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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 3401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3401 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Bonfante e Marco Segalla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Legnano (VR), Via A. Salieri n. 9 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Giada Beghini e Tamara Corazza con domicilio eletto presso il loro studio in Verona Piazza
RE IM n. 31e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 804/2023 pubblicata in data 28 aprile 2023, notificata il 3 maggio
2023, del Tribunale Ordinario di Verona. Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adira, rigettata ogni domanda avversaria
In via principale:
In riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 804/2023 pubblicata il 28.04.2023, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante in carica, a pagare alla ditta Controparte_1
, in persona del suo titolare Sig. Parte_1 Parte_1
, la somma di € 37.458,11 o quella anche diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori dal
[...] dì del dovuto al saldo.
Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva se dovuta, CPA come per legge.
Spese di CTU interamente a carico di parte appellata”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare e in rito:
• dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'appello proposto da Parte_1
[..
per violazione del disposto di cui all'art. 342 e comunque dell' art. 348-bis c.p.c per non Parte_1 avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito:
• respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 perchè infondato per le argomentazioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla narrativa dell'atto di costituzione
24.10.2023 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 804/2023 Sent. – n. 8729/2017 R.G. emessa dal Giudice Dott. Monica Attanasio del Tribunale di Verona in data 26.04.2023, pubblicata il
28.04.2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario spese generali, cassa avvocati ed iva di legge integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di argomentare nel merito nei termini già concessi per il deposito delle comparse conclusionali e di quelle di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Verona Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 6321/2017 emesso in favore della impresa Parte_1
per l'importo di € 77.645,00 oltre interessi e spese di procedimento
[...] Parte_1 monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo del corrispettivo di cui al contratto di appalto inter partes sottoscritto il 10 giugno 2016 e del relativo addendum del 10 ottobre 2017 aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di isolamento esterno a cappotto nonché le rasature e finiture con intonachino colorato da effettuarsi presso alcune unità facenti parte di un edificio condominiale, compromesse in vendita dalla stessa terzi e per le quali doveva addivenirsi alla stipula del rogito definitivo nel dicembre Controparte_1 dell'anno 2017.
2 A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunta ha dedotto, sostanzialmente, il mancato rispetto delle regole dell'arte e della tecnica nella realizzazione delle opere e l'impiego di personale insufficiente e di conseguenza determinate ritardi nella ultimazione dei lavori, come assumeva di aver reso oggetto di plurimi richiami rivolti alla appaltatrice.
La iferisce, quindi, di aver provveduto al pagamento delle fatture pervenutele sino al mese Controparte_1 di maggio 2017, al fine di evitare ulteriori ritardi nella consegna dei lavori;
aggiunge a riguardo, di aver in seguito richiesto un incontro in contraddittorio con l'impresa appaltatrice che tuttavia non aveva luogo.
Quest'ultima faceva infatti pervenire una quantificazione delle lavorazioni eseguite per complessivi €
144.645,09 unitamente a tre fatture tuttavia emesse in assenza di riscontri sulla effettività di una loro esecuzione ed in quanto tali contestate prontamente dalla committenza.
L'opponente, conseguentemente, assumendo di non poter procrastinare l'esecuzione delle opere in ragione dei vincoli contrattuali a sua volta vigenti con i terzi promittenti acquirenti, conferiva incarico ad un suo professionista di fiducia affinché accertasse lo stato delle opere realizzate;
declinato dalla
[...]
un ulteriore invito alle necessarie verifiche in contraddittorio, si Parte_1 determinava pertanto ad affidare ad altra impresa l'ultimazione dei lavori.
La oncludeva quindi per la declaratoria di inadempimento della ingiungente e dunque per Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento instando, in via di riconvenzione, per la condanna dell'appaltatrice alla restituzione dell'importo di € 1.609,96 che assumeva di aver corrisposto in eccesso, nonché per la risoluzione del contratto intercorso per fatto e colpa della Parte_1
. La stessa chiedeva conseguentemente la condanna di detta appaltatrice al
[...] pagamento dell'importo di € 26.000,00 in ragione della addotta non conformità delle opere eseguite in violazione delle regole dell'arte e per il conseguente deprezzamento delle stesse, oltre al risarcimento del danno patito a causa dei ritardi e del fermo cantiere per un mese, da quantificarsi in € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando la dedotta sussistenza dei vizi, i quali andrebbero a suo dire eventualmente imputati alla impresa che ebbe ad avvicendarsi nel cantiere Parte_2 ultimando le opere. La stessa, in ogni caso eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi essendo avvenuto il regolare pagamento delle fatture inviate alla che Controparte_1 conseguentemente avrebbe quindi accettato l'opera laddove, peraltro, la prima contestazione dei vizi e difetti sarebbe stata da quest'ultima inviata fuori termine di legge in relazione alle fatture azionate monitoriamente.
