Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 08/04/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00655/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 474 del 2025, proposto da
System OU S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Salvatore Scoca e dall’avvocato Antonio Circosta, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, via Giovanni Paisiello n. 55, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Battaglia e Silvia Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Comitato Amministratore del Fondo di Solidarietà per la Filiera delle Telecomunicazioni, non costituiti in giudizio;
previa sospensione
della Delibera n. 10 della seduta del 06/02/2025 (codice 25MI5P29A00008) del Comitato Amministratore del fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, notificata dall'INPS a mezzo pec (InpsComunica@postacert.inps.gov.it) in data 09/02/2025, con la quale è stata rigettata la richiesta di proroga FIS sul sito di Catanzaro, presentata in data 16/09/2024, prot. n. INPS2200.16/09/2024.0250397, per il periodo 16/09/2024 - 13/10/2024 per n. 216 beneficiari;
nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
e per la conseguente condanna dell'INPS ad accogliere la domanda di FIS richiesta dalla società ricorrente per il periodo dal 16/09/2024 - 13/10/2024 o, in alternativa, a riesaminare l'istanza in questa sede impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Vista l’ordinanza numero 241 del 16 maggio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. ED FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la ricorrente System OU s.r.l. (di seguito, per brevità, si omette la sigla societaria) rappresenta: a) di essere una multiservice che opera anche nel settore dei servizi di call center per vari clienti nazionali su commesse energetiche e recupero crediti; b) di gestire per conto del Servizio Elettrico Nazionale (SEN) attività di costumer care sui siti di Catanzaro e Palermo; c) che in riferimento a servizi erogati per il mercato del settore energetico e relativamente ai predetti siti, ove è presente dal 2021 la commessa ENEL Mercato Tutelato, ha fatto richieste di integrazione salariale all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito, per brevità, solo INPS); d) che più precisamente, a causa di una peculiare situazione temporanea del settore energetico (il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero) si è verificata una crisi del mercato che la ha indotta a proporre in data 30 novembre 2023, al fine di mantenere il livello occupazionale, istanza di assegno di integrazione salariale (FIS) per i Fondi di solidarietà ex art. 26 ss. del d.lgs. n. 148/2015 s.m.i. all’Ufficio INPS di Catanzaro per il periodo dall’01 dicembre 2023 al 29 febbraio 2024, per n. 13 settimane; e) che la richiesta è stata accolta; f) di aver proposto due successiva istanze di proroga, una in data 9 aprile 2024, relativamente al periodo dal primo marzo 2024 al 30 aprile 2024, e una in data 16 settembre 2024, relativamente al periodo dal 16 settembre 2024 al 13 ottobre 2024; g) che entrambe le istanze sono state respinte: la prima con Delibera n. 2 del Comitato Amministratore del Fondo nella seduta del 6 febbraio 2025, impugnata presso il T.A.R. di Reggio Calabria, la seconda con Delibera n. 10, di pari data, qui impugnata.
La Delibera n. 10 reca la seguente motivazione: “ CONSIDERATO che, vista la documentazione allegata ed integrata a seguito di riscontro a richiesta di supplemento istruttorio, la causale addotta "Crisi di mercato" non soddisfa i criteri di integrabilità di cui agli artt. 1 e 3 del D.M. n. 95442/2016 in quanto l'evento causale di riduzione dell'attività lavorativa, imputato al termine del regime del mercato tutelato dell'energia, non è da considerare evento "imprevedibile" e "non imputabile" all'azienda richiedente, stante la normativa di settore già vigente al momento della stipula del contratto con l'impresa appaltante ENEL che, peraltro, da clausola espressa contenuta nel contratto stesso, non è obbligata a esaurire o impegnare integralmente l'importo contrattuale;
CONSIDERATO che la situazione aziendale rappresentata evidenzia una congiuntura negativa strutturale preesistente alla richiesta di assegno di integrazione salariale che comporta la necessità di gestione degli esuberi di personale nella misura del 40%, non compatibile con una crisi temporanea di mercato;
CONSIDERATO che non sono stati forniti, sebbene esplicitamente richiesto, i dati finanziari aggiornati al mese di agosto 2024 relativi all'andamento del fatturato dell'azienda e che, i dati finanziari disponibili dal 2022 al 31 marzo 2024 indicano un andamento evolutivo sia del fatturato che del risultato operativo, che non comprova la situazione di crisi rappresentata nella relazione tecnica; ”.
