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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3975/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via Della Stazione 04015 Priverno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572023900850136600 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 613/2024 della CGT di I grado di Latina, Sez. 1, depositata l'11/06/2024, che ha accolto il ricorso del sig. Resistente_1 contro intimazione di pagamento n. 05720239008501366000.
Con ricorso del 25/09/2023 il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
05720239008501366000, deducendo, tra l'altro: inesistenza/nullità della notifica a mezzo PEC (indirizzo mittente non in pubblici registri;
assenza di firma digitale in.p7m), carenza di motivazione (interessi), omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione, pendenza di definizione agevolata.
La CGT di I grado accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la costituzione di DER e l'intervento di DE, reputando quindi non valutabili scritti e documenti delle Amministrazioni.
Propone appello DER, cui DE aderisce e aggiunge appello incidentale per l'autonoma ammissibilità del proprio intervento e dei documenti depositati.
I motivi di appello sono:
I. Erronea declaratoria di “tardività” della costituzione di DER, con illegittima esclusione di scritti difensivi e documenti: la tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma sola decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio; restano ammesse difese e produzione documentale nei termini.
I.a. Ammissibilità in appello della produzione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, c. 2, D.Lgs. 546/1992
(disciplina speciale del rito tributario).
II. Erronea condanna di DER alle spese del primo grado: capo spese da riformare.
III. Difetto di giurisdizione del giudice tributario per le poste non tributarie presenti nell'intimazione (sanzioni extra-tributarie, entrate patrimoniali): la giurisdizione tributaria si limita ai tributi e relativi accessori.
IV. Regolarità della notifica dell'intimazione n. 05720239008501366000 del 06/07/2023 (PEC con ricevute di accettazione e consegna).
IV.a. Validità della notifica via PEC anche con allegato in formato .pdf e senza firma digitale.p7m, non essendo richiesta ex lege la sottoscrizione digitale della cartella/intimazione.
IV.b. Sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), essendo l'atto pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e tempestivamente impugnato. IV.c. Validità della notifica da indirizzo PEC del mittente non iscritto nei pubblici elenchi, ove la provenienza sia inequivoca e non sia leso il diritto di difesa;
la rigidità dell'elencazione attiene al destinatario, non al mittente.
V. Regolarità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione (prova assolta mediante relate/avvisi
AR/PEC e estratti di ruolo).
VI. Regolarità della notifica delle intimazioni di DE (TKFIPRN002732019; TKFIPPN002232020;
TKFIPRN001182022) comprovata con referti AR/PEC.
VII. Inammissibilità delle eccezioni di decadenza/prescrizione e di vizi del presupposto quando gli atti autonomamente impugnabili sono divenuti definitivi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992): l'atto successivo è impugnabile solo per vizi propri.
VIII. Prescrizione: inesistenza di prescrizione per le poste tributarie erariali (termine decennale), per effetto degli atti interruttivi documentati (intimazioni, preavvisi, pignoramenti).
VIII.a. Conferma giudiziale di talune cartelle/avvisi (sentenze richiamate) con conseguente applicazione del termine decennale.
VIII.b. Unitarietà del termine di prescrizione tra tributo e accessori ove accertati dalla sentenza, salva la diversa regola per sanzioni e interessi periodici nelle fattispecie non accertate.
IX. Effetti interruttivi e consolidanti della sequenza notificatoria e delle intimazioni non tempestivamente impugnate.
X. Motivazione dell'intimazione: sufficiente l'indicazione degli atti presupposti e del dettaglio addebiti;
non è necessaria l'analitica esposizione del calcolo degli interessi di mora, trattandosi di accessori ex lege.
X.a. Interessi di mora: decorrenza ex lege dopo i 60 giorni;
tasso determinato normativamente;
non occorre dettaglio numerico in intimazione.
X.b. Omissione/erroneità di autorità/termini di ricorso: non determina nullità, ma sola mancata decorrenza del termine;
nel caso, impugnazione avvenuta.
XI. Rigetto dell'istanza di sospensione per asserita pregiudizialità: manca nesso necessario tra giudizi su diverse intimazioni.