L'ingiungente deduceva altresì, quanto ai lamentati ritardi, la mancata previsione contrattuale di un termine per la consegna dei lavori i quali, peraltro, sono stati determinati dalle condizioni metereologiche e dalla tempistica inerente la fornitura della materia prima da parte della stessa opponente, nonché dall'assenza di
3 un piano di coordinamento tra le varie imprese coinvolte in altre lavorazioni ed in ogni caso tenuto conto delle lavorazioni extra contratto commissionate alla convenuta opposta.
La causa, espletato un accertamento tecnico preventivo su richiesta di parte opponente, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali.
Con sentenza n. 804/2023 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente decidendo così statuiva:
“…Dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes per inadempimento di parte opposta.
Accertato e dichiarato che il corrispettivo spettante a per le opere eseguite e per la Parte_1 fornitura di materiali è pari a complessivi € 77.174,80, e tenuto conto della somma di € 67.000,00 già corrisposta dall'opponente e della riduzione di € 9.110,14 per i vizi accertati, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 Parte_1
1.064,66, con gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna alla refusione in favore della controparte di ¾ delle Parte_1 spese di lite, liquidati (i ¾) in complessivi € 6.091,50, di cui € 379,50 per spese ed il residuo per compenso, oltre al 15% per spese generali Iva e Cpa, ed oltre alla refusione delle spese di C.T.U.”.
Il Giudice di prime, recepita l'espletata CTU, peraltro posta in comparazione con la perizia tecnica dimessa dalla parte opponente, è pertanto pervenuto a riscontrare, superate le proposte eccezioni di prescrizione e decadenza, l'esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite dalla Parte_1
, la determinazione dei costi per la rimozione dei vizi imputabili a quest'ultima, nonché
[...] il grave inadempimento insito nell'abbandono del cantiere legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale, così rideterminando la pretesa creditoria.
Il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto e, previo rigetto delle contro domande proposte da ha condannato la stessa al pagamento del minor importo di € 1.064,66 in Controparte_1 favore della convenuta opposta, attuando una parziale compensazione delle spese di lite.
E' insorta avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, Parte_1
, mediante proposizione di gravame affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erronea determinazione del corrispettivo dovuto per l'appalto in ragione di una incoerente valutazione delle risultanze istruttorie e dunque in virtù di una erronea misurazione delle opere eseguite (primo motivo);
• Omessa determinazione del corrispettivo dovuto per la posa dei “paraspigoli” e per l'esecuzione delle
“spalle” delle finestre (secondo motivo);
• Omessa / erronea motivazione in relazione ai corrispettivi dovuti per opere extracontratto (terzo motivo);
• Erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie determinante un'erronea pronuncia di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
4 Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio per resistere al proposto Controparte_1 gravame, previa eccezione di sua inammissibilità, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, all'udienza del 20 febbraio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ritenuto difetto dei requisiti di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per come sollevata dalla difesa della parte appellata.
Si osserva in proposito come l'impugnazione sia risultata prima facie idonea a consentire il naturale corso del giudizio mediante definizione con sentenza.
Le censure proposte, del resto, superano il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando sufficientemente i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa di
[...]
dovendo invece individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e Parte_1 logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Declinando congiuntamente i primi quattro motivi di gravame, in quanto in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché integralmente devolutivi della res litigiosa, richiedendo il sindacato sulla complessiva attività motivazionale adottata in prime cure, essi si rivelano infondati.
Richiamati e circoscritti gli ambiti di rilevanza fattuale secondo quanto emergente dagli atti di causa, si rileva come l'appellante censuri la statuizione di primo grado in primo luogo per aver, nella determinazione del corrispettivo dovuto alla , disconosciuto valenza Parte_1 probatoria privilegiata all'estratto conto dalla stessa dimesso in atti (doc. 11 fascicolo di primo grado), alle misurazioni di cui al documento n. 14 ed al “riepilogo misurazioni dei lavori in contratto ed extracontratto” di cui al doc. n. 17 del proprio fascicolo, invece valorizzando le risultanze, di segno diverso, risultanti dalla perizia di parte opponente odierna appellata, del 9 giugno 2017 a firma del Geom. Controparte_1 Per_1
(cfr. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte appellata).
[...]
In detto elaborato tecnico, sarebbero state invero riportate misurazioni attinenti alla posa del cappotto termico oggetto di pattuizioni, inferiori a quanto dichiarato dai testi escussi, i quali avrebbero a suo dire confermato l'avvenuta esecuzione secondo i maggiori termini contrattuali intercorsi tra le parti.