La System OU chiede dunque l’annullamento, previa sospensione, della delibera impugnata, per tre motivi in diritto.
Con il primo motivo la ricorrente premette una ricostruzione storica delle cause che hanno condotto alla “crisi di mercato” posta a giustificazione della istanza.
Sostiene in particolare che “ la disciplina normativa ha imposto il superamento del mercato tutelato, determinando uno spostamento tendenziale della clientela verso il Mercato Libero. Ciò ha determinato il processo di svuotamento della customer base in maggior tutela, con la conseguenza di una forte contrazione dei volumi di lavoro offerti ai fornitori che gestiscono il numero verde di SEN. Tra questi fornitori rientra anche la System OU odierna ricorrente ”.
Tale situazione, sostiene System OU, è limitata al settore della energia elettrica nonché fisiologicamente contingente e temporanea, ed ha riguardato pertanto non tutte le attività da essa svolte, ma solo le attività di call center svolte nei siti di Palermo e Catanzaro, in favore del SEN. Per tali ragioni è anzitutto erroneo il diniego motivato dall’amministrazione con riguardo alla situazione economica complessiva della società. Deduce ancora che altre istanze di FIS erano state a suo tempo accolte dall’INPS, ma a seguito dello spostamento della competenza in capo al comitato TLC quest’ultimo ha svolto una istruttoria incompleta ed è venuto meno al necessario dialogo procedimentale.
System OU argomenta inoltre a sostegno della temporaneità della crisi di mercato: sostiene in estrema sintesi che i propri servizi (call center) saranno verosimilmente acquistati dai nuovi operatori, ma solamente quando questi ultimi saranno concretamente entrati nel mercato.
Procede dunque a svolgere, approfondendole, le seguenti censure: “ i) non è valutata la esistenza della crisi di mercato in base agli indici, la cui analisi risulta del tutto omessa, di cui all'art. 3, comma 3, d.m. 95442/2016 relativi al contesto economico produttivo del settore o alla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento; ii) non viene spiegato perché la modifica normativa, che peraltro ha ad oggetto la transizione del mercato dell'energia elettrica dal tutelato al libero, non sia una situazione temporanea idonea a integrare l'ipotesi di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 148/2015; ili) poiché non è stata valutata la situazione di contesto (crisi di mercato) si è ritenuto che il calo di attività, in quanto prevedibile, fosse imputabile all'Azienda; iv) la prevedibilità è un parametro riferito alla temporaneità e dunque alla previsione di ripresa e non alla imputabilità; v) non è chiaro perché la prevedibilità del calo lavorativo, in mancanza di alternative per l'Azienda, debba essere, al di fuori dei parametri normativi, qualificato come elemento di imputabilità; vi) non sono state valutate le condizioni complessive del mercato onde discernere eventuali alternative per l'azienda, ma si è suggerito di gestire gli esuberi; vii) non è stata valutata in alcun modo la non imputabilità all'azienda del calo di lavoro e non si tiene conto del fatto che il mercato stesso è in fase di transizione e che l'acquisizione di nuove commesse non può essere né immediata né automatica; viii) totalmente estraneo e fuor di luogo il richiamo alla clausola contenuta nel contratto, la quale, semmai, avrebbe dovuto comportare l'apprezzamento favorevole della proroga; ix) erra il Comitato nel rilevare che si evidenzia una congiuntura negativa strutturale preesistente, contraddicendosi poco dopo laddove invece afferma che vi è un andamento evolutivo del fatturato; x) erra il Comitato, in quanto estraneo alla richiesta di proroga e delle sue competenze, a indicare l'ipotesi degli esuberi del personale, peraltro proprio in contraddizione con la ratio dell'istituto oggetto del presente giudizio; xi) appare del tutto contraddittorio affermare dapprima la crisi strutturale e subito dopo evidenziare l'andamento evolutivo del fatturato e del risultato operativo, in quanto a fronte di tale discrasia il Comitato avrebbe dovuto adottare un comportamento collaborativo anche attraverso la richiesta di ulteriori spiegazioni; xii) non risulta coerente con i principi di collaborazione e buona fede negare la proroga senza indicare già in sede procedimentale gli elementi necessari per effettuare una corretta valutazione non essendo mutata la situazione di fatto; xiii) è presente una istruttoria difettosa anche alla luce della violazione del soccorso istruttorio, ormai istituto di carattere generale; xiv) in subordine, risulta violato il principio collaborativo recato dall’art. 10-bis della legge 241/1990 ”.
