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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/09/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 107/2025 e 597/2025 R.G., promosse da:
e entrambe rappresentate e difese, per mandati depositati Parte_1 Parte_2 nei rispettivi fascicoli telematici, dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliate nel suo studio in
Genova, in Vico Falamonica 1/13; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del in persona del in carica;
Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace-
Conclusioni per le ricorrenti:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro
2.000,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Vinte le spese.”.
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_2 dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro
2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
4. Vinte le spese.”.
Conclusioni per il IM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, Controparte_1 anche solo “IM”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del IM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva: quanto a Parte_1
- a.s. 2020/21: dal 14.10.2020 al 30.6.2021 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/22: dal 6.9.2021 al 30.6.2022 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/23: dal 01.9.2022 al 31.8.2023 Supplenza annuale;
- a.s. 2023/24: dal 1.9.2023 al 31.08.2024 Supplenza annuale (per la quale ha già percepito il beneficio della
“carta docente” ex lege);
- a.s. 2024/25: dal 6.9.2024 al 31.8.2025 Supplenza annuale.
quanto a Parte_2
- a.s. 2020/21: dal 15.10.2020 al 09.6.2021 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/22: dal 21.9.2021 al 30.06.2022 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/23: dal 20.9.2022 al 30.06.2023 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/24: dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/25: dal 17.9.2024 al 30.6.2025 Supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Le ricorrenti, nei rispettivi ricorsi, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il IM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del IM è proseguito nonostante le diffide della ricorrente del Parte_1
17.12.224 di cui al doc. 3 del ricorso.
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto la condanna del IM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Il IM, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia. Le cause, preventivamente riunite, senza necessità di alcuna attività istruttoria, sono state decise all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore delle parti, che ha richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Relativamente alla ricorrente e all'a.s. 2024/2025, in cui la medesima ha espletato una supplenza Parte_1 annuale, il difensore vi ha rinunciato in udienza, visto che la stessa è già riconosciuta ex lege.
L'avvocato Languasco ha, altresì, chiesto la distrazione delle spese di lite.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le modalità già indicate sopra.
È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda. D'altra parte, a fronte dell'allegazione dalle parti ricorrenti, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al IM fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale le ricorrenti non erano, nel periodo oggetto di causa.
È pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, in quanto entrambe le professoresse sono inserite nelle GPS 2024-2026, ancora non scadute come risultante, quanto a , Parte_1 dal doc. 2 e quanto a , dal doc. 1 costituito dallo stato matricolare, il cui deposito è stato integrato Per_1 all'odierna udienza con la pagina mancante, in cui sono indicati due contratti di supplenza per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025.
1. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”; - si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del IM, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
2. Una volta accertato l'inadempimento del IM, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del IM all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto ala Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, entrambe le ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, essendo entrambe inserite nelle GPS 2024-2026 ancora non scadute.
3. Conclusivamente, le domande di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione alle seguenti ricorrenti e aa.ss.:
- per , 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 4 Parte_1 aa.ss.;
- per , 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un Parte_2 totale di 5 aa.ss.;
Con riguardo a detti aa.ss., il IM va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio di entrambe le ricorrenti della carta docente per l'a.s. 2024/2025. Infatti, alla data della domanda giudiziale, le medesime avevano già intrapreso le “supplenze”, conferita rispettivamente al 31.8.2025 e al 30.6.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del IM, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.:
- quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 4 Parte_1 aa.ss., e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di Parte_2
5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.725,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge oltre rimborso contributo unificato per la ricorrente , con distrazione a favore dell'avv. Languasco. Parte_2
Genova, il 30 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite, iscritte ai nn. 107/2025 e 597/2025 R.G., promosse da:
e entrambe rappresentate e difese, per mandati depositati Parte_1 Parte_2 nei rispettivi fascicoli telematici, dall'avv. Paolo Languasco ed elettivamente domiciliate nel suo studio in
Genova, in Vico Falamonica 1/13; -ricorrenti-
CONTRO
, in persona del in persona del in carica;
Controparte_1 CP_2
-convenuto contumace-
Conclusioni per le ricorrenti:
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_1 dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro
2.000,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
4. Vinte le spese.”.
“Piaccia al Giudice Ill.mo, contrariis reiectis, al titolo meglio visto:
1. Accertare e Parte_2 dichiarare il diritto della ricorrente a percepite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla L 107/15; 2. Condannare la convenuta amministrazione a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” de quo in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di euro 500 annui netti per ogni anno lavorato a tempo determinato o per il periodo meglio visto;
quindi complessivamente per quanto di competenza sino all'AS 2024/2025 euro
2.500,00 netti, o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà; il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali (calcolati ex Art. 1284 cc, 1° e 4° comma).
3. In alternativa a quanto sopra condannare la convenuta amministrazione a corrispondere alla ricorrente le somme suddette al titolo meglio visto fondato sui fatti dedotti;
il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali.
4. Vinte le spese.”.
Conclusioni per il IM: nessuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con separati ricorsi ex art. 414 c.p.c., poi riuniti per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, le ricorrenti hanno convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, Controparte_1 anche solo “IM”), esponendo di aver prestato servizio alle dipendenze del IM, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, specificamente indicati in ricorso, relativi per quanto qui rileva: quanto a Parte_1
- a.s. 2020/21: dal 14.10.2020 al 30.6.2021 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/22: dal 6.9.2021 al 30.6.2022 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/23: dal 01.9.2022 al 31.8.2023 Supplenza annuale;
- a.s. 2023/24: dal 1.9.2023 al 31.08.2024 Supplenza annuale (per la quale ha già percepito il beneficio della
“carta docente” ex lege);
- a.s. 2024/25: dal 6.9.2024 al 31.8.2025 Supplenza annuale.
quanto a Parte_2
- a.s. 2020/21: dal 15.10.2020 al 09.6.2021 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2021/22: dal 21.9.2021 al 30.06.2022 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2022/23: dal 20.9.2022 al 30.06.2023 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2023/24: dal 11.9.2023 al 30.6.2024 Supplenza sino al termine delle attività didattiche;
- a.s. 2024/25: dal 17.9.2024 al 30.6.2025 Supplenza sino al termine delle attività didattiche.
Le ricorrenti, nei rispettivi ricorsi, sostengono di avere svolto, in esecuzione dei menzionati contratti a termine, mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato;
ciò nonostante, il IM, violando il divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non ha corrisposto loro la somma di euro 500,00, da erogarsi ai docenti in ragione d'anno scolastico, finalizzata (e vincolata) all'acquisto di beni e servizi formativi, in vista dello sviluppo delle competenze professionali (si tratta la c.d. carta elettronica del docente – nel seguito per brevità anche solo “carta docente” o “carta” - e dei
“fondi” da accreditarsi su di essa); somma prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015.
L'inadempimento da parte del IM è proseguito nonostante le diffide della ricorrente del Parte_1
17.12.224 di cui al doc. 3 del ricorso.
Poste tali premesse, le ricorrenti hanno chiesto la condanna del IM alla creazione della carta elettronica e ad accreditarvi l'importo di euro 500,00 per ogni anno scolastico sopra indicato, nel corso del quale hanno reso la propria attività lavorativa di docenti a tempo determinato.
Il IM, benché raggiunto da regolare notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio, onde si è proceduto in sua contumacia. Le cause, preventivamente riunite, senza necessità di alcuna attività istruttoria, sono state decise all'odierna udienza, in seguito a discussione orale del difensore delle parti, che ha richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Relativamente alla ricorrente e all'a.s. 2024/2025, in cui la medesima ha espletato una supplenza Parte_1 annuale, il difensore vi ha rinunciato in udienza, visto che la stessa è già riconosciuta ex lege.
L'avvocato Languasco ha, altresì, chiesto la distrazione delle spese di lite.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
È opportuno indicare, innanzitutto, i fatti essenziali ai fini del decidere, da ritenersi pacifici o comunque documentalmente provati.
È pacifico ed inoltre documentalmente provato, che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa, con contratti a termine, negli anni scolastici e con le modalità già indicate sopra.