5 Sul punto si ha motivo per riscontrare come l'argomentazione decisoria riposi su di una conforme lettura del compendio probatorio avendo il Decidente di prime cure, con motivazione coerente e logica, in quanto tale scevra da censure, sufficientemente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Ed invero, il Tribunale si è conformato alla acquisita CTU avendo premesso che in ragione dell'avvenuta ultimazione delle opere per il tramite di altra impresa, la sia stato precluso Parte_2 all'ausiliare di stabilire quali lavorazioni fossero state eseguite dalla convenuta opposta, odierna appellante e quali dalla suddetta ditta ad essa subentrata.
Quest'ultimo è tuttavia pervenuto a calcolare le superfici complessive finite con cappotto di coibentazione esterna e quelle finite con rasatura esterna (rispettivamente mq 3035,30 e mq 1021,26).
Partendo da tali dati, conseguenti ad un'approfondita analisi dello stato di fatto analizzato dal CTU, nonché degli atti e dei documenti di causa, il Giudice di prime cure è quindi pervenuto apprezzabilmente a ritenere inattendibile l'estratto conto della impresa Parte_1 attestante una diversa e maggiore misurazione;
ciò indipendentemente dalle deposizioni dai testi, da ritenere peraltro rese in assenza di specifiche ed oggettive analisi come invece compiute dall'ausiliare del Giudice.
L'iter motivazionale rinvenibile nella sentenza gravata è a ben considerare frutto di un'ineccepibile valutazione critica della perizia di parte opponente a firma del Geom. , valutabile quale allegazione Per_1 difensiva tecnica ben integrata con le altre prove presenti nel processo, così da non potersi condividere i contrari assunti proposti dall'appellante.
Sul punto si osserva come tale tecnico di parte sia intervenuto proprio a ridosso dell'abbandono del cantiere da parte della appellante, peraltro rimasta inoperosa alle sollecitazioni di uno specifico contraddittorio rivoltele dalla ed allorquando il cappotto non risultava ancora completato, come si può Controparte_1 agevolmente ricavare dalla proposta capitolazione di prova della stessa Parte_1
; nondimeno, tale dato emerge dal documentato esborso di ingenti importi in parte
[...] riferibili al cappotto termico che la stessa ha allegato di aver corrisposto alla impresa Controparte_1
circostanze che sicuramente rafforzano il convincimento raggiunto circa Parte_2
l'inattendibilità probatoria dell'estratto conto di parte dimesso dalla secondo il quale detta Parte_1 lavorazione sarebbe stata invece da lei ultimata con conseguente erronea contabilizzazione delle opere.
Al contrario, come convincentemente valorizzato dalla sentenza gravata, nella perizia del Geom. viene Per_1 di volta in volta specificato il livello di finitura dell'opera (cappotto completo di rasatura e colore, cappotto con sola rasatura, solo posa del polisterolo), riproporzionando di conseguenza il prezzo unitario, diversamente da quanto rinvenibile nell'estratto conto de quo ove il corrispettivo per tale opera viene sempre calcolato moltiplicando il prezzo pattuito per i metri quadri asseritamente lavorati.
6 Ne consegue un'evidente erroneità del computo effettuato.
Sott'altro profilo, condivisibile risulta essere la scelta del Decidente di prime cure di assumere a parametro per la attuata quantificazione, in difetto di ulteriori e contrastanti supporti probatori da parte della odierna appellante che di essa si duole, i prezzi unitari proposti dal Geom. peraltro rimasti privi di espressa Per_1 contestazione.
Analogamente, la mancata ultimazione dei lavori così da rendere inattendibile l'estratto conto proposto dall'appellante oltre a risultare documentalmente (cfr. docc. 11,12 e 13 fascicolo di primo grado di parte appellata), trova conferma nelle deposizioni testimoniali in questa sede esaminate in chiave di critica rilettura
(cfr. in particolare , e , testi sottoposti ad un riscontro di credibilità soggettiva ed Per_1 Tes_1 Pt_2 oggettiva).
Anche le lavorazioni di cui al 5° piano, contrariamente a quanto agitato da parte appellante hanno trovato riscontro nei termini di cui alla espletata CTU, a nulla rilevando l'assunto secondo il quale per esse il già menzionato Geom. di parte opponente avrebbe riscontrato una quantità inferiore, così da porre in Per_1 discussione la quantificazione attuata nella sentenza impugnata, posto che l'ausiliare del Giudice, sulle conclusioni del quale quest'ultima riposa, ha dato in modo esaustivo atto del proprio operato tenuto peraltro conto proprio della assoluta erroneità dei conteggi di cui all'estratto conto proposto da parte appellante.