Con il secondo motivo deduce in particolare che la motivazione del provvedimento impugnato: a) non si dà conto degli elementi documentali su cui si fonda; b) è apodittica, perplessa e oscura laddove non spiega la causale della crisi di mercato nella misura in cui si focalizza sul calo dell’attività lavorativa dell’azienda e non sulla situazione del mercato in senso stretto; c) è contraddittoria laddove: “ si scambia l’andamento negativo delle commesse, che causalmente sono iniziate diminuire con il regime del mercato libero, con la asserita crisi strutturale preesistente. E dall’altro lato si confondono i dati di bilancio e di andamento dell’Azienda nel suo complesso e non si fa un accertamento circa il settore di mercato per cui si è richiesta la FIS ”; d) è inconferente con riferimento alla clausola contrattuale del contratto stipulato con ENEL.
Con il terzo motivo deduce la violazione della circolare n. 139/2016 ove stabilisce che nel “ procedimento di concessione, accanto alla relazione obbligatoria e alla facoltà in capo alle aziende di presentare ulteriore documentazione in allegato, viene prevista dal decreto ministeriale, in caso di non sufficienza degli elementi probatori esibiti dall’azienda, la facoltà in capo alla Sede territoriale competente di avviare una richiesta di integrazione di dati e/o notizie. Infatti, l’art. 11 del sopra citato decreto stabilisce che l’INPS può richiedere all’azienda di fornire gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 D.lgs 148/2015 ”. Tuttavia, sostiene System OU, nessuna di queste attività è stata svolta dalla amministrazione.
In data 2 maggio 2025 si è costituito in giudizio l’INPS eccependo anzitutto, in punto di fatto, che “ diversamente da quanto dedotto dalla società odierna ricorrente, la domanda presentata presso la sede INPS di Catanzaro, al Fondo di solidarietà bilaterale della Filiera delle Telecomunicazioni, n. protocollo.2200.16/09/2024.0250397 del 16/9/2024, relativa al periodo 16/09/2024 - 13/10/2024 (doc. 1) non costituisce un'istanza di proroga, in quanto l'istanza di assegno di integrazione salariale, presentata dall'azienda il 9/4/2024 (protocollo INPS.2200.09/04/2024.0099117), afferiva a periodi antecedenti, dal 01/03/2024 - 30/04/2024, rispetto ai quali, quindi, la domanda per cui è causa non risulta in continuità e, pertanto, integra una domanda nuova ”.
L’INPS ha altresì eccepito l’incompetenza territoriale di questo T.A.R. per prevalenza del criterio della sede, e ciò perché: “ il provvedimento impugnato è di competenza ed è stato emesso, su proposta del Direttore Generale dell’Inps, dal Comitato Amministratore del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni istituito presso l’Istituto Nazionale dellaPprevidenza Sociale (INPS) con il decreto del Ministro del Lavoro e politiche sociali 14 febbraio 2024, n. 17, e che ha sede presso la Direzione Generale dell’Inps a Roma. Sicchè, competente a decidere la presente controversia è il TAR Lazio ”.
Per quanto concerne il merito, premessa una ricostruzione della materia, l’INPS ha variamente argomentato in ordine alla infondatezza del ricorso.
In data 9 maggio 2025 la ricorrente ha depositato memoria nella quale anzitutto insiste sulla continuità tra le istanze di accesso al FIS, pur ritenendo il profilo inconferente ai fini del rigetto del ricorso.
La ricorrente poi insiste sulla competenza territoriale di questo T.A.R., sostenendo che il provvedimento impugnato ha effetti sul solo sito di Catanzaro della System OU, e che dunque prevale il criterio degli effetti dell’atto impugnato. Ha poi perorato le argomentazioni già svolte in ricorso, replicando alle difese dell’INPS.
