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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. EA Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1401 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
AN AR (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
AR (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pierantozzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 19 settembre 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
EA nati a Roma il 15.01.2021 e riconosciuti da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Parte_1 dipendente della società Eurospin Lazio s.p.a. con un reddito annuo lordo di circa €
17.026,00 per l'anno 2024, mentre il di lavorare in qualità di dipendente CP_1 della società Trenitalia s.p.a. percependo un reddito annuo lordo pari a € 25.500,00 per l'anno 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
iscritto al n. 1401 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno CP_1
2025, per l'effetto dispone:
A) L'affidamento dei due figli minori e EA sarà condiviso tra i genitori ed Per_1 entrambe eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente salvo, in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio disgiunto della stessa in corrispondenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
B) tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo;
C) Il collocamento prevalente dei figli sarà presso la madre e presso la madre i due bambini 3 manterranno la loro residenza Parte_1 Controparte_1
2 anagrafica;
D) I genitori dovranno esercitare il diritto di visita nel massimo rispetto delle esigenze dei minori e potranno, con elasticità e buon senso, modificarle per adattarle anche a proprie esigenze private e lavorative purché in accordo tra loro e senza che tale organizzazione crei posizioni di conflitto tra di essi.
E) I minori, comunque, permarranno con il padre: a) due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina in orario da concordarsi alla domenica alle ore 20:00 oppure, in ragione dei turni paterni, dal venerdì mattina, sempre in orario da concordarsi, al sabato sera alle ore 20:00; b) nelle settimane che finiranno con il week end di spettanza paterna, i minori, infrasettimanalmente, permarranno con il padre per due pomeriggi di cui nell'uno dall'orario di uscita da scuola sino alle ore
20:00 e nell'altro con pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani; nelle settimane che finiranno con il week end di spettanza materna, i minori permarranno, infrasettimanalmente con il padre per due pomeriggi con relativo pernottamento ossia dall'orario di uscita da scuola sino all'indomani con accompagnamento a scuola ovvero presso la casa materna salvo, nel periodo estivo, rimanere con il padre sino al termine dell'orario lavorativo materno. c) a fine di ogni mese, il sig. dovrà comunicare alla sig.ra i suoi CP_1 Parte_1 turni per il mese successivo e individuare, in accordo con la stessa sig.ra
, i due pomeriggi di permanenza infrasettimanale con e senza Parte_1 pernottamento. Altrettanto dovrà applicarsi per la scelta dei giorni per i due fine settimana alternati;
d) durante il periodo estivo, per 15 giorni di permanenza esclusiva presso ciascun genitore, distinti in due settimane. Considerando l'età dei bambini e fino al compimento dell'8° anno, possibilmente nel corso di ciascuna settimana, un pomeriggio dovrà essere trascorso con l'altro genitore. La cadenza di detti periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
e) in occasione delle festività natalizie, e EA, ad anni alterni, Per_1 trascorreranno con il padre i giorni del 24 e 31 dicembre oppure 25 dicembre e 1° gennaio;
durante le festività Pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
F) Il sig. dovrà contribuire nel mantenimento dei due figli CP_1 corrispondendo alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno Parte_1 perequativo di €. 600,00 (seicento/00) salvo che per i mesi giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, l'assegno 4 Parte_1 Controparte_1
3 anzidetto viene rideterminato in €. 550,00. Sia la misura di €. 600,00 che quella di
€. 550,00 dovranno essere rivalutate annualmente secondo le variazioni degli indici
ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026; - A far data dal mese di ottobre 2025, il sig. dovrà corrispondere l'assegno nella misura di €. 600,00 CP_1
(seicento/00).
G) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i due figli individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale in data 15.1.2015. La mensa scolastica rimane a totale carico della sig.ra
; Parte_1
H) Il diritto a percepire l'A.U.U. relativo ai due figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
I) La casa familiare in AN AR alla via Valdambrini n. 56, unitamente al mobilio e a quanto la arreda, rimane assegnata alla sig.ra in quanto Parte_1 proprietaria esclusiva del bene e genitore collocatario della prole;
J) Le parti si scambiano fin d'ora consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio sia in proprio che autonomo per i figli;
K) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti;
L) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza per quanto conforme alle presenti condizioni
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
*** così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. EA Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. iscritto al n. 1401 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente tra:
, nata a [...] in data [...] e residente in Parte_1
AN AR (RM), rappresentata e difesa dall'Avv. Cinzia Remoli, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
, nato a [...] in data [...] e residente in [...]Controparte_1
AR (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Pierantozzi, giusta procura speciale in atti;
ricorrente
Con parere favorevole del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 19 settembre 2025, i Sig.ri
[...]
e hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere Parte_1 Controparte_1 disciplinare l'affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
EA nati a Roma il 15.01.2021 e riconosciuti da entrambi i genitori.
1 Gli istanti hanno esposto nel ricorso di aver convissuto "more uxorio" e, venuto meno il fondamento alla base della relazione affettiva, hanno manifestato l'intenzione di volere regolamentare i loro rapporti nell'interesse principale dei figli.
Quanto alle statuizioni economiche, la ha dedotto di essere Parte_1 dipendente della società Eurospin Lazio s.p.a. con un reddito annuo lordo di circa €
17.026,00 per l'anno 2024, mentre il di lavorare in qualità di dipendente CP_1 della società Trenitalia s.p.a. percependo un reddito annuo lordo pari a € 25.500,