Ne consegue una conforme attività motivazionale, ben focalizzata sulle risultanze istruttorie e sulla piena intellegibilità delle ragioni del convincimento raggiunto, pervenendo a quantificare la debenza in favore della nel complessivo importo di € 45.147,05. Parte_1
Privo di pregio si manifesta l'ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente incluso nel prezzo unitario del cappotto anche la posa dei paraspigoli e l'esecuzione delle spalle delle finestre, per i quali sarebbe alla stessa dovuto l'ulteriore importo di € 19.250,00, posto che tali lavorazioni, anche alla stregua delle risultanze della CTU e della deposizione resa dal teste (cfr. Tes_2 verbale udienza del 29.05.2019) debbano ritenersi complementari al fine di garantire un'esecuzione rispettosa delle regole dell'arte.
A nulla rileva, conseguentemente, l'addotta testimonianza di segno contrario rimasta priva di adeguati e conformi riscontri.
Ciò in disparte il dato, di non scarso rilievo, secondo il quale lavorazioni diverse e/o aggiuntive avrebbero comunque dovuto trovare approvazione scritta, nella fattispecie non rinvenibile.
7 Infondato è inoltre il rilievo di parte appellante con il quale si adduce un'erronea quantificazione delle opere extracontratto limitate dal Giudice di prime cure in € 6.518,00 in luogo di 9.683,00, come si assume emergerebbe dalla espletata istruttoria.
Da una ripercorsa lettura del prospetto proposto dalla appellante, invero, emerge come fossero già inclusi nelle misurazioni di cui alla perizia del Geom. posta a parametro per il riconoscimento delle opere Per_1 aggiuntive eseguite dalla importi per € 3.164,00, risultanti alle lettere d), f), Parte_1
h), o) e q) del suddetto prospetto, così da giustificare il minor importo riconosciuto, in difetto di più incidenti riscontri probatori che avrebbe dovuto apportare la stessa appellante, tenuta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la prova del proprio rivendicato credito.
Infondata, per altro verso, si manifesta la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente sancito il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti Parte_1 della ciò posto l'intervenuto abbandono del cantiere da parte di quest'ultima declinando Controparte_1 qualsivoglia contraddittorio tecnico, elementi che inducono di per sé ad affermare una oggettiva violazione dei comuni canoni di correttezza e buona fede che, a mente degli artt. 1175 e 1375 c.c., devono presiedere in ogni fase allo statuto negoziale.
In proposito rileva inoltre la comunicazione inviata dalla appaltatrice alla “a fatto Controparte_1 compiuto”, con pedissequa emissione delle fatture poi azionate monitoriamente, tenuto peraltro conto dei rilevanti esborsi economici già effettuati da quest'ultima anche in presenza di svariate contestazioni sulle modalità esecutive in corso.
La decisione adottata in prime cure appare dunque attuata mediante una corretta comparazione dei reciproci inadempimenti che le parti si sono contestati.
Immeritevole di accoglimento è infine anche la censura attinente ad una erronea regolamentazione delle spese di lite, che si assumono integralmente compensabili tra le parti contendenti.
La parziale regolamentazione nella misura di ¼ con condanna della odierna appellante alla refusione dei residui ¾ in favore di rova a giudizio di questo Collegio conforme fondamento tenuto conto Controparte_1 della preminenza giuridica ed economica delle domande fatte valere da quest'ultima. Esse hanno invero comportato l'accoglimento della risoluzione del vincolo negoziale ed il rilevante ridimensionamento della pretesa creditoria azionata monitoriamente per € 77.645,00 in definitivi € 1.064,66.
Ne consegue in definitiva, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di CP_1 sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum
[...]
(€ 37.458,11), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00
8 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1090/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 804/2023 pubblicata in data 28 aprile 2023, notificata il 3 maggio Controparte_1
2023, del Tribunale Ordinario di Verona., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA DECORAZIONI in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore
[...] importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia l'8 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1090 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(P.IVA ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Bonfante e Marco Segalla, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Legnano (VR), Via A. Salieri n. 9 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dagli Avv.ti Giada Beghini e Tamara Corazza con domicilio eletto presso il loro studio in Verona Piazza
RE IM n. 31e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 804/2023 pubblicata in data 28 aprile 2023, notificata il 3 maggio
2023, del Tribunale Ordinario di Verona. Opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 8 aprile 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adira, rigettata ogni domanda avversaria
In via principale:
In riforma della sentenza del Tribunale di Verona n. 804/2023 pubblicata il 28.04.2023, dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante in carica, a pagare alla ditta Controparte_1
, in persona del suo titolare Sig. Parte_1 Parte_1
, la somma di € 37.458,11 o quella anche diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi moratori dal
[...] dì del dovuto al saldo.
Con vittoria integrale di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso spese generali, Iva se dovuta, CPA come per legge.
Spese di CTU interamente a carico di parte appellata”.