È altresì pacifico che le lavoratrici non abbiano percepito il beneficio della carta docente, in relazione ai detti periodi di lavoro, oggetto di domanda. D'altra parte, a fronte dell'allegazione dalle parti ricorrenti, di non avere percepito la carta, sarebbe spettato al IM fornire la prova contraria, alla luce delle previsioni generali di cui agli artt. 1218 ss. e 2697 c.c. Inoltre, alla luce della delineata disciplina nazionale non vi è motivo di dubitare che l'Amministrazione abbia erogato la carta docenti ai soli dipendenti a tempo indeterminato, quale le ricorrenti non erano, nel periodo oggetto di causa.
È pacifico, infine, che le ricorrenti non siano “uscite dal sistema scolastico”, in quanto entrambe le professoresse sono inserite nelle GPS 2024-2026, ancora non scadute come risultante, quanto a , Parte_1 dal doc. 2 e quanto a , dal doc. 1 costituito dallo stato matricolare, il cui deposito è stato integrato Per_1 all'odierna udienza con la pagina mancante, in cui sono indicati due contratti di supplenza per gli anni scolastici
2023/2024 e 2024/2025.
1. Tanto premesso e venendo al merito dei ricorsi, si osserva che le stesse questioni oggetto di causa sono già state ampiamente esaminate e decise da questo Tribunale in precedenti pronunce ai cui iter argomentativi ci si richiama a fondamento della presente decisione (v. tra le altre, le Sentenze n. 901/2023 pubbl. il 14/11/2023 RG n. 2065/2023 e, da ultimo, n. 16/2024 del 9.1.2024 nella causa n. 1725/2023 R.G., richiamate di seguito per ampli stralci).
Va evidenziato, in particolare come, con recente decisione su rinvio pregiudiziale (sent. n. 29961/2023), la
Suprema Corte di Cassazione, ha poi chiarito, nella materia de qua, quanto segue:
- la carta docente e la relativa disciplina hanno precipuamente riguardo [v. ricognizione normativa di cui supra] al piano formativo e dell'aggiornamento professionale, piuttosto che a quello delle “dotazioni lavorative individuali in senso stretto”;
- la “taratura” dell'importo della carta “in una misura 'annua' e per 'anno scolastico' evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima”; - si tratta, dunque, di istituto di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale”, rispondente ad una “scelta di discrezionalità normativa”; non è, peraltro, quello in discorso, l'“unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”;
- l'obbligazione del IM, relativa alla carta docente, è una obbligazione di pagamento a scopo vincolato e la sua fruizione è in “obiettivo collegamento… con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico”; in effetti, ai sensi del d.P.C.M. 28.11.2016, il diritto del lavoratore alla carta si estingue al momento della cessazione dal servizio;
- la carta è normativamente destinata al solo personale di ruolo, facendo eccezione, per l'anno 2023, la previsione di cui al d.l. n. 69/2023 (v. supra), relativa alle supplenze annuali, su organico di diritto;
- il riferimento, nella disciplina della carta, all'“anno scolastico”, non consente, anche alla luce della normativa UE e della decisione della CGUE sopra menzionata, di escludere “da un'identica percezione”
[dunque, si esclude qui l'attribuzione pro quota] “quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”; si tratta del resto di “lavoratori che rendono una prestazione lavorativa pienamente comparabile a quella dei lavoratori a tempo indeterminato”;
- non può incidere sul diritto al beneficio, a fronte di tali supplenze (di durata commisurata all'anno scolastico), l'eventuale orario part time (orario comunque “tarato sull'intero anno scolastico”);
- la carta spetta in misura piena, dunque, ai supplenti annuali su vacanze dell'organico di diritto, al 31 agosto, e su vacanze dell'organico di fatto, al 30 giugno, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999, previa disapplicazione della disciplina nazionale in contrasto con l'art. 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
- irrilevante è la precedente assegnazione, in corso di a.s., di supplenze brevi, se comunque venga poi conferita una supplenza “annuale” (al 30 giugno o al 31 agosto), perché tale circostanza è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla carta del docente.
