valore complessivo di € 826,18, per il mancato versamento di contributi previdenziali per l'anno 2012. CP_1
In particolare, ha sollevato l'eccezione di prescrizione dei crediti, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione dalla data di maturazione del credito sino alla data di notifica dell'atto impugnato.
Pertanto, rassegnando le proprie conclusioni, ha chiesto, l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi ivi riportati, ex art. 3, commi 9 e 10, l. 335/95, e, per l'effetto, la declaratoria di non debenza delle relative somme.
CP_ Si è costituita in giudizio l' il quale ha eccepito l'infondatezza del ricorso in ordine all'eccezione di prescrizione rilevando sul punto l'applicazione della sospensione del termine prescrizionale ex art. 37 comma
2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 ed ex art. 11 comma 9, d.l. 183/2020 conv. in l. 21/2021.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
*******
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nel merito va osservato che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116).
Orbene l'opponente, come anticipato, ha eccepito la prescrizione dei crediti previdenziali azionati a seguito del decorso del termine quinquennale di legge a partire dalla data di maturazione del credito sino alla notifica dell'avviso di addebito impugnato.
Sul punto occorre osservare che l'art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che «Le contribuzioni di previdenza e di assistenza obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ... A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni».
Tale norma si riferisce ai crediti direttamente aventi ad oggetto i contributi previdenziali.
In ordine a tale tematica sono intervenute le Sezioni Unite chiarendo che il principio, secondo cui “la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni
e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. Un., 17.11.2016, n. 23397).
Applicando i principi suesposti al caso di specie, i crediti previdenziali, indicati nell'avviso di addebito predetto, risultano prescritti così dovendosi ritenere fondata l'eccezione di prescrizione.
Ebbene quest'ultima non risulta superata dal resistente il quale – sotto il profilo probatorio – non ha indicato alcun fatto/atto impeditivo e interruttivo della consumazione del tempo di prescrizione del credito dal momento della configurazione di esso sino alla notifica dell'avviso di addebito.
Peraltro, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno
2020 (128 giorni) ex art. 37 comma 2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l. 182/2020 conv. in l. 21/2022, il termine quinquennale di prescrizione risultava già spirato al momento della notifica del predetto avviso avvenuta in data 6.10.2023. Le spese di lite – da liquidarsi come in dispositivo ex art. 4, comma 1, DM 55/2014, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi CP_ antistatario – seguono la soccombenza e vanno poste integralmente a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del credito previdenziale riportato nell'avviso di addebito n. 33320180000063828000.
CP_ Condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 341,00 per spese e onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Così deciso in Reggio Calabria, lì 11/11/2025
Il Giudice
NA IN