Per la parte appellata:
“In via preliminare e in rito:
• dichiarare inammissibile e/o comunque improcedibile l'appello proposto da Parte_1
[..
per violazione del disposto di cui all'art. 342 e comunque dell' art. 348-bis c.p.c per non Parte_1 avere una ragionevole probabilità di essere accolto;
Nel merito:
• respingere integralmente l'appello proposto da Parte_1 perchè infondato per le argomentazioni tutte in fatto ed in diritto di cui alla narrativa dell'atto di costituzione
24.10.2023 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 804/2023 Sent. – n. 8729/2017 R.G. emessa dal Giudice Dott. Monica Attanasio del Tribunale di Verona in data 26.04.2023, pubblicata il
28.04.2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario spese generali, cassa avvocati ed iva di legge integralmente rifuse per entrambi i gradi di giudizio.
Con espressa riserva di argomentare nel merito nei termini già concessi per il deposito delle comparse conclusionali e di quelle di replica”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società proponeva tempestiva opposizione dinanzi al Tribunale Ordinario di Verona Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 6321/2017 emesso in favore della impresa Parte_1
per l'importo di € 77.645,00 oltre interessi e spese di procedimento
[...] Parte_1 monitorio.
La pretesa creditoria veniva azionata quale asserito saldo del corrispettivo di cui al contratto di appalto inter partes sottoscritto il 10 giugno 2016 e del relativo addendum del 10 ottobre 2017 aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori di isolamento esterno a cappotto nonché le rasature e finiture con intonachino colorato da effettuarsi presso alcune unità facenti parte di un edificio condominiale, compromesse in vendita dalla stessa terzi e per le quali doveva addivenirsi alla stipula del rogito definitivo nel dicembre Controparte_1 dell'anno 2017.
2 A sostegno dell'atto oppositivo l'ingiunta ha dedotto, sostanzialmente, il mancato rispetto delle regole dell'arte e della tecnica nella realizzazione delle opere e l'impiego di personale insufficiente e di conseguenza determinate ritardi nella ultimazione dei lavori, come assumeva di aver reso oggetto di plurimi richiami rivolti alla appaltatrice.
La iferisce, quindi, di aver provveduto al pagamento delle fatture pervenutele sino al mese Controparte_1 di maggio 2017, al fine di evitare ulteriori ritardi nella consegna dei lavori;
aggiunge a riguardo, di aver in seguito richiesto un incontro in contraddittorio con l'impresa appaltatrice che tuttavia non aveva luogo.
Quest'ultima faceva infatti pervenire una quantificazione delle lavorazioni eseguite per complessivi €
144.645,09 unitamente a tre fatture tuttavia emesse in assenza di riscontri sulla effettività di una loro esecuzione ed in quanto tali contestate prontamente dalla committenza.
L'opponente, conseguentemente, assumendo di non poter procrastinare l'esecuzione delle opere in ragione dei vincoli contrattuali a sua volta vigenti con i terzi promittenti acquirenti, conferiva incarico ad un suo professionista di fiducia affinché accertasse lo stato delle opere realizzate;
declinato dalla
[...]
un ulteriore invito alle necessarie verifiche in contraddittorio, si Parte_1 determinava pertanto ad affidare ad altra impresa l'ultimazione dei lavori.
La oncludeva quindi per la declaratoria di inadempimento della ingiungente e dunque per Controparte_1 la revoca del decreto ingiuntivo di pagamento instando, in via di riconvenzione, per la condanna dell'appaltatrice alla restituzione dell'importo di € 1.609,96 che assumeva di aver corrisposto in eccesso, nonché per la risoluzione del contratto intercorso per fatto e colpa della Parte_1
. La stessa chiedeva conseguentemente la condanna di detta appaltatrice al
[...] pagamento dell'importo di € 26.000,00 in ragione della addotta non conformità delle opere eseguite in violazione delle regole dell'arte e per il conseguente deprezzamento delle stesse, oltre al risarcimento del danno patito a causa dei ritardi e del fermo cantiere per un mese, da quantificarsi in € 20.000,00.
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta contestando la dedotta sussistenza dei vizi, i quali andrebbero a suo dire eventualmente imputati alla impresa che ebbe ad avvicendarsi nel cantiere Parte_2 ultimando le opere. La stessa, in ogni caso eccepiva la decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi essendo avvenuto il regolare pagamento delle fatture inviate alla che Controparte_1 conseguentemente avrebbe quindi accettato l'opera laddove, peraltro, la prima contestazione dei vizi e difetti sarebbe stata da quest'ultima inviata fuori termine di legge in relazione alle fatture azionate monitoriamente.
L'ingiungente deduceva altresì, quanto ai lamentati ritardi, la mancata previsione contrattuale di un termine per la consegna dei lavori i quali, peraltro, sono stati determinati dalle condizioni metereologiche e dalla tempistica inerente la fornitura della materia prima da parte della stessa opponente, nonché dall'assenza di
3 un piano di coordinamento tra le varie imprese coinvolte in altre lavorazioni ed in ogni caso tenuto conto delle lavorazioni extra contratto commissionate alla convenuta opposta.
