Articolo 4 della Legge 1 dicembre 1949, n. 962
Articolo 3Articolo 5
Versione
2 gennaio 1950
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1950