Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/05/2026, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02895/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00458/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 458 del 2026, proposto da
RE SO, rappresentata e difesa dall'avvocato BI Roselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cellole, non costituito in giudizio;
per la declaratoria di illegittimità dell'inerzia serbata sull'istanza di accesso agli atti a mezzo pec del 27.11.2025 formulata al Comune di Cellole;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. BI FE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Con avviso di accertamento esecutivo n. A20/21TARI - 20309393 del 10 luglio 2025, notificato in data 8 settembre 2025, il Comune di Cellole intimava alla sig.ra SO RE il pagamento della somma complessiva di € 826,19 a titolo di Tassa sui Rifiuti (TARI) per le annualità 2020 e 2021, oltre sanzioni e interessi.
La ricorrente, asserendo di non aver mai ricevuto gli atti presupposti a tale accertamento (ovvero gli avvisi di pagamento originari per le annualità 2020 e 2021), con istanza trasmessa a mezzo PEC in data 27 novembre 2025, chiedeva al Comune di Cellole, ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, di poter visionare ed estrarre copia della seguente documentazione:
Copia della situazione debitoria tributaria dell'utente;
Copia della Tassa Rifiuti per l'anno 2020 e copia della correlata relazione di notifica;
Copia della Tassa Rifiuti per l'anno 2021 e copia della correlata relazione di notifica;
Copia di tutti gli avvisi antecedenti e sottesi all'avviso di accertamento n. 20309393.
L'istanza era motivata dalla necessità di tutelare e difendere i propri diritti e interessi giuridici, anche in sede giudiziaria, verificando la correttezza degli importi addebitati e la regolarità del procedimento di notificazione degli atti presupposti.
L'istanza veniva regolarmente ricevuta e protocollata dall'Ente, come da ricevute di accettazione, consegna e protocollazione in atti.
Decorsi trenta giorni dalla ricezione dell'istanza senza che l'Amministrazione fornisse alcun riscontro, si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990.
Con il ricorso in epigrafe, notificato ritualmente, la sig.ra SO ha impugnato tale silenzio, deducendone l'illegittimità per violazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dell'art. 24 Cost., e chiedendo l'accertamento del proprio diritto all'accesso con conseguente ordine di esibizione a carico del Comune.
Il Comune di Cellole, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla camera di consiglio del 8 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'oggetto del contendere è la legittimità del silenzio serbato dal Comune di Cellole sull'istanza di accesso documentale presentata dalla ricorrente. Tale istanza era finalizzata all'acquisizione degli atti impositivi presupposti e delle relative prove di notificazione, ritenuti indispensabili per approntare un'adeguata difesa avverso un avviso di accertamento esecutivo per tributi locali non pagati.
L'art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 definisce "interessati" al diritto di accesso "tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso". Il successivo art. 24, comma 7, rafforza tale principio stabilendo che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".
Nel caso di specie, la sussistenza di un interesse qualificato in capo alla ricorrente è di palese evidenza. La sig.ra SO è destinataria di un atto, l'avviso di accertamento esecutivo, che incide direttamente sulla sua sfera patrimoniale, intimandole il pagamento di una somma di denaro e costituendo titolo per l'esecuzione forzata. La conoscenza degli atti presupposti, in particolare gli avvisi di pagamento originari per le annualità 2020 e 2021 e, soprattutto, le relate di notifica degli stessi, è strumentale e necessaria all'esercizio del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.
Difatti, solo attraverso l'esame di tale documentazione la ricorrente può verificare la fondatezza della pretesa impositiva, la correttezza del calcolo, la regolarità del procedimento di notificazione e, non da ultimo, l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto di credito del Comune. Tali verifiche sono propedeutiche all'eventuale proposizione di un ricorso dinanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare la prevalenza del cosiddetto "accesso difensivo" rispetto ad eventuali esigenze di riservatezza e, a maggior ragione, rispetto all'inerzia dell'Amministrazione. Si è chiarito che l'interesse all'accesso deve essere valutato in astratto, senza che l'Amministrazione possa compiere apprezzamenti sull'ammissibilità o sulla fondatezza dell'azione giudiziaria che l'istante potrebbe intraprendere. L'accesso va garantito qualora sia funzionale "a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale".
In un caso analogo, questo stesso Tribunale ha statuito che la esigenza conoscitiva è "funzionale giustappunto – in una ottica prodromica e preventiva - a soddisfare la legittima aspirazione del [...] di verificare la correttezza e la legittimità dell’agere del Comune [...] nella fase prodromica alla emanazione dell’avviso di accertamento, e ciò al fine di compiere – plena causae cognitio - ogni valutazione funzionale all’esercizio, per ciò solo eventuale, delle guarentigie difensive di impugnazione" (TAR Campania, Sez. VI, n. 3728/2022).
Inoltre, il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio o dalla possibilità di acquisire i documenti in quella sede, trattandosi di uno strumento autonomo che garantisce trasparenza e correttezza nei rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione (TAR Campania - Sezione staccata di Salerno num. 62/ 2020).
Nel caso in esame, il Comune di Cellole non ha opposto alcun diniego motivato, ma è rimasto del tutto inerte, violando l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro 30 giorni, come previsto dall'art. 2 della L. n. 241/1990. Tale comportamento omissivo, che si traduce in un diniego tacito, è palesemente illegittimo in quanto privo di qualsiasi giustificazione e lesivo dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) (TAR Puglia - Bari num. 1182/2025). Non sussistono, né sono state addotte dall'Amministrazione, ragioni ostative riconducibili alle ipotesi di esclusione del diritto di accesso tassativamente previste dall'art. 24 della L. n. 241/1990.
Pertanto, l'inerzia del Comune resistente si configura come un illegittimo rifiuto di provvedere, a fronte di un diritto della ricorrente pienamente tutelato dall'ordinamento.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente declaratoria dell'obbligo del Comune di Cellole di consentire alla ricorrente l'accesso, tramite visione ed estrazione di copia, a tutta la documentazione richiesta con l'istanza del 27 novembre 2025, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
a) dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Cellole sull'istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente in data 27 novembre 2025;
b) dichiara e accerta il diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti i documenti indicati nella suddetta istanza;
c) ordina al Comune di Cellole di consentire l'accesso e di esibire la documentazione richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
d) condanna il Comune di Cellole al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. BI Roselli, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OC MP, Presidente FF
BI FE, Primo Referendario, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| BI FE | OC MP |
IL SEGRETARIO