La causa, espletato un accertamento tecnico preventivo su richiesta di parte opponente, negata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed assunzione di prove testimoniali.
Con sentenza n. 804/2023 il Tribunale Ordinario di Verona, definitivamente decidendo così statuiva:
“…Dichiara la risoluzione del contratto stipulato inter partes per inadempimento di parte opposta.
Accertato e dichiarato che il corrispettivo spettante a per le opere eseguite e per la Parte_1 fornitura di materiali è pari a complessivi € 77.174,80, e tenuto conto della somma di € 67.000,00 già corrisposta dall'opponente e della riduzione di € 9.110,14 per i vizi accertati, condanna Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1 Parte_1 Parte_1
1.064,66, con gli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002 dal dì del dovuto al giorno del saldo effettivo, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni altra domanda.
Condanna alla refusione in favore della controparte di ¾ delle Parte_1 spese di lite, liquidati (i ¾) in complessivi € 6.091,50, di cui € 379,50 per spese ed il residuo per compenso, oltre al 15% per spese generali Iva e Cpa, ed oltre alla refusione delle spese di C.T.U.”.
Il Giudice di prime, recepita l'espletata CTU, peraltro posta in comparazione con la perizia tecnica dimessa dalla parte opponente, è pertanto pervenuto a riscontrare, superate le proposte eccezioni di prescrizione e decadenza, l'esatta quantificazione delle lavorazioni eseguite dalla Parte_1
, la determinazione dei costi per la rimozione dei vizi imputabili a quest'ultima, nonché
[...] il grave inadempimento insito nell'abbandono del cantiere legittimante la risoluzione del rapporto contrattuale, così rideterminando la pretesa creditoria.
Il Tribunale ha dunque revocato il decreto ingiuntivo opposto e, previo rigetto delle contro domande proposte da ha condannato la stessa al pagamento del minor importo di € 1.064,66 in Controparte_1 favore della convenuta opposta, attuando una parziale compensazione delle spese di lite.
E' insorta avverso detta statuizione, per quanto di soccombenza, Parte_1
, mediante proposizione di gravame affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Erronea determinazione del corrispettivo dovuto per l'appalto in ragione di una incoerente valutazione delle risultanze istruttorie e dunque in virtù di una erronea misurazione delle opere eseguite (primo motivo);
• Omessa determinazione del corrispettivo dovuto per la posa dei “paraspigoli” e per l'esecuzione delle
“spalle” delle finestre (secondo motivo);
• Omessa / erronea motivazione in relazione ai corrispettivi dovuti per opere extracontratto (terzo motivo);
• Erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie determinante un'erronea pronuncia di risoluzione del contratto di appalto intercorso tra le parti (quarto motivo);
• Incoerente regolamentazione degli oneri processuali (quinto ed ultimo motivo).
4 Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio per resistere al proposto Controparte_1 gravame, previa eccezione di sua inammissibilità, concludendo per la conferma della sentenza appellata.
La causa, tenutasi mediante trattazione scritta e concessi i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, all'udienza del 20 febbraio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo la Corte ritiene di dover disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello in ritenuto difetto dei requisiti di cui agli articoli 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c., per come sollevata dalla difesa della parte appellata.
Si osserva in proposito come l'impugnazione sia risultata prima facie idonea a consentire il naturale corso del giudizio mediante definizione con sentenza.
Le censure proposte, del resto, superano il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 c.p.c., esplicitando sufficientemente i contenuti della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto l'appello non è meritevole di accoglimento.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa di
[...]
dovendo invece individuarsi una ratio decidendi giuridicamente e Parte_1 logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Declinando congiuntamente i primi quattro motivi di gravame, in quanto in quanto tra loro connessi ed interdipendenti, ancorché integralmente devolutivi della res litigiosa, richiedendo il sindacato sulla complessiva attività motivazionale adottata in prime cure, essi si rivelano infondati.
Richiamati e circoscritti gli ambiti di rilevanza fattuale secondo quanto emergente dagli atti di causa, si rileva come l'appellante censuri la statuizione di primo grado in primo luogo per aver, nella determinazione del corrispettivo dovuto alla , disconosciuto valenza Parte_1 probatoria privilegiata all'estratto conto dalla stessa dimesso in atti (doc. 11 fascicolo di primo grado), alle misurazioni di cui al documento n. 14 ed al “riepilogo misurazioni dei lavori in contratto ed extracontratto” di cui al doc. n. 17 del proprio fascicolo, invece valorizzando le risultanze, di segno diverso, risultanti dalla perizia di parte opponente odierna appellata, del 9 giugno 2017 a firma del Geom. Controparte_1 Per_1
(cfr. doc. 13 fascicolo di primo grado di parte appellata).
