Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 952
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Erronea declaratoria di tardività della costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione

    La Corte ha ritenuto che la tardiva costituzione non precluda la valutazione degli scritti difensivi e dei documenti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

  • Accolto
    Ammissibilità in appello della produzione di nuovi documenti

    La Corte ha ammesso la produzione di nuovi documenti in appello.

  • Accolto
    Erronea condanna alle spese del primo grado

    La Corte ha riformato la statuizione sulle spese del primo grado.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione del giudice tributario per poste non tributarie

    La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle contenenti somme non di natura tributaria.

  • Accolto
    Regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto regolare la notifica dell'intimazione via PEC.

  • Accolto
    Regolarità della notifica delle cartelle presupposte

    La Corte ha ritenuto provata la regolarità della notifica delle cartelle presupposte.

  • Accolto
    Inammissibilità delle eccezioni di decadenza/prescrizione per atti definitivi

    La Corte ha ritenuto inammissibili le eccezioni di decadenza/prescrizione per atti divenuti definitivi.

  • Accolto
    Prescrizione delle poste tributarie erariali

    La Corte ha ritenuto non sussistente la prescrizione per le poste tributarie erariali.

  • Accolto
    Motivazione dell'intimazione

    La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'intimazione.

  • Accolto
    Definizione agevolata (rottamazione-quater)

    La Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere per le pretese tributarie oggetto di definizione agevolata.

  • Accolto
    Erronea qualificazione dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate

    La Corte ha ritenuto ammissibile l'intervento dell'Agenzia delle Entrate e la valutazione dei documenti prodotti.

  • Rigettato
    Vizi di notifica, carenza di motivazione, omessa notifica atti presupposti, prescrizione, definizione agevolata

    La Corte ha rigettato le eccezioni del contribuente, dichiarando cessata la materia del contendere per le pretese tributarie oggetto di definizione agevolata e il difetto di giurisdizione per le poste non tributarie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 16/02/2026, n. 952
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 952
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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