XII. Definizione agevolata (rottamazione-quater): l'emissione dell'intimazione è anteriore all'istanza; la rottamazione produce effetti esecutivi (sospensione), non invalidità dell'atto né cessazione della materia del contendere.
XIII. Presenza di provvedimenti di sospensione su specifiche partite (AG) rilevanti solo ai fini esecutivi.
XIV. Interesse di DER a far accertare la regolarità delle notifiche per evitare preclusioni in caso di decadenza dalla definizione.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Deposita memoria e documentazione tra cui protocollo d'intesa tra avvocatura dello Stato e DER
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina si associa all'appello di DER ed eccepisce un unico motivo di appello incidentale (art. 39 D.Lvo 112/1999 e art. 14 D.Lgs. 546/1992) Erronea qualificazione, da parte del primo giudice, dell'intervento di DE come adiuvandum e conseguente illegittima estensione delle limitazioni derivanti dalla tardiva costituzione di DER.
L'intervento dell'ente impositore è autonomo (litisconsortile/adesivo autonomo) perché volto a tutelare un interesse giuridico proprio (prova delle notifiche degli atti di competenza;
salvaguardia della pretesa), ed è ammissibile ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. I documenti prodotti da DE (entro i 20 giorni liberi ex art. 32) sono tempestivi e, comunque, acquisiti al fascicolo valutabile in appello.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 controdeduce e chiede il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale con vittoria di spese e compensi nei due gradi di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori Dott. Difensore_3 Avv. Difensore_2, che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva il difetto di giurisdizione per le cartelle n. 05720170026666915000, n.
05720170044513312000, n.05720190004422485000, n. 05720190032066032000 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 05720190034498988000, n.
05720200014047665000, n. 05720210016217174000 e n. 05720210020618203000, che non essendo di natura tributaria sono di competenza del GO.
Nel merito questa Corte rileva che L'agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che il contribuente ha presentato istanza di Definizione Agevolata, avvenuta in data 30.06.2023.
La Corte rilevando che viene documentata l'adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-Quater) ex
L.197/2022 rileva che il processo va dichiarato estinto.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 24428 dell'11/09/2024 ha stabilito che “il perfezionamento della definizione” si identifica nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive (“per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”).
Ma il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In conclusione, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, viene affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Per quanto su esposto la Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle pretese di natura extratributarie, come specificate in motivazione, ed ordina al ricorrente la riassunzione del giudizio entro il termine di 30 giorni davanti alla competente Autorità Giudiziaria;
2) Dichiara cessata la materia del contendere per le pretese tributarie oggetto di definizione agevolata o di precedente provvedimento di sospensione, come specificato in motivazione;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese dei due gradi del giudizio.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCO ANTONIO, Presidente
SILIPO FR, Relatore
GUADAGNI LUIGI, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3975/2024 depositato il 13/08/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Latina
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Via Della Stazione 04015 Priverno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 613/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 1 e pubblicata il 11/06/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572023900850136600 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 613/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, come in atti rappresentata e difesa, appella la sentenza n. 613/2024 della CGT di I grado di Latina, Sez. 1, depositata l'11/06/2024, che ha accolto il ricorso del sig. Resistente_1 contro intimazione di pagamento n. 05720239008501366000.
Con ricorso del 25/09/2023 il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n.
05720239008501366000, deducendo, tra l'altro: inesistenza/nullità della notifica a mezzo PEC (indirizzo mittente non in pubblici registri;
assenza di firma digitale in.p7m), carenza di motivazione (interessi), omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione, pendenza di definizione agevolata.
La CGT di I grado accoglieva il ricorso ritenendo tardiva la costituzione di DER e l'intervento di DE, reputando quindi non valutabili scritti e documenti delle Amministrazioni.
Propone appello DER, cui DE aderisce e aggiunge appello incidentale per l'autonoma ammissibilità del proprio intervento e dei documenti depositati.