[...]
In detto elaborato tecnico, sarebbero state invero riportate misurazioni attinenti alla posa del cappotto termico oggetto di pattuizioni, inferiori a quanto dichiarato dai testi escussi, i quali avrebbero a suo dire confermato l'avvenuta esecuzione secondo i maggiori termini contrattuali intercorsi tra le parti.
5 Sul punto si ha motivo per riscontrare come l'argomentazione decisoria riposi su di una conforme lettura del compendio probatorio avendo il Decidente di prime cure, con motivazione coerente e logica, in quanto tale scevra da censure, sufficientemente esplicitato le ragioni del proprio convincimento.
Ed invero, il Tribunale si è conformato alla acquisita CTU avendo premesso che in ragione dell'avvenuta ultimazione delle opere per il tramite di altra impresa, la sia stato precluso Parte_2 all'ausiliare di stabilire quali lavorazioni fossero state eseguite dalla convenuta opposta, odierna appellante e quali dalla suddetta ditta ad essa subentrata.
Quest'ultimo è tuttavia pervenuto a calcolare le superfici complessive finite con cappotto di coibentazione esterna e quelle finite con rasatura esterna (rispettivamente mq 3035,30 e mq 1021,26).
Partendo da tali dati, conseguenti ad un'approfondita analisi dello stato di fatto analizzato dal CTU, nonché degli atti e dei documenti di causa, il Giudice di prime cure è quindi pervenuto apprezzabilmente a ritenere inattendibile l'estratto conto della impresa Parte_1 attestante una diversa e maggiore misurazione;
ciò indipendentemente dalle deposizioni dai testi, da ritenere peraltro rese in assenza di specifiche ed oggettive analisi come invece compiute dall'ausiliare del Giudice.
L'iter motivazionale rinvenibile nella sentenza gravata è a ben considerare frutto di un'ineccepibile valutazione critica della perizia di parte opponente a firma del Geom. , valutabile quale allegazione Per_1 difensiva tecnica ben integrata con le altre prove presenti nel processo, così da non potersi condividere i contrari assunti proposti dall'appellante.
Sul punto si osserva come tale tecnico di parte sia intervenuto proprio a ridosso dell'abbandono del cantiere da parte della appellante, peraltro rimasta inoperosa alle sollecitazioni di uno specifico contraddittorio rivoltele dalla ed allorquando il cappotto non risultava ancora completato, come si può Controparte_1 agevolmente ricavare dalla proposta capitolazione di prova della stessa Parte_1
; nondimeno, tale dato emerge dal documentato esborso di ingenti importi in parte
[...] riferibili al cappotto termico che la stessa ha allegato di aver corrisposto alla impresa Controparte_1
circostanze che sicuramente rafforzano il convincimento raggiunto circa Parte_2
l'inattendibilità probatoria dell'estratto conto di parte dimesso dalla secondo il quale detta Parte_1 lavorazione sarebbe stata invece da lei ultimata con conseguente erronea contabilizzazione delle opere.
Al contrario, come convincentemente valorizzato dalla sentenza gravata, nella perizia del Geom. viene Per_1 di volta in volta specificato il livello di finitura dell'opera (cappotto completo di rasatura e colore, cappotto con sola rasatura, solo posa del polisterolo), riproporzionando di conseguenza il prezzo unitario, diversamente da quanto rinvenibile nell'estratto conto de quo ove il corrispettivo per tale opera viene sempre calcolato moltiplicando il prezzo pattuito per i metri quadri asseritamente lavorati.
6 Ne consegue un'evidente erroneità del computo effettuato.
Sott'altro profilo, condivisibile risulta essere la scelta del Decidente di prime cure di assumere a parametro per la attuata quantificazione, in difetto di ulteriori e contrastanti supporti probatori da parte della odierna appellante che di essa si duole, i prezzi unitari proposti dal Geom. peraltro rimasti privi di espressa Per_1 contestazione.
Analogamente, la mancata ultimazione dei lavori così da rendere inattendibile l'estratto conto proposto dall'appellante oltre a risultare documentalmente (cfr. docc. 11,12 e 13 fascicolo di primo grado di parte appellata), trova conferma nelle deposizioni testimoniali in questa sede esaminate in chiave di critica rilettura
(cfr. in particolare , e , testi sottoposti ad un riscontro di credibilità soggettiva ed Per_1 Tes_1 Pt_2 oggettiva).