In data 13 maggio 2025 l’INPS ha depositato l’ordinanza n. 340 del 12 maggio 2025 del T.A.R. Reggio Calabria il quale, decidendo in sede cautelare sull’analogo ricorso avente ad oggetto il provvedimento di rigetto dell’istanza precedente a quella ora in esame, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a favore del T.A.R. Lazio.
A seguito della camera di consiglio del 14 maggio 2025 con ordinanza numero 241 del 16 maggio 2025, questo T.A.R.: a) ha anzitutto ritenuto sussistente la propria competenza territoriale: “ posto che gli effetti del provvedimento impugnato sono destinati ad esaurirsi nella sede di Catanzaro, il che è dimostrato dalla adozione di delibere distinte in relazione ai siti di Palermo e Reggio Calabria - difatti impugnate con distinti ricorsi - a nulla rilevando che tutti i provvedimenti siano assistiti dalla medesima motivazione ”; b) ha poi accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., cioè con la sollecita fissazione dell’udienza di merito alla seconda udienza pubblica di febbraio 2026.
In vista dell’udienza di merito System OU ha anzitutto depositato memoria ex art. 73 c.p.a. perorando le proprie difese e soffermandosi in particolare sulla imprevedibilità e non imputabilità della crisi di mercato.
System OU ha altresì depositato memoria di replica in data 28 gennaio 2026.
All’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Deve in primo luogo essere dichiarata inammissibile la memoria di replica depositata da System OU, di cui dunque il Collegio non terrà conto,posto che l’INPS non ha depositato memoria ex art 73 c.p.a. e dunque alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale per cui: “ Nel processo amministrativo le memorie di replica sono previste e regolate dall'art. 73, comma 1, c.p.a., per il precipuo ed esclusivo fine di consentire di rispondere alle deduzioni contenute nelle nuove memorie depositate dalle controparti in vista dell'udienza di discussione; ne segue che la replica è inammissibile qualora controparte non abbia depositato memoria conclusionale ” (Consiglio di Stato sez. IV, 10/04/2025, n. 3075).
Ciò premesso, giova anzitutto descrivere il quadro normativo entro cui si inscrive la presente controversia.
L'art. 26 del d.lgs. n. 145/2015 ha istituito il Fondo di integrazione salariale (FIS) “ per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I ” del medesimo decreto. Il Fondo è volto a fornire sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa “ per le cause previste dalle disposizioni di cui al predetto Titolo ”.
L'art. 30 cit. prevede che il FIS assicura “ la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari all'integrazione salariale ” e prevede che “ all'assegno di integrazione salariale si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie ”.
Danno luogo ai benefici previsti dal FIS i “casi” previsti dall'art. 11 cit.: “ a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato ”.
L'art. 15 cit. poi detta la disciplina sul procedimento di “ ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale ” prevedendo che “ l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste ... 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. 3. Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma 2, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione ”.
Come previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 95442 in data 15 aprile 2016, il quale definisce i criteri di esame delle domande di concessione dell'integrazione salariale ordinaria, la transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa, mentre la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità di essa ad imperizia o negligenza delle parti.
In particolare, tra le causali di accesso all'integrazione salariale sopra indicate previste dal citato decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016 rientra la fattispecie della " mancanza di lavoro o di commesse ", intesa quale significativa riduzione di ordini e commesse che abbia determinato la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa.
Come ragionevolmente precisato poi dall'INPS con la circolare n. 139/2016, il beneficio non può essere concesso quando ricorrano le seguenti fattispecie: " riconducibilità al datore di lavoro o al committente: a) mancanza di fondi; b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente ".
Per quanto riguarda lo stato della giurisprudenza sul punto, si richiama la ricostruzione contenuta in un recente pronunciamento del T.A.R. Palermo: “ La giurisprudenza ha, infatti, da tempo evidenziato come l'istituto della cassa integrazione guadagni operi in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all'intervento di garanzia del lavoratore (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 novembre 2010, nn. 8128 ed 8129 e, da ultimo, sez. III, 4 aprile 2023, n. 3470).
Giova inoltre rammentare come, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, gli eventi idonei a giustificare l'ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria possono consistere "tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l'illecito del terzo" (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2009).
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre precisato che il requisito della "non imputabilità" all'imprenditore, previsto dal citato art. 1 della legge n. 164 del 1975, debba essere inteso nel senso che "...i fatti che hanno causato la contrazione o la sospensione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale verrebbe inammissibilmente piegato al perseguimento di finalità ad esso estranee e si tradurrebbe, altrettanto inammissibilmente, in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio d'impresa" (Consiglio di Stato, sez. III, 12 ottobre 2021, n. 685).
Invero, "L'Istituto della Cassa integrazione guadagni opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell'obbligo contributivo, con assunzione a carico della collettività e, quindi, con regole di stretta interpretazione. La restrittività della norma va intesa nel senso che la c.d. socializzazione del costo del lavoro interviene in presenza di accadimenti che esulano dalla sfera di controllo e prevedibilità dell'imprenditore, sia che essi attengano a fatti naturali (condizioni stagionali impeditive dell'ordinario andamento dei lavori), sia che essi rimandino a "fatti umani esterni" che sfuggano al dominio, secondo l'ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori d'impresa, comprensivi dell'impiego di mano d'opera. Il requisito per accedere al contributo consiste, dunque, in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell'imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni, ma estranea al rischio di impresa (C.d.S., sez. III, 14/01/2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743). I fatti che hanno determinato la sospensione o contrazione dell'attività di impresa devono risultare estranei non solo all'imprenditore, alla sua capacità imprenditoriale e alla sua organizzazione aziendale, ma anche ad altri soggetti che con lo stesso hanno concluso contratti, in quanto, diversamente, l'istituto dell'integrazione salariale "si tradurrebbe in un meccanismo di immediata socializzazione del rischio di impresa" (C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2013, n. 497; parere C.d.S. I, 26.4.2019, n. 1251)" (Consiglio di Stato, sez. III, 11 dicembre 2019, n. 8434).
In sostanza, il requisito per accedere al beneficio per cui è causa consiste in una situazione di crisi aziendale non imputabile a responsabilità dell'imprenditore o dei lavoratori, riconducibile a fattori esterni e tuttavia estranea al rischio di impresa (Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, n. 327 e 19 agosto 2019, n. 5743).
Giova infine rammentare come l'atto di diniego di ammissione alla cassa integrazione guadagni o al fondo di integrazione salariale per cui è causa, in quanto frutto di una valutazione ampiamente tecnico-discrezionale, può essere sindacato dal Giudice amministrativo solo nelle limitate ipotesi di manifesta illogicità, incongruenza o inattendibilità, ovvero di palese travisamento del dato fattuale (cfr., ex plurimis, T.A.R. Napoli, sez. III, 6 settembre 2018, n. 5404; T.A.R. Catanzaro, sez. II, 12 marzo 2018, n. 620; TAR Palermo, sez. III, 23 febbraio 2018, n. 459; Consiglio di Stato, sez. III, 10 agosto 2017, n. 3987; Consiglio di Stato, sez. VI, 5 agosto 2013, n. 4084; Consiglio di Stato, sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2503) ” (T.A.R. Palermo Sicilia sez. II, 28/11/2025, n. 2639).
Tutto ciò premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, siccome strettamente collegati.
Ritiene il Collegio che il miglior ordine di trattazione sia quello scandito dalla motivazione del provvedimento impugnato e cioè, segnatamente: a) che la riduzione dell’attività lavorativa, imputata “ al termine del regime del mercato tutelato dell'energia, non è da considerare evento "imprevedibile" e "non imputabile" all'azienda richiedente, stante la normativa di settore già vigente al momento della stipula del contratto con l'impresa appaltante ENEL che, peraltro, da clausola espressa contenuta nel contratto stesso, non è obbligata a esaurire o impegnare integralmente l'importo contrattuale ”; b) che “ la situazione aziendale rappresentata evidenzia una congiuntura negativa strutturale preesistente alla richiesta di assegno di integrazione salariale che comporta la necessità di gestione degli esuberi di personale nella misura del 40%, non compatibile con una crisi temporanea di mercato; ”; c) “ che non sono stati forniti, sebbene esplicitamente richiesto, i dati finanziari aggiornati al mese di agosto 2024 relativi all'andamento del fatturato dell'azienda e che, i dati finanziari disponibili dal 2022 al 31 marzo 2024 indicano un andamento evolutivo sia del fatturato che del risultato operativo, che non comprova la situazione di crisi rappresentata nella relazione tecnica; ”.
Sotto un primo profilo, va rilevato che tale motivazione non presenta travisamento dei fatti né appare affetta da manifesta illogicità o abnormità. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione in materia di ammortizzatori sociali è, infatti, limitato alla verifica della coerenza intrinseca del percorso logico seguito e dell’attendibilità del presupposto fattuale. Nel caso di specie, il diniego si fonda su una disamina puntuale benché sintetica della causale addotta, evidenziando come il calo dei volumi lavorativi non presenti i caratteri della "imprevedibilità" e "non imputabilità" richiesti dagli artt. 1 e 3 del D.M. n. 95442/2016.
Infatti, come sopra ricordato, il Fondo di Integrazione Salariale non può trasformarsi in uno strumento di " socializzazione del rischio d'impresa ".
Se da un lato la contrazione dei volumi è legata al mercato, dall'altro la " non imputabilità " richiesta dalla norma presuppone che l'evento sfugga al dominio dell'imprenditore nonostante l'adozione dell'ordinaria diligenza.
In questo contesto, il richiamo alla clausola contrattuale con ENEL — che esclude l'obbligo del committente di garantire volumi minimi — non è affatto " fuori luogo ", come sostenuto dalla ricorrente, ma è dirimente: accettando una siffatta pattuizione in un mercato in contrazione, la società ha consapevolmente accettato il rischio di una riduzione dell'attività. Le successive perdite non sono dunque l'effetto di una congiuntura esterna irresistibile, ma la conseguenza diretta di uno specifico assetto negoziale e organizzativo liberamente scelto dalla ricorrente nel libero esercizio dei propri poteri di organizzazione imprenditoriale.
Non si comprende la contraria censura di System OU per cui: “ pur vigente la disciplina innovativa essa non era ancora stata applicata e dunque l’Azienda non aveva alternative praticabili almeno fino all’espletamento delle gare per l’affidamento dei lotti da parte dell’Acquirente Unico ”. Non è infatti spiegato in modo concreto per quali ragioni non fosse possibile ottenere da ENEL in sede di pattuizione la quantificazione di un numero minimo di prestazioni garantite. Fermo restando che, quand’anche una diversa contrattazione non fosse possibile, la società è stata comunque messa di fronte alla possibilità di fare una in termini di costi-benefici della accettazione della pattuizione in discorso.
La sussistenza di un esubero strutturale pari al 40% della forza lavoro, inoltre, conferma che non si è di fronte a una fluttuazione temporanea, ma a uno squilibrio organico tra struttura dei costi e capacità di produrre ricavi.
In altre parole le scelte gestionali della System OU, ed in particolare l'accettazione di clausole contrattuali che non garantivano l'integrale impegno dell'importo contrattuale, rientrano nel perimetro delle decisioni strategiche del datore di lavoro/imprenditore: ne consegue che la successiva contrazione delle ore lavorabili, derivante da un assetto contrattuale liberamente sottoscritto e da una mancata diversificazione tempestiva del rischio rispetto a un mercato in mutamento, rimane in capo all'imprenditore.
Non si può condividere, quanto al parametro della non imputabilità, la tesi della ricorrente per cui l’amministrazione avrebbe confuso la prevedibilità richiesta per la ripresa dell’attività lavorativa con la prevedibilità della crisi di mercato, che è un requisito non richiesto dalla legge.
La prevedibilità e l’evitabilità sono infatti due predicati necessari a stabilire se la situazione aziendale sia involontaria e non riconducibile a imperizia o negligenza delle parti, come richiesto dall’art. 1, comma 3, D.M. n. 95442/2016. Va da sé, infatti, che ove la situazione di difficoltà aziendale fosse prevedibile ed evitabile dalla richiedente, essa non potrebbe essere definita involontaria o ad essa estranea.
Ciò premesso l’amministrazione ha correttamente escluso che la crisi derivante dal superamento del mercato tutelato dell'energia possa configurarsi come un evento imprevedibile per l'operatore economico.
La transizione dal regime di maggior tutela al mercato libero non è stata un fulmine a ciel sereno, bensì il risultato di un processo normativo stratificato e noto da tempo agli addetti ai lavori.
La società, agendo con la diligenza professionale richiesta dal settore di riferimento, era perfettamente in grado di prefigurarsi la contrazione dei volumi della commessa SEN al momento della stipula del contratto o, quantomeno, di pianificare le strategie di riconversione in vista di scadenze legislative ampiamente pubblicizzate.
La "prevedibilità" della riforma normativa esclude dunque che l'effetto della stessa sul portafoglio commesse possa essere traslato sulla collettività tramite il FIS.
In senso contrario la ricorrente sostiene che la normativa non esclude che la situazione di difficoltà aziendale sia causata da modifiche normative ed in effetti questo è vero. Ma la modifica normativa non è sempre e di per sé causa di una impossibilità sopravvenuta non imputabile (c.d. factum principis ) poiché a tal fine è necessario che essa sia, per l’appunto imprevedibile. Nel caso di specie, invece, la circostanza posta dalla stessa ricorrente (sia nell’istanza che nel ricorso) a fondamento del calo dell’attività lavorativa, cioè il termine del mercato tutelato, risponde a un contesto normativo già esistente al momento in cui sono state assunte le decisioni rilevanti per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Sotto questo profilo va dunque respinta la censura per cui la amministrazione non avrebbe motivato in ordine contesto economico produttivo del settore e alla congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento: infatti una motivazione sul punto sarebbe stata necessaria ove tali presupposti fossero stati ritenuti non sussistenti; la motivazione del provvedimento riguarda invece, come visto sopra, un aspetto più specifico e cioè che il calo dell’attività lavorativa non fosse non imputabile all’azienda.
Appare altresì esente da vizi la motivazione del provvedimento nella parte in cui esclude la transitorietà dell'evento.
Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, la sospensione deve essere legata a una situazione temporanea di mercato con una ragionevole previsione di ripresa della normale attività.
Nel caso di specie, la ricorrente si limita a dedurre genericamente la verosimile possibilità di acquisire nuove commesse a seguito dell'ingresso di nuovi operatori nel mercato libero (ricorso, paragrafo I.1.2.).
Tale prospettazione appare del tutto ipotetica e priva di riscontri oggettivi (quali, ad esempio, trattative precontrattuali avanzate o piani di riassorbimento concreti), e perciò non soddisfa il requisito della certezza del rientro in attività.
Non appare dirimente in senso contrario il richiamo a quanto contenuto a pag. 2 della relazione tecnica di System OU del 27 novembre 2024 poiché la circostanza che i trader di libero mercato abbiano bisogno (o siano normativamente obbligati) a potenziare i propri customer care non implica nulla quanto alla aggiudicazione delle relative commesse proprio a favore di System OU. Ne è dimostrazione che tali osservazioni non sono concretamente formulate nel senso di prospettare la ripresa dell’attività (o meglio, la sua ragionevole prevedibilità) ma restano confinate all’ambito dell’auspicio e della plausibilità (secondo la terminologia ivi utilizzata dalla stessa società).
Detto altrimenti, la prospettazione di System OU relativa alla temporaneità della crisi è priva di idonei riscontri documentali e dunque configura una mera speranza commerciale e non una concreta e oggettiva previsione di ripresa dei livelli occupazionali.
In assenza di elementi concreti che dimostrino un piano di riassorbimento del personale basato su commesse già acquisite o in corso di acquisizione, la crisi perde il carattere della "temporaneità" per assumere quello della crisi strutturale di settore, per la quale l'ordinamento prevede strumenti di gestione diversi dall'assegno di integrazione salariale ordinario.
In assenza di elementi concreti che dimostrino come e quando la forza lavoro eccedente (pari al 40%) verrà reimpiegata, la situazione correttamente si qualifica come un esubero strutturale, incompatibile con la ratio del FIS.
