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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 20/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6154/2023
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDARO NICOLA e dell'avv. MARIA CRISTINA SANDRIN, con domicilio eletto presso il loro studio in Caldiero (VR) Via Meucci, n. 11,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
GRANDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
VENEZIA, 112/D SAN BONIFACIO,
CONVENUTA/RESISTENTE
pagina 1 di 5 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Come in atti”
Per parte convenuta: “
1. Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al rimborso delle spese di lite.
In via istruttoria: come in comparsa di costituzione”;
Per il PM: “Nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, con istanza depositata nel settembre 2023, ha chiesto la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia , nata dalla ERona_1
relazione con la resistente/convenuta il 19.11.2008, di cui al recente decreto del
17.01.2023, recettivo delle conclusioni congiunte all'epoca formulate dalle parti.
Il ricorrente, a fronte di una regolamentazione che prevedeva il versamento da parte sua – tramite pagamento diretto del datore di lavoro – di euro 300,00 mensili fino al 31-12-2023,
e, successivamente, di euro 350,00, oltre 50% delle spese accessorie, ha chiesto che il proprio contributo al mantenimento della figlia fosse rideterminato nella somma di euro
100,00 mensili, comprensiva anche in via forfettaria delle spese straordinarie.
A base dell'istanza ha allegato inizialmente la perdita del lavoro (a tempo indeterminato e per il quale percepiva circa 1.700,00 euro al mese) per avere egli stesso dato le dimissioni in ragione di asserite condotte mobbizzanti, di scherno e presa in giro nei suoi confronti, sì che il successivo impiego di cameriere a tempo parziale presso il ristorante Madai s.a.s. di
YA UN & C. con sede a Caldiero (con un guadagno di circa 450 mensili), non gli consente di adempiere quanto indicato nel precedente decreto, tanto più che egli corrisponde un canone di locazione di euro 450,00 mensili, ed ha anche dovuto vendere l'automobile.
La convenuta/resistente contesta la versione resa dal ricorrente e chiede il rigetto delle sue istanze. Evidenzia la responsabilità diretta nella perdita del lavoro da parte del ricorrente, che, pur a fronte di un contratto a tempo indeterminato che gli consentiva di far fronte agli impegni per l'assistenza materiale della figlia, ha egli stesso lasciato il lavoro, senza che pagina 2 di 5 consti, ad esempio, il contemporaneo reperimento di impiego analogamente redditizio o l'instaurazione di una vertenza giuslavoristica.
Sennonché sin dalla prima udienza sono emerse ulteriori circostanze sopravvenute rispetto aldeposito del ricorso, attinenti sia alla vita privata del ricorrente, che alla sua situazione lavorativa.
Dalla nuova compagna, con cui conviveva e che, da quanto risulta dai documenti, lavorava ER con lui nel ristorante, egli ha avuto un'altra figlia, nata il [...]. Ciò ha comportato che la signora, che percepiva una retribuzione anche maggiore del ricorrente, sia stata posta in maternità e che, successivamente, non le sia stato rinnovato il contratto di lavoro. I due, inoltre, hanno contratto matrimonio.
La stessa situazione lavorativa del ricorrente è ulteriormente mutata. Non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro nel ristorante. È stato poi assunto da OS (vedasi contratto del 14.4.2024 di cui al doc. 20), di cui ha depositato sub 38, la comunicazione di
“scadenza contratto di lavoro a tempo determinato” per il giorno 18.10.2024, datato
22.10.2024.
La resistente, di contro, ha ribadito come l'eventuale continuo cambiamento di impieghi sia ascrivibile alla volontà del ricorrente di non adempiere ai propri obblighi nei confronti della figlia e alla volontà di occultare le proprie disponibilità. Ha evidenziato, ad esempio, anche la vicenda legata all'asserita vendita dell'auto da parte del ricorrente al proprio datore di lavoro (che gliene avrebbe comunque lasciato piena disponibilità di uso), senza che sia noto ove sia stato versato il relativo prezzo;
ha affermato che egli guadagnava dal lavoro del ristorante più di quello che riferisce in atti, anche per il post sui social ove si definisce “direttore” del locale. La cessazione di questo, come del successivo rapporto di lavoro presso OS, non esclude i suoi obblighi verso la figlia, e, anzi, tutti questi repentini cambiamenti sono manifestazioni della volontà di eludere gli obblighi nei confronti della figlia e della resistente medesima.