I motivi di appello sono:
I. Erronea declaratoria di “tardività” della costituzione di DER, con illegittima esclusione di scritti difensivi e documenti: la tardiva costituzione non comporta inammissibilità, ma sola decadenza da eccezioni non rilevabili d'ufficio; restano ammesse difese e produzione documentale nei termini.
I.a. Ammissibilità in appello della produzione di nuovi documenti ai sensi dell'art. 58, c. 2, D.Lgs. 546/1992
(disciplina speciale del rito tributario).
II. Erronea condanna di DER alle spese del primo grado: capo spese da riformare.
III. Difetto di giurisdizione del giudice tributario per le poste non tributarie presenti nell'intimazione (sanzioni extra-tributarie, entrate patrimoniali): la giurisdizione tributaria si limita ai tributi e relativi accessori.
IV. Regolarità della notifica dell'intimazione n. 05720239008501366000 del 06/07/2023 (PEC con ricevute di accettazione e consegna).
IV.a. Validità della notifica via PEC anche con allegato in formato .pdf e senza firma digitale.p7m, non essendo richiesta ex lege la sottoscrizione digitale della cartella/intimazione.
IV.b. Sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), essendo l'atto pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e tempestivamente impugnato. IV.c. Validità della notifica da indirizzo PEC del mittente non iscritto nei pubblici elenchi, ove la provenienza sia inequivoca e non sia leso il diritto di difesa;
la rigidità dell'elencazione attiene al destinatario, non al mittente.
V. Regolarità della notifica delle cartelle presupposte all'intimazione (prova assolta mediante relate/avvisi
AR/PEC e estratti di ruolo).
VI. Regolarità della notifica delle intimazioni di DE (TKFIPRN002732019; TKFIPPN002232020;
TKFIPRN001182022) comprovata con referti AR/PEC.
VII. Inammissibilità delle eccezioni di decadenza/prescrizione e di vizi del presupposto quando gli atti autonomamente impugnabili sono divenuti definitivi (art. 19, c. 3, D.Lgs. 546/1992): l'atto successivo è impugnabile solo per vizi propri.
VIII. Prescrizione: inesistenza di prescrizione per le poste tributarie erariali (termine decennale), per effetto degli atti interruttivi documentati (intimazioni, preavvisi, pignoramenti).
VIII.a. Conferma giudiziale di talune cartelle/avvisi (sentenze richiamate) con conseguente applicazione del termine decennale.
VIII.b. Unitarietà del termine di prescrizione tra tributo e accessori ove accertati dalla sentenza, salva la diversa regola per sanzioni e interessi periodici nelle fattispecie non accertate.
IX. Effetti interruttivi e consolidanti della sequenza notificatoria e delle intimazioni non tempestivamente impugnate.
X. Motivazione dell'intimazione: sufficiente l'indicazione degli atti presupposti e del dettaglio addebiti;
non è necessaria l'analitica esposizione del calcolo degli interessi di mora, trattandosi di accessori ex lege.
X.a. Interessi di mora: decorrenza ex lege dopo i 60 giorni;
tasso determinato normativamente;
non occorre dettaglio numerico in intimazione.
X.b. Omissione/erroneità di autorità/termini di ricorso: non determina nullità, ma sola mancata decorrenza del termine;
nel caso, impugnazione avvenuta.
XI. Rigetto dell'istanza di sospensione per asserita pregiudizialità: manca nesso necessario tra giudizi su diverse intimazioni.
XII. Definizione agevolata (rottamazione-quater): l'emissione dell'intimazione è anteriore all'istanza; la rottamazione produce effetti esecutivi (sospensione), non invalidità dell'atto né cessazione della materia del contendere.
XIII. Presenza di provvedimenti di sospensione su specifiche partite (AG) rilevanti solo ai fini esecutivi.
XIV. Interesse di DER a far accertare la regolarità delle notifiche per evitare preclusioni in caso di decadenza dalla definizione.
Conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello come in atti con vittoria di spese e compensi.
