Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 22/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da LO RT Presidente ZAFFINA Innocenza Consigliere ALBERGHINI AN Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto, iscritto al n. 32568 del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65378, depositato in data 2 aprile 2020, reso da TO EL (c.f. [...]), nato a [...] il 29 settembre 1953; HE SE (c.f. [...]), nato a [...]
d’DO (BL) il 15 novembre 1959, entrambi rappresentati e difesi dall’avv.
dall’avvocato SE Biscontin (C.F. [...]) del foro Venezia, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Venezia, S. Croce, 466, PEC:
avvocato.biscontin@pec.it;
Da IT TO (c.f. [...]) nato a [...] il [...];
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi, all’udienza pubblica del 11 novembre 2025, tenutasi con l’assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per l’agente, come da verbale;
FATTO
Con la relazione di irregolarità n. 176 del 28 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l’iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65378, depositato in data 2 aprile 2020, reso dagli agenti EL TO, SE HE e TO Da IT, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza –
U.O. Genio Civile di Belluno per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 4 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30882 del registro di Segreteria.
Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l’Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all’art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.
Sulla base dell’istruttoria svolta, la gestione appariva regolare, nonostante la presentazione di un unico documento di rendicontazione a fronte di una gestione plurisoggettiva. Veniva, inoltre, evidenziato che erano state effettuate spese, pur rientranti nelle tipologie consentite, di carattere continuativo (pagamento di tasse, utenze e forniture periodiche oggetto di appalto, manutenzioni periodiche ed obbligatorie, nonché canoni di noleggio) e/o comunque programmabili.
Tali profili di irregolarità, in considerazione dell’assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico degli agenti e all’approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i
singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente e risultando tutte le spese utili ed effettuate nell’interesse dell’ente.
Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico degli agenti.
All’udienza del 11 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’esame del conto giudiziale n. 65378 reso da EL TO, SE HE e TO Da IT, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – U.O. Genio Civile di Belluno per l’esercizio 2016, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n. 4 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30882 del registro di Segreteria.
2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:
1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa
(imposta di registro e di bollo, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, energia elettrica, acqua, gas, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad
uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, di impianti e macchinari, di attrezzature, di beni immobili, di altri beni materiali, spese postali);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.
Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all’ ordine di accreditamento n. 1 del 06/04/2016, corrispondente ad una apertura di credito presso l’Istituto Tesoriere in favore dell’agente per un importo di €
116.125,00.
Unitamente a tale rendicontazione, risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall’art. 139 c.g.c., il DDR n. 99 del 11/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto; la Relazione dell’Organo di controllo interno del 20/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell’art. 139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 138 del 31/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l’applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.
I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.
Il conto è sottoscritto dall’agente contabile SE TA, titolare del fondo economale fino al 30/06/2016, oltre che da EL TO, subentratogli dal 1/07/2016 (come da verbale di passaggio delle consegne in atti) e dal sostituto TO Da IT.
Il “conto di sintesi” relativo all’ordine di accreditamento n. 1/2016 di euro 116.125,00 espone “anticipazioni” per complessivi euro 75.526,73 di cui euro 2.850,00 per buoni di prelevamento ed euro 72.676,73 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 75.526,73.
Il “conto analitico delle gestione” relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 145 operazioni, di cui 56 per l’importo totale di €
26.990,48, poste in essere durante il periodo di titolarità di SE TA, ma effettuate tutte dal sostituto TO Da IT, e 89 per l’importo totale di €
48.536,25 di cui 63 effettuate dall’agente subentrante EL TO e 26 dal sostituto TO da IT, e complessivamente per la somma di €
75.526,73.
I pagamenti effettuati consistono in 216 operazioni, di cui 60 per l’importo totale di € 26.893,97 eseguiti dal sostituto TO Da IT durante il periodo di titolarità di SE TA e 156 per l’importo totale di € 48.632,76 di cui 131 effettuate dal subentrante EL TO e 25 dal sostituto TO Da IT, per la somma complessiva di € 75.526,73, con conseguente quadratura sostanziale del conto.
Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell’esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.
Emerge, inoltre, che nessuno dei fatti di gestione dal 1.1.2016 al 30.6.2016 è stato posto in essere dall’agente “principale” TA, ma in via ordinaria ed esclusiva dal subagente Da IT che, quindi, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell’agente contabile principale, bensì in via preminente rispetto a quest’ultimo; nel successivo periodo, la gestione dell’agente “titolare” si è di regola alternata con quella del sostituto/subagente: in entrambi i casi la circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell’esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente, così come gli agenti principali, ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.
Ebbene, l’esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l’utilizzazione dell’anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (imposta di registro e di bollo, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, energia elettrica, acqua, gas, noleggi di impianti e macchinari, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi, di impianti e macchinari, di attrezzature, di beni immobili, di altri beni materiali, spese postali).
Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel “conto analitico della gestione”, sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha infatti consentito la verifica dell’ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l’elencazione di cui all’art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).
Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del “conto analitico della gestione”) il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all’imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale.
In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l’ente, ritiene che non siano ostative all’approvazione del conto.
3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.
4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32568 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili EL TO, SE HE e TO Da IT, in relazione al conto giudiziale n. 65378, depositato in data 2 aprile 2020, lo dichiara regolare e, per l’effetto, discarica gli agenti.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 11 novembre 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AN GH RT LO
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)