Anche le lavorazioni di cui al 5° piano, contrariamente a quanto agitato da parte appellante hanno trovato riscontro nei termini di cui alla espletata CTU, a nulla rilevando l'assunto secondo il quale per esse il già menzionato Geom. di parte opponente avrebbe riscontrato una quantità inferiore, così da porre in Per_1 discussione la quantificazione attuata nella sentenza impugnata, posto che l'ausiliare del Giudice, sulle conclusioni del quale quest'ultima riposa, ha dato in modo esaustivo atto del proprio operato tenuto peraltro conto proprio della assoluta erroneità dei conteggi di cui all'estratto conto proposto da parte appellante.
Ne consegue una conforme attività motivazionale, ben focalizzata sulle risultanze istruttorie e sulla piena intellegibilità delle ragioni del convincimento raggiunto, pervenendo a quantificare la debenza in favore della nel complessivo importo di € 45.147,05. Parte_1
Privo di pregio si manifesta l'ulteriore assunto di parte appellante secondo il quale il Tribunale avrebbe erroneamente incluso nel prezzo unitario del cappotto anche la posa dei paraspigoli e l'esecuzione delle spalle delle finestre, per i quali sarebbe alla stessa dovuto l'ulteriore importo di € 19.250,00, posto che tali lavorazioni, anche alla stregua delle risultanze della CTU e della deposizione resa dal teste (cfr. Tes_2 verbale udienza del 29.05.2019) debbano ritenersi complementari al fine di garantire un'esecuzione rispettosa delle regole dell'arte.
A nulla rileva, conseguentemente, l'addotta testimonianza di segno contrario rimasta priva di adeguati e conformi riscontri.
Ciò in disparte il dato, di non scarso rilievo, secondo il quale lavorazioni diverse e/o aggiuntive avrebbero comunque dovuto trovare approvazione scritta, nella fattispecie non rinvenibile.
7 Infondato è inoltre il rilievo di parte appellante con il quale si adduce un'erronea quantificazione delle opere extracontratto limitate dal Giudice di prime cure in € 6.518,00 in luogo di 9.683,00, come si assume emergerebbe dalla espletata istruttoria.
Da una ripercorsa lettura del prospetto proposto dalla appellante, invero, emerge come fossero già inclusi nelle misurazioni di cui alla perizia del Geom. posta a parametro per il riconoscimento delle opere Per_1 aggiuntive eseguite dalla importi per € 3.164,00, risultanti alle lettere d), f), Parte_1
h), o) e q) del suddetto prospetto, così da giustificare il minor importo riconosciuto, in difetto di più incidenti riscontri probatori che avrebbe dovuto apportare la stessa appellante, tenuta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la prova del proprio rivendicato credito.
Infondata, per altro verso, si manifesta la censura secondo la quale il Tribunale avrebbe erroneamente sancito il grave inadempimento della alle obbligazioni assunte nei confronti Parte_1 della ciò posto l'intervenuto abbandono del cantiere da parte di quest'ultima declinando Controparte_1 qualsivoglia contraddittorio tecnico, elementi che inducono di per sé ad affermare una oggettiva violazione dei comuni canoni di correttezza e buona fede che, a mente degli artt. 1175 e 1375 c.c., devono presiedere in ogni fase allo statuto negoziale.
In proposito rileva inoltre la comunicazione inviata dalla appaltatrice alla “a fatto Controparte_1 compiuto”, con pedissequa emissione delle fatture poi azionate monitoriamente, tenuto peraltro conto dei rilevanti esborsi economici già effettuati da quest'ultima anche in presenza di svariate contestazioni sulle modalità esecutive in corso.
La decisione adottata in prime cure appare dunque attuata mediante una corretta comparazione dei reciproci inadempimenti che le parti si sono contestati.
Immeritevole di accoglimento è infine anche la censura attinente ad una erronea regolamentazione delle spese di lite, che si assumono integralmente compensabili tra le parti contendenti.
La parziale regolamentazione nella misura di ¼ con condanna della odierna appellante alla refusione dei residui ¾ in favore di rova a giudizio di questo Collegio conforme fondamento tenuto conto Controparte_1 della preminenza giuridica ed economica delle domande fatte valere da quest'ultima. Esse hanno invero comportato l'accoglimento della risoluzione del vincolo negoziale ed il rilevante ridimensionamento della pretesa creditoria azionata monitoriamente per € 77.645,00 in definitivi € 1.064,66.
Ne consegue in definitiva, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore di CP_1 sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum
[...]
(€ 37.458,11), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 6.946,00 per compensi professionali (€ 2.058,00
8 fase di studio, € 1.418,00 fase introduttiva, € 3.470,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante - trattandosi di
“accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito
(con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge
24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1090/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 avverso la sentenza n. 804/2023 pubblicata in data 28 aprile 2023, notificata il 3 maggio Controparte_1
2023, del Tribunale Ordinario di Verona., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA DECORAZIONI in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Controparte_1 che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore sia obbligata a versare un ulteriore
[...] importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia l'8 aprile 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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