Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00041/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2025, proposto da
IC CA, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Minniti e Giuseppe Perrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff. Scolastico Reg. Calabria Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 764/2024 emessa dal Tribunale di Locri – Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Uff. Scolastico Regione Calabria – Uff. VI Ambito Terr. per la Provincia di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa TE IS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 9 aprile 2025, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe, ormai passata in giudicato.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, con memoria di stile e la causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio odierna.
Il ricorso è fondato.
La sentenza del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Locri ha riconosciuto il diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15.03.2021 per gli anni scolastici ivi menzionati, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere l’importo di € 2.536,32, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, e l'eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi a detto titolo, oltre interessi dal dovuto al saldo.
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, come documentalmente provato ed è stato altresì rispettato il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, dal momento della notifica del titolo esecutivo.
Tenuto, quindi, conto della documentazione versata in atti e in assenza della prova, da parte dell’amministrazione resistente, dell’avvenuto e integrale pagamento delle somme indicate nel provvedimento oggetto del presente contenzioso, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero resistente, cui si assegna il termine di sessanta giorni, dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, per dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega ad un dirigente o ad un funzionario appartenente al medesimo Dipartimento, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, si insedierà per compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Si delega fin d’ora il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga del termine come sopra concesso.
Una volta espletate tutte le operazioni, il Commissario ad acta invierà a questa Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto:
a) ordina all’amministrazione, ex art. 112 e ss. c.p.a., di dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe menzionata entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta , il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega, il quale provvederà secondo le modalità indicate in motivazione;
c) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente sentenza alle parti nonché al Commissario ad acta , Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi (D.A.G.L.) della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’indirizzo pec protocollo.dagl@mailbox.governo.it.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE IS |
IL SEGRETARIO