Deposita memoria e documentazione tra cui protocollo d'intesa tra avvocatura dello Stato e DER
L'Agenzia delle Entrate DP di Latina si associa all'appello di DER ed eccepisce un unico motivo di appello incidentale (art. 39 D.Lvo 112/1999 e art. 14 D.Lgs. 546/1992) Erronea qualificazione, da parte del primo giudice, dell'intervento di DE come adiuvandum e conseguente illegittima estensione delle limitazioni derivanti dalla tardiva costituzione di DER.
L'intervento dell'ente impositore è autonomo (litisconsortile/adesivo autonomo) perché volto a tutelare un interesse giuridico proprio (prova delle notifiche degli atti di competenza;
salvaguardia della pretesa), ed è ammissibile ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 546/1992. I documenti prodotti da DE (entro i 20 giorni liberi ex art. 32) sono tempestivi e, comunque, acquisiti al fascicolo valutabile in appello.
Conclude come in atti con vittoria di spese e compensi.
Il sig. Resistente_1 controdeduce e chiede il rigetto dell'appello e dell'appello incidentale con vittoria di spese e compensi nei due gradi di giudizio, da liquidarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori Dott. Difensore_3 Avv. Difensore_2, che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva il difetto di giurisdizione per le cartelle n. 05720170026666915000, n.
05720170044513312000, n.05720190004422485000, n. 05720190032066032000 (limitatamente alle somme iscritte a ruolo a titolo di sanzioni amministrative), n. 05720190034498988000, n.
05720200014047665000, n. 05720210016217174000 e n. 05720210020618203000, che non essendo di natura tributaria sono di competenza del GO.
Nel merito questa Corte rileva che L'agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato che il contribuente ha presentato istanza di Definizione Agevolata, avvenuta in data 30.06.2023.
La Corte rilevando che viene documentata l'adesione alla definizione agevolata (Rottamazione-Quater) ex
L.197/2022 rileva che il processo va dichiarato estinto.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 24428 dell'11/09/2024 ha stabilito che “il perfezionamento della definizione” si identifica nella accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istanza del contribuente corredata dall'impegno di quest'ultimo di rinunciare ai giudizi: la procedura amministrativa è, infatti, completa e compiuta;
Il pagamento delle somme dovute attiene, pertanto, al suo adempimento, il quale è sicuramente suscettibile di refluire sulla procedura stessa, determinandone, in caso di inadempimento, la perdita di efficacia, come previsto dal comma 244 dell'art.
1. La conseguenza dell'inadempimento, dunque, si pone, anche in questo caso, su un diverso piano: la definizione agevolata si è perfezionata ma, per l'inosservanza del piano di rateizzazione, non produce gli effetti che le sono caratteristici, in primis quello di estinzione del debito, restando imputate le somme versate al maggior importo dovuto, e determina il potenziale avvio delle nuove procedure riscossive (“per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione”).
Ma il pagamento integrale non è presentato dalla norma quale requisito indispensabile per l'estinzione del giudizio, alla cui declaratoria sono sufficienti anche soltanto la domanda di adesione alla definizione agevolata e la documentazione di alcuni fra i pagamenti (quelli fino a quel momento effettuati), essendo gli altri importi, se del caso, procrastinati e diluiti nel tempo.
L'istanza del contribuente accolta dall'Amministrazione e la prova del pagamento parziale costituiscono, pertanto, elementi idonei e sufficienti per determinare l'estinzione del giudizio, senza che sia richiesta la prova dell'integrale adempimento dell'obbligo, la quale, ove fornita, determinerebbe il più ampio esito della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In conclusione, anche con riferimento alla legge n. 197 del 2022, viene affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ex art. 1, commi 231 – 252 della L. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 della norma delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta”.
Per quanto su esposto la Corte dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto: 1) Dichiara il difetto di giurisdizione relativamente alle pretese di natura extratributarie, come specificate in motivazione, ed ordina al ricorrente la riassunzione del giudizio entro il termine di 30 giorni davanti alla competente Autorità Giudiziaria;
2) Dichiara cessata la materia del contendere per le pretese tributarie oggetto di definizione agevolata o di precedente provvedimento di sospensione, come specificato in motivazione;
3) Rigetta per il resto il ricorso;
4) Compensa le spese dei due gradi del giudizio.