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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3148 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 12020/2023 R.G.L. promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Cugliandro ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo, via S. Meccio n.
22, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con l'avv. Maria Grazia Sparacino e l'avv. Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 2 maggio 2025 ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso:
❖ Dichiara non dovuta da la somma di euro 6.890,16 per il Parte_1
periodo da gennaio 2020 a novembre 2021 e per l'effetto condanna l' a versare CP_1
la mensilità di dicembre 2021 e la relativa tredicesima (euro 574,18).
1 ❖ Rigetta la richiesta per gli anni successivi.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data il 6.10.2023 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso:
- d'essere stata riconosciuta invalido civile nella misura del 77% e, come tale, titolare della pensione numero 07136532 categoria INVCIV;
- d'aver regolarmente ricevuto negli anni l'assegno mensile di assistenza;
- d'aver ricevuto provvedimento datato 4.11.2021 del seguente tenore: “ da gennaio 2020
a novembre 2021 sulla pensione numero 07136532 categoria INVCIV l' ha CP_1
corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 6.890,16”
- d'aver presentato ricorso amministrativo in data 15 marzo 2022 che veniva rigettato;
conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale l' chiedendo dichiararsi il proprio CP_1
diritto a trattenere la somma di euro 6.890,16 (relativa al periodo da gennaio 2020 a novembre 2021) e rassegando le seguenti conclusioni: “[..] Ritenere e dichiarare insussistente e, comunque, irripetibile, il presunto indebito a favore dell' di € 6.890,16. CP_1
Per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato ed i relativi atti presupposti.
Conseguentemente, condannare l' alla corresponsione delle somme illegittimamente CP_1
trattenute e non versate alla ricorrente, titolare di pensione Cat. INVCIV. n. 07136532, con decorrenza dal mese di dicembre 2021”, con vittoria delle spese di lite.
A sostegno del ricorso deduceva:
1. l'irripetibilità delle suddetta somma dovendo trovare applicazione il combinato disposto degli artt. art. 52, comma 2 L. 09/03/1989 n. 88 e 13, comma 1 L. 412/91;
2. in ogni caso la spettanza del beneficio non essendo stato superato il limite reddituale.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'ente previdenziale si costituiva in giudizio, rivendicando la legittimità del proprio operato e rilevando che “[..] L'indebito oggetto di causa, R.I. n. 16599062, scaturisce da ricostituzione elaborata centralmente dalla
Direzione Generale, con cui l ha azzerato l'importo della prestazione spettante a CP_1
titolo di INVCIV n. 07136532, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/11/2021, sulla scorta dei redditi 2019 comunicati a consuntivo a mezzo Campagna RED. La ricorrente, nel periodo interessato dal provvedimento di indebito, era titolare di assegno mensile di assistenza ai
2 mutilati ed invalidi parziali non ricoverati con solo assegno. Di talché, ai fini della verifica della permanenza del diritto e/o misura alla prestazione assistenziale, l' tiene conto CP_1 dei limiti annualmente previsti per la fascia di invalidità civile di appartenenza (nel caso di specie, invalida civile parziale, fascia 34). A seguito della comunicazione dei redditi per il
2019, trasmessa in data 29/93/2021 (protocollo 0040.29/03/2021.0933362), la CP_1
ricorrente ha comunicato all'Istituto di avere percepito, per l'anno 2019, € 4.800 a titolo di assegno di mantenimento erogato dal coniuge ed € 157,00 a titolo di redditi da terreni e fabbricati. Dunque, per l'anno 2019, la ricorrente ha percepito redditi rilevanti pari a complessivi € 4.957,00. Tali redditi (essendo redditi diversi da casellario) rilevano ai fini dell'importo della prestazione eventualmente spettante per l'anno 2020 e, applicati in proiezione, anche per l'anno 2021. Infatti, per le liquidazioni successive alla prima delle prestazioni collegate ai redditi, la l. 122 del 2010 prevede che, ai fini dei limiti di reddito rilevano: - I redditi da casellario dell'anno oggetto di verifica;
- I redditi diversi da casellario dell'anno precedente. Conseguentemente, sulla scorta dei redditi percepiti dalla ricorrente nel 2019 e dichiarati con campagna RED, sono stati superati i limiti di reddito previsti nell'anno 2020 per la fascia di invalidità civile di appartenenza. I limiti per il 2020, come precisato da parte ricorrente in ricorso giudiziario, sono pari ad € 4.926,35. E, dunque, avendo la ricorrente percepito redditi pari ad € 4.957,00 (come da dichiarazione della stessa pensionata), la stessa ha perduto il diritto alla prestazione assistenziale. I redditi diversi da casellario pensione 2020, che rilevano ai fini dell'erogazione della prestazione per il 2021, sono stati riportati in proiezione prendendo a riferimento i redditi dichiarati per il 2019, nella supposta permanenza dei medesimi importi. Poiché il limite previsto per il 2021 è pari ad € 4.931,29, anche nel caso che occupa la presente fattispecie sono stati superati i limiti reddituali normativamente previsti. Si aggiunge che i dati reddituali certi sono stati comunicati all' soltanto nel 2021, di talché l' ha CP_1 CP_2 operato in via tempestiva, avendo accertato il debito a mezzo provvedimento del 28/10/2021
(notificato tramite raccomandata A/R n. 61808362782-1). L' ha operato in via CP_2
tempestiva, sia che si consideri applicabile alla materia la regola generale di cui all'art.