In termini generali va affermato come le difficoltà nel reperire un'attività lavorativa e lo stesso stato di inoccupazione non siano di per sé incompatibili con il permanere dell'obbligo al mantenimento dei figli (obbligo che sorge dalla loro nascita), come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sia in sede civile che penale. Deve del resto tenersi conto di due elementi: la natura prioritaria dell'obbligo di contribuire al pagina 3 di 5 mantenimento della prole;
la capacità – anche generica ed estratta – di lavoro e di guadagno in capo al genitore, che deve essere messa a frutto. Peraltro nel caso in esame, a brevissimo tempo dalla regolamentazione concordata e recepita dal Tribunale di Verona all'inizio del 2023, il ricorrente ha dato le dimissioni da un lavoro stabile, che gli consentiva di far fronte alle condizioni economiche a suo tempo concordate con la madre della minore. Le ragioni delle dimissioni non hanno trovato ulteriore riscontro (le prove istruttorie articolate sul punto si ritengono generiche), né vi è alcuna allegazione e tanto meno prova documentale che il ricorrente abbia fatto valere le proprie ragioni di fronte al datore di lavoro per far cessare le condotte ritenute mobbizzanti o offensive, o, ancora, iniziative giuslavoristiche per far valere i propri diritti anche sul piano risarcitorio ed economico. La circostanza, poi, che egli presso il ristorante guadagnasse importi di circa
450,00 euro mensili (la compagna, divenuta poi sua moglie, percepiva importi maggiori, come documentato, pur con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale) cozza con il post social in cui si definisce direttore (post dallo stesso contestato genericamente) e, comunque, stride con la piena capacità di lavoro di cui è dotato. Anche la vicenda relativa alla vendita del suo veicolo non è chiara e pare celare il tentativo di sottrarre beni a possibili iniziative esecutive da parte della resistente, come dalla stessa sostenuto, tanto più che il ricorrente all'udienza del 17 settembre 2024 ha dichiarato che di recente la moglie ha riacquistato lo stesso veicolo (la resistente ha dimesso in atti foto della Ford Ecosport di cui si tratta, posteggiata in diverse occasioni davanti all'abitazione del ricorente).
Non si ritiene, quindi, che l'attuale situazione sul piano lavorativo del ricorrente possa incidere in modo così significativo sul suo obbligo a mantenere la primogenita, come invece dallo stesso richiesto. Anzi, la necessità di reperire un lavoro è ancora più stringente vista la nascita della secondogenita. Peraltro non consta nemmeno che il ricorrente contribuisca in modo diretto al mantenimento della figlia in occasione delle viste con Per_1
la minore, posto che esse – lasciate a liberi accordi – non consta avvengano. ER Gli elementi sopravvenuti, che vanno invece valorizzati, sono la nascita di – che di necessità comporta obblighi di mantenimento in capo ai genitori, il sopravvenuto
ER matrimonio e la stabile coabitazione con la nuova moglie, madre di E' documentato il mancato rinnovo del contratto di lavoro alla moglie, che attualmente percepisce una pagina 4 di 5 ER indennità di maternità. È presumibile che i due per la figlia percepiscano l'AUU calibrato sulle condizioni economiche, e, quindi, non nei termini minimi.
Tento conto, invece, che la resistente ha sostanzialmente mantenuto invariata la propria situazione economico-reddituale rispetto alla precedente determinazione giudiziale, appare congruo riquantificare il contributo al mantenimento della figlia in euro 250,00 Per_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente/convenuta, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Considerato che solo parzialmente l'istanza del ricorrente è stata accolta, le spese di lite vanno parzialmente compensate (per 1/3), e, vista la prevalente soccombenza in capo al ricorrente, egli è tenuto a rifondere per la quota residua le spese di lite della resistente/convenuta, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti e tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto del Tribunale di Verona del 17.01.2023 (doc. 1 ricorrente), che per il resto conferma:
- Ridetermina con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in euro 250,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia che il ricorrente deve Per_1
versare alla resistente/convenuta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- Previa compensazione per 1/3, condanna il ricorrente a rifondere alla resistente/convenuta la quota residua delle spese di lite, che si liquidano (al netto della compensazione) in complessivi euro 4.476,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6154/2023
avente ad oggetto: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BIONDARO NICOLA e dell'avv. MARIA CRISTINA SANDRIN, con domicilio eletto presso il loro studio in Caldiero (VR) Via Meucci, n. 11,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 C.F._2
GRANDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in CORSO
VENEZIA, 112/D SAN BONIFACIO,
CONVENUTA/RESISTENTE
pagina 1 di 5 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Come in atti”
Per parte convenuta: “
1. Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al rimborso delle spese di lite.
In via istruttoria: come in comparsa di costituzione”;
Per il PM: “Nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorrente, con istanza depositata nel settembre 2023, ha chiesto la modifica delle condizioni economiche relative al mantenimento della figlia , nata dalla ERona_1
relazione con la resistente/convenuta il 19.11.2008, di cui al recente decreto del
17.01.2023, recettivo delle conclusioni congiunte all'epoca formulate dalle parti.
Il ricorrente, a fronte di una regolamentazione che prevedeva il versamento da parte sua – tramite pagamento diretto del datore di lavoro – di euro 300,00 mensili fino al 31-12-2023,
e, successivamente, di euro 350,00, oltre 50% delle spese accessorie, ha chiesto che il proprio contributo al mantenimento della figlia fosse rideterminato nella somma di euro
100,00 mensili, comprensiva anche in via forfettaria delle spese straordinarie.
A base dell'istanza ha allegato inizialmente la perdita del lavoro (a tempo indeterminato e per il quale percepiva circa 1.700,00 euro al mese) per avere egli stesso dato le dimissioni in ragione di asserite condotte mobbizzanti, di scherno e presa in giro nei suoi confronti, sì che il successivo impiego di cameriere a tempo parziale presso il ristorante Madai s.a.s. di
YA UN & C. con sede a Caldiero (con un guadagno di circa 450 mensili), non gli consente di adempiere quanto indicato nel precedente decreto, tanto più che egli corrisponde un canone di locazione di euro 450,00 mensili, ed ha anche dovuto vendere l'automobile.
La convenuta/resistente contesta la versione resa dal ricorrente e chiede il rigetto delle sue istanze. Evidenzia la responsabilità diretta nella perdita del lavoro da parte del ricorrente, che, pur a fronte di un contratto a tempo indeterminato che gli consentiva di far fronte agli impegni per l'assistenza materiale della figlia, ha egli stesso lasciato il lavoro, senza che pagina 2 di 5 consti, ad esempio, il contemporaneo reperimento di impiego analogamente redditizio o l'instaurazione di una vertenza giuslavoristica.
Sennonché sin dalla prima udienza sono emerse ulteriori circostanze sopravvenute rispetto aldeposito del ricorso, attinenti sia alla vita privata del ricorrente, che alla sua situazione lavorativa.
Dalla nuova compagna, con cui conviveva e che, da quanto risulta dai documenti, lavorava ER con lui nel ristorante, egli ha avuto un'altra figlia, nata il [...]. Ciò ha comportato che la signora, che percepiva una retribuzione anche maggiore del ricorrente, sia stata posta in maternità e che, successivamente, non le sia stato rinnovato il contratto di lavoro. I due, inoltre, hanno contratto matrimonio.
La stessa situazione lavorativa del ricorrente è ulteriormente mutata. Non gli è stato rinnovato il contratto di lavoro nel ristorante. È stato poi assunto da OS (vedasi contratto del 14.4.2024 di cui al doc. 20), di cui ha depositato sub 38, la comunicazione di
“scadenza contratto di lavoro a tempo determinato” per il giorno 18.10.2024, datato
22.10.2024.
La resistente, di contro, ha ribadito come l'eventuale continuo cambiamento di impieghi sia ascrivibile alla volontà del ricorrente di non adempiere ai propri obblighi nei confronti della figlia e alla volontà di occultare le proprie disponibilità. Ha evidenziato, ad esempio, anche la vicenda legata all'asserita vendita dell'auto da parte del ricorrente al proprio datore di lavoro (che gliene avrebbe comunque lasciato piena disponibilità di uso), senza che sia noto ove sia stato versato il relativo prezzo;
ha affermato che egli guadagnava dal lavoro del ristorante più di quello che riferisce in atti, anche per il post sui social ove si definisce “direttore” del locale. La cessazione di questo, come del successivo rapporto di lavoro presso OS, non esclude i suoi obblighi verso la figlia, e, anzi, tutti questi repentini cambiamenti sono manifestazioni della volontà di eludere gli obblighi nei confronti della figlia e della resistente medesima.
In termini generali va affermato come le difficoltà nel reperire un'attività lavorativa e lo stesso stato di inoccupazione non siano di per sé incompatibili con il permanere dell'obbligo al mantenimento dei figli (obbligo che sorge dalla loro nascita), come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, sia in sede civile che penale. Deve del resto tenersi conto di due elementi: la natura prioritaria dell'obbligo di contribuire al pagina 3 di 5 mantenimento della prole;
la capacità – anche generica ed estratta – di lavoro e di guadagno in capo al genitore, che deve essere messa a frutto. Peraltro nel caso in esame, a brevissimo tempo dalla regolamentazione concordata e recepita dal Tribunale di Verona all'inizio del 2023, il ricorrente ha dato le dimissioni da un lavoro stabile, che gli consentiva di far fronte alle condizioni economiche a suo tempo concordate con la madre della minore. Le ragioni delle dimissioni non hanno trovato ulteriore riscontro (le prove istruttorie articolate sul punto si ritengono generiche), né vi è alcuna allegazione e tanto meno prova documentale che il ricorrente abbia fatto valere le proprie ragioni di fronte al datore di lavoro per far cessare le condotte ritenute mobbizzanti o offensive, o, ancora, iniziative giuslavoristiche per far valere i propri diritti anche sul piano risarcitorio ed economico. La circostanza, poi, che egli presso il ristorante guadagnasse importi di circa
450,00 euro mensili (la compagna, divenuta poi sua moglie, percepiva importi maggiori, come documentato, pur con orario di lavoro a tempo parziale orizzontale) cozza con il post social in cui si definisce direttore (post dallo stesso contestato genericamente) e, comunque, stride con la piena capacità di lavoro di cui è dotato. Anche la vicenda relativa alla vendita del suo veicolo non è chiara e pare celare il tentativo di sottrarre beni a possibili iniziative esecutive da parte della resistente, come dalla stessa sostenuto, tanto più che il ricorrente all'udienza del 17 settembre 2024 ha dichiarato che di recente la moglie ha riacquistato lo stesso veicolo (la resistente ha dimesso in atti foto della Ford Ecosport di cui si tratta, posteggiata in diverse occasioni davanti all'abitazione del ricorente).
Non si ritiene, quindi, che l'attuale situazione sul piano lavorativo del ricorrente possa incidere in modo così significativo sul suo obbligo a mantenere la primogenita, come invece dallo stesso richiesto. Anzi, la necessità di reperire un lavoro è ancora più stringente vista la nascita della secondogenita. Peraltro non consta nemmeno che il ricorrente contribuisca in modo diretto al mantenimento della figlia in occasione delle viste con Per_1
la minore, posto che esse – lasciate a liberi accordi – non consta avvengano. ER Gli elementi sopravvenuti, che vanno invece valorizzati, sono la nascita di – che di necessità comporta obblighi di mantenimento in capo ai genitori, il sopravvenuto
ER matrimonio e la stabile coabitazione con la nuova moglie, madre di E' documentato il mancato rinnovo del contratto di lavoro alla moglie, che attualmente percepisce una pagina 4 di 5 ER indennità di maternità. È presumibile che i due per la figlia percepiscano l'AUU calibrato sulle condizioni economiche, e, quindi, non nei termini minimi.
Tento conto, invece, che la resistente ha sostanzialmente mantenuto invariata la propria situazione economico-reddituale rispetto alla precedente determinazione giudiziale, appare congruo riquantificare il contributo al mantenimento della figlia in euro 250,00 Per_1
mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese alla resistente/convenuta, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione annuale Istat e
50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona.
Considerato che solo parzialmente l'istanza del ricorrente è stata accolta, le spese di lite vanno parzialmente compensate (per 1/3), e, vista la prevalente soccombenza in capo al ricorrente, egli è tenuto a rifondere per la quota residua le spese di lite della resistente/convenuta, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti e tenuto conto della limitata attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, a modifica del decreto del Tribunale di Verona del 17.01.2023 (doc. 1 ricorrente), che per il resto conferma:
- Ridetermina con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza in euro 250,00 mensili il contributo al mantenimento della figlia che il ricorrente deve Per_1
versare alla resistente/convenuta entro il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre 50% delle spese accessorie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona;
- Previa compensazione per 1/3, condanna il ricorrente a rifondere alla resistente/convenuta la quota residua delle spese di lite, che si liquidano (al netto della compensazione) in complessivi euro 4.476,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
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