2. Una volta accertato l'inadempimento del IM, debbono esaminarsi i rimedi esperibili dai lavoratori a termine.
Ha chiarito la S.C., al riguardo, che:
- l'azione consentita al lavoratore, in generale, è l'“azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”; “oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
- la carta è attribuita ed utilizzabile secondo le modalità previste in via generale, senza che vi ostino la mancanza di tempestiva domanda e la decadenza biennale generalmente prevista;
- ai fini dell'adempimento, non osta il fatto che la carta sia richiesta per periodi precedenti d'insegnamento, dovendo comunque l'Amministrazione “dare accesso al portale” agli aventi diritto, al fine di provvedere al “pagamento”;
- il diritto alla prestazione si converte in diritto al risarcimento del danno, secondo i principi generali, solo in caso d'impossibilità della prestazione o di carenza d'interesse in capo alle parti del rapporto;
- l'interesse all'adempimento del lavoratore permane finché “sia ancora interno al sistema educativo scolastico”; del pari permane, in tali casi, l'interesse del IM all'adempimento con modalità specifiche;
- la cessazione dal servizio comporta l'estinzione del diritto alla carta “per ragioni intrinsecamente connesse con la struttura dell'obbligazione 'di scopo'”,
- “… rispetto al personale precario, la nozione di 'cessazione' va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio. Così però non è… poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico”;
- “[a]nalogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico”; con venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione;
- “[q]uindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto ala Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”;
- l'uscita deve essere valutata al momento della pronuncia, trattandosi di “distinguo [che] attiene al merito”.
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, entrambe le ricorrenti risultano ad oggi presenti nel sistema scolastico, essendo entrambe inserite nelle GPS 2024-2026 ancora non scadute.
3. Conclusivamente, le domande di cui ai ricorsi, di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della carta docente, debbono essere accolte, in relazione alle seguenti ricorrenti e aa.ss.:
- per , 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 4 Parte_1 aa.ss.;
- per , 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un Parte_2 totale di 5 aa.ss.;
Con riguardo a detti aa.ss., il IM va condannato, dunque, all'attribuzione alle ricorrenti indicate della carta stessa e all'accredito su di essa, della somma di euro 500,00 per ciascun a.s., oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dei diritti di accredito al saldo.
Non vi sono motivi ostativi al riconoscimento, a beneficio di entrambe le ricorrenti della carta docente per l'a.s. 2024/2025. Infatti, alla data della domanda giudiziale, le medesime avevano già intrapreso le “supplenze”, conferita rispettivamente al 31.8.2025 e al 30.6.2025 e non si può certamente dubitare della sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a detto a.s.
Quanto alle spese di giudizio, debbono essere liquidate come in dispositivo (opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale;
inoltre, deve tersi conto che, ai sensi dell'art. 4 del menzionato DM n. 55/2014, “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione…”; onde, dal momento della riunione, le spese spettano una sola volta;
si ritiene di riconoscere, in relazione ad esse, un aumento del 10% per ognuno dei ricorrenti oltre il primo, alla luce della serialità del contenzioso e del modesto impegno richiesto onde differenziare le singole posizioni), e poste a carico del IM, in base alla soccombenza;
con distrazione a favore del difensore delle parti ricorrenti, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione,
- dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire della prestazione di cui all'art. 1, comma 121, legge n.
107 del 2015 (“carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”), del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, in relazione agli aa.ss.:
- quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 per un totale di 4 Parte_1 aa.ss., e, quindi, per complessivi euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- quanto a 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per un totale di Parte_2
5 aa.ss. e, quindi, per complessivi euro 2.500,00; oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
- conseguentemente condanna il , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, ad assegnare alle ricorrenti sopraindicate la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare su di essa gli importi indicati oltre i menzionati accessori;
- condanna, infine, il , in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, a rifondere alle ricorrenti le spese del giudizio, spese che liquida complessivamente nella somma di euro 1.725,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, e accessori di legge oltre rimborso contributo unificato per la ricorrente , con distrazione a favore dell'avv. Languasco. Parte_2
Genova, il 30 settembre 2025
Il Giudice
Giovanna Golinelli