2033 c.c., sia la previsione speciale di cui all'art. 13, co. 2, l. 412 del 1991, il cui termine di decadenza decorre dalla trasmissione di dati reddituali certi (avvenuta, nel caso in esame, con comunicazione del 29/03/2021).”.
3 La causa, istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 2 maggio 2025 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso va accolto parzialmente.
Anzitutto, va premesso che qualsiasi soggetto che invochi la concessione (o la permanenza) di benefici aventi natura previdenziale o assistenziale (come nella fattispecie) ha l'onere di dare prova della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto rimanendo, altresì, del tutto irrilevante la eventuale inadeguatezza della motivazione resa dall' CP_1 in sede amministrativa per giustificare il provvedimento di recupero delle somme a titolo di indebito.
Ciò detto, appare opportuno precisare che nel caso che ci occupa non possono trovare applicazione gli artt. 52 comma 2 L. 09/03/1989 n. 88 e 13 comma 1 L. 412/91 invocati tanto da parte ricorrente quanto dall' , dovendosi applicare la disciplina dell'indebito CP_1
assistenziale, essendo ormai granitico l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto.
Invero, come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020, n.
12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro,
Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Ai fini dell'accertamento della buona fede del percettore, la Corte di Cassazione fa luce sulle specifiche previsioni di legge che consentono all'ente previdenziale di conoscere i redditi rilevanti ai fini della revoca/modifica della prestazione assistenziale.
Si è, infatti, progressivamente rafforzato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sollevando gradualmente i percettori di benefici dall'obbligo di comunicazione all'ente previdenziale di una serie di situazioni che potrebbero dar luogo alla revoca/rideterminazione della prestazione assistenziale.
Ciò è avvenuto con l'istituzione del ”Casellario dell'Assistenza di cui all'articolo 13 del DL 78/2010 per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre
4 informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale” in base al quale i cittadini devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione CP_1 reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue che i cittadini non devono comunicare all' la propria situazione CP_1
reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione ma solo i redditi a questa non dichiarati (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, titoli di Stato, assegno di mantenimento, ecc.) giacché il percettore non può essere ritenuto responsabile (e quindi l'istituto previdenziale non può chiedere la ripetizione dell'indebito) per l'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che siano già stati comunicati all'Amministrazione Finanziaria.
A fortiori, in nessun caso si può ipotizzare la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata direttamente dall' e che quindi l' già CP_1 CP_2
conosce: l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione della prestazione risiede nella stessa considerazione che essa viene effettuata dallo stesso Istituto
Ciò posto, come reiteratamente affermato dalla Corte di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez.
VI - Lavoro Ord. del 30/06/2020, n. 13223; Ord del 25 giugno 2020, n. 12608; Cass. civ.
Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del
20/05/2021 n. 13915; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord. del 23/02/2022, n. 5983) «l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere».
Orbene nel caso in esame i redditi in questione (reddito da fabbricato non locato e assegno di mantenimento), proprio perché non sottoposti a tassazione IRPEF e, quindi, senza onere di denuncia all'Amministrazione finanziaria, andavano comunicati all' CP_1
con il MODELLO RED.
Prima di immorarsi ulteriormente, va disattesa la tesi difensiva di parte ricorrente laddove ritiene di non dover considerare, ai fini del computo del limite reddituale per il
5 mantenimento della prestazione assistenziale, il reddito da fabbricato non locato sul presupposto che “[..] L'art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 citato, nel regolare i rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi, stabilisce che la prima (cioè, l'IMU)
“sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati”.
Sul punto va, infatti, richiamata la recentissima pronuncia della Suprema Corte (cfr.
Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 15/06/2025, n. 16006) che è intervenuta sulla questione avente ad oggetto il computo dei redditi ai fini della verifica del limite reddituale per l'accesso alle prestazioni economiche in materia di invalidità civile, con particolare riferimento ai redditi da fabbricati non locati e non adibiti ad abitazione principale precisando che «[..] Al fine di determinare il limite di reddito [..] rileva il reddito imponibile ai fini Irpef e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.)»; ciò in quanto « [..] le disposizioni che hanno introdotto e disciplinato l'IMU non valgono [..] ad escludere il reddito da fabbricati diversi dalla casa di abitazione dalla base imponibile IRPEF. [..]. Il legislatore ha infatti dettato un meccanismo sostitutivo;
quello disciplinato dall'art. 8, comma 1, D.lgs. 23/2011 che, nella materia fiscale e per evitare una doppia imposizione sui redditi da fabbricati, stabilisce che i medesimi redditi vengano tassati in ragione della sola imposizione dell'IMU e non dell'aliquota IRPEF, ma ciò non vale ad escludere che i redditi da fabbricato concorrano a determinare la base imponibile IRPEF, tanto più quando sia la base imponibile a rilevare ai fini del requisito reddituale per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali.»
