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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2734/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente e Relatore
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17024/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013907625000 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2011/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – CO notificava il 13 giugno 2025 alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90139076 25/000 con la quale richiedeva euro 737.986,65 per i crediti riguardanti due cartelle: n. 071 2005 003930104 3001, IVA, IRAP, IRPEF, Addizionale, interessi e sanzioni, anno 1998;
n. 071 2005 0039301144501, IVA, IRAP, IRPEF, Addizionale, interessi e sanzioni, anni 1999 e 2000.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione/decadenza del presunto credito azionato.
Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, sia l'Agenzia delle Entrate – CO, che l'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del relatore e la discussione, il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In primis, rispetto al “disconoscimento” dei documenti prodotti in giudizio da controparte, è da ricordare che il “disconoscimento” deve essere “specifico”, con indicazione della parti contraffatte o mancanti. In mancanza
è da ritenersi “tamquam non esset” (per tutte, Cass. 3227/2021).
Sulla eccepita prescrizione (termine decennale), alle cartelle - ritualmente notificate - hanno fatto seguito delle intimazioni di pagamento (vedi produzione Agenzia Entrate – CO e Agenzia Entrate), mai opposte e, quindi, definitive.
Anzi, esistono sui tributi in questione sentenze ad hoc, nate da altro ricorso della stessa ricorrente (sentenza
Comm. Trib. I grado di Napoli n. 14384/2015) e da altra contribuente (Nominativo_1, sentenza CTR n. 11053/2016), entrambi i giudizi conclusisi con esito favorevole all'Ufficio.
Quindi, atti presupposto ritualmente notificati e non impugnati – oppure impugnati, ma con esito sfavorevole alla Ricorrente_1 - con definitività della pretesa (stante l'assenza di vizi specifici denunciati rispetto alla intimazione) e ”improponibilità” di censure riguardanti i medesimi, alla luce del principio espresso dall'articolo 19, III comma, D. Lgs. 546/1992: “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00
a favore di ogni controparte, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Presidente e Relatore
DI LONARDO SALVATORE, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17024/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 07120259013907625000 IVA-ALIQUOTE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2011/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – CO notificava il 13 giugno 2025 alla Sig.ra Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90139076 25/000 con la quale richiedeva euro 737.986,65 per i crediti riguardanti due cartelle: n. 071 2005 003930104 3001, IVA, IRAP, IRPEF, Addizionale, interessi e sanzioni, anno 1998;
n. 071 2005 0039301144501, IVA, IRAP, IRPEF, Addizionale, interessi e sanzioni, anni 1999 e 2000.
La Ricorrente_1 presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli.
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta prescrizione/decadenza del presunto credito azionato.
Concludeva per la nullità dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da attribuirsi al difensore antistatario.
Nel costituirsi in giudizio, sia l'Agenzia delle Entrate – CO, che l'Agenzia delle Entrate chiedevano il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'udienza del 29 gennaio 2026, dopo l'esposizione dei fatti ad opera del relatore e la discussione, il Collegio si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento.
In primis, rispetto al “disconoscimento” dei documenti prodotti in giudizio da controparte, è da ricordare che il “disconoscimento” deve essere “specifico”, con indicazione della parti contraffatte o mancanti. In mancanza
è da ritenersi “tamquam non esset” (per tutte, Cass. 3227/2021).
Sulla eccepita prescrizione (termine decennale), alle cartelle - ritualmente notificate - hanno fatto seguito delle intimazioni di pagamento (vedi produzione Agenzia Entrate – CO e Agenzia Entrate), mai opposte e, quindi, definitive.
Anzi, esistono sui tributi in questione sentenze ad hoc, nate da altro ricorso della stessa ricorrente (sentenza
Comm. Trib. I grado di Napoli n. 14384/2015) e da altra contribuente (Nominativo_1, sentenza CTR n. 11053/2016), entrambi i giudizi conclusisi con esito favorevole all'Ufficio.
Quindi, atti presupposto ritualmente notificati e non impugnati – oppure impugnati, ma con esito sfavorevole alla Ricorrente_1 - con definitività della pretesa (stante l'assenza di vizi specifici denunciati rispetto alla intimazione) e ”improponibilità” di censure riguardanti i medesimi, alla luce del principio espresso dall'articolo 19, III comma, D. Lgs. 546/1992: “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00
a favore di ogni controparte, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti.