Art. 2.
La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento.
La quota di capitale corrispondente ai nuovi titoli di partecipazione sottoscritti dall'Italia sara' versata, su richiesta del Fondo avanzata in maniera uguale per tutti i Paesi partecipanti, solo se sara' necessaria per far fronte ad obbligazioni di restituzione di prestiti contratti conformemente agli articoli V e VII, paragrafo 2, dello statuto del Fondo di ristabilimento.