Fatta la superiore premessa e assodato che nel computo dei redditi va inserito anche quello da fabbricati, va richiamato l'art. 35 comma 8 del decreto-legge n. 207 del
30.12.2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27.2.2009, n. 14) come modificato dal D.L. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla L 122/2010) che testualmente recita:«
Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al 6 reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 13 e successive modificazioni e integrazioni».
Nel caso in esame, dunque, il reddito di riferimento per la prestazione del 2020 è quello indicato nella dichiarazione RED relativamente ai redditi del 2019 (in quanto redditi diversi) e, per la prestazione del 2021, quello indicato nella dichiarazione RED relativamente ai redditi del 2020.
Emerge per tabulas (e sulla documentazione versata dalle parti non c'è contestazione) che la : Pt_1
1. è titolare di assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge per l'importo annuo di euro 4.800,00;
2. in data 29.3.2021 (e, quindi, con un ritardo di 28 giorni rispetto alla scadenza prevista dell'1 marzo 2021) ha trasmesso il Modello RED comunicando i redditi del 2019 pari a euro 4.957,00 (superiore alla soglia limite per il 2020 di euro 4.926,00)
- euro 4.800,00 quale assegno di mantenimento
- euro 157,00 quale reddito da terreni e fabbricati
3. in data 7.10.2021 ha trasmesso il Modello RED comunicando i redditi del 2020 pari a euro 4.907,00 (inferiore alla soglia limite per il 2021 di euro 4.931,29 euro)
- euro 4.800,00 quale assegno di mantenimento
- euro 107,00 quale reddito da terreni e fabbricati
Dunque, riepilogando:
➢ con riferimento all'anno 2020, risulta superato, sia pure per una differenza esigua, il limite reddituale con la conseguenza che la prestazione risulta indebitamente erogata;
tuttavia, non può sottacersi che l'ente previdenziale, non ha provveduto all'immediata revoca della prestazione per l'anno 2020, cosicché il significativo lasso di tempo (circa 9 mesi) intercorso tra la presentazione del modello RED (che consente di escludere ogni forma di dolo) e l'inizio dell'azione sanzionatoria e recuperatoria dell' , conducono a ritenere ormai ingenerato un affidamento CP_2 incolpevole e in buona fede in capo alla nel percepire legittimamente le Pt_1
somme erogate mensilmente per provvedere alle proprie esigenze di sostentamento, con conseguente irripetibilità delle stesse;
7 ➢ con riferimento all'anno 2021, la ricorrente ha positivamente provato di avere diritto alla prestazione assistenziale avendo un reddito inferiore alla soglia prevista ex lege
e, pertanto, ha diritto alla corresponsione dell'ulteriore somma di euro 574,18 quale rateo di dicembre 2021 e tredicesima, non essendo condivisibile la tesi dell' CP_1
(secondo cui il reddito del 2019 va applicato in proiezione anche per l'anno 2021) giacché l' , già in data antecedente alla notifica (16.12.2021) del CP_2 provvedimento di revoca era a conoscenza della situazione reddituale effettiva della ricorrente per l'anno 2020, come comunicata il 27.10.2021;
➢ con riferimento, invece agli anni successivi all'anno 2021, stante la genericità della domanda (“condannare l' alla corresponsione delle somme illegittimamente CP_1
trattenute e non versate alla ricorrente, titolare di pensione Cat. INVCIV. n.
07136532, con decorrenza dal mese di dicembre 2021”) e in assenza di qualsivoglia prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione della prestazione a decorrere dal 2022, la domanda va respinta.
In termini conclusivi, dunque, il ricorso va accolto solo parzialmente in quanto la
Pt_1
- da un lato non è tenuta alla restituzione dell'importo di euro 6.890,16 e ha, contestualmente, diritto ad avere corrisposti sia il rateo di dicembre 2021 sia la tredicesima per l'anno 2021 (euro 574.18);
- dall'altro non ha diritto a ricevere la prestazione per il periodo successivo al 2021 stante il difetto di allegazione e prova.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza e di recenti arresti giurisprudenziali di diverso segno (sia di questo tribunale sia della locale Corte di
Appello) in ordine alle tempistiche di avvio dell'azione recuperatoria per prestazioni assistenziali collegate al reddito, si ritiene equo compensarle interamente tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 2 maggio
2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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