Infine non depone in senso contrario la circostanza, allegata dalla ricorrente, che precedenti istanze analoghe sarebbero state accolte e cioè che per i medesimi presupposti fattuali l’amministrazione avrebbe precedentemente svolto una valutazione positiva, anziché negativa.
Invero, come rilevato dalla stessa ricorrente nel paragrafo 5 del ricorso, a far data dal 1° marzo 2024 la System OU “ viene cooptata nel Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni (successivamente breviter anche Fondo TLC), gestito dal Comitato Amministratore (successivamente anche solo Comitato) il quale non ha personalità giuridica. Pertanto mentre l'istanza continua a essere collegata all'Ufficio territoriale dell'INPS, la valutazione è effettuata dal Comitato Amministratore ”.
Sebbene dunque l’amministrazione cui viene imputato il provvedimento sia la medesima, la concreta valutazione dei presupposti è stata svolta per la presente istanza da un organo diverso, il che di per sé esclude la contraddittorietà e dunque l’eccesso di potere.
Diversamente ragionando dovrebbe ritenersi che l’accoglimento dell’istanza di integrazione salariale per un periodo comporti l’automatico e obbligatorio accoglimento anche delle istanze successive fondate sulla medesima situazione di difficoltà aziendale, il che non è condivisibile (e ciò a prescindere dalla qualifica come istanze autonome o di proroga, argomento sul quale le parti hanno molto dibattuto ma che invero non è dirimente).
Ciò senza considerare che gli stessi presupposti per l’accoglimento dell’istanza risentono inevitabilmente del decorso del tempo: la temporaneità della situazione di difficoltà aziendale e la prevedibilità della ripresa potrebbero sussistere al momento della richiesta di integrazione per un dato periodo, ma potrebbero non sussistere al momento della successiva richiesta di integrazione per un periodo successivo.
Alla luce di ciò il fatto che il fatto che una precedente richiesta di integrazione salariale sia stata accolta, non comporta l’obbligatorio accoglimento delle istanze successive, purché il rigetto di queste ultime sia adeguatamente motivato il che deve ritenersi avvenuto nel caso di specie, come sopra esaminato.
Infine possono essere assorbite le censure relative alla motivazione del provvedimento sub c), cioè la presunta carenza documentale, in quanto le censure proposte avverso la motivazione di imputabilità, prevedibilità e non transitorietà della situazione di difficoltà aziendale non sono fondate, alla luce di quanto sopra.
I primi due motivi di ricorso sono dunque infondati.
Passando all’esame del terzo motivo di ricorso, esso si compone di due distinte censure.
In primo luogo, la società censura che sia mancata attivazione del soccorso istruttorio a fronte della ritenuta inidoneità degli elementi probatori offerti dalla medesima a fornire una chiara rappresentazione dei fatti.
La censura non è condivisibile poiché a) l’attivazione del soccorso istruttorio è prevista dal D.M. n. 95442/2016 quale mera facoltà; b) il provvedimento impugnato dà conto di aver tenuto conto della documentazione pervenuta anche a seguito di richiesta di integrazione documentale, il che di per sé comporta che il soccorso istruttorio sia stato concretamente attivato; c) il rigetto non è espressamente motivato per insufficienza documentale se non per il cenno alla mancata dei dati finanziari aggiornati al mese di agosto 2024, profilo che tuttavia non inficia la complessiva tenuta della motivazione del provvedimento, come sopra argomentato.
In secondo luogo la società censura la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l.n. 241/1990.
Ritiene il Collegio che tale norma non sia applicabile al procedimento in esame come si desume dalla chiara interpretazione letterale della disposizione in discorso al quinto periodo, ove è stabilito che: “ Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali ”.
È dunque la stessa disposizione invocata a escludere dall'obbligo del preavviso di rigetto i procedimenti previdenziali e assistenziali, tra i quali va incluso quello per la concessione della integrazione salariale (cfr. T.A.R. Lazio sent. n. 300/2025; T.A.R. Sardegna sent. n. 82/2025).
Il ricorso deve essere in definitiva respinto.
Le spese possono essere compensate alla luce della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge perché infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV LE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED FF | IV LE |
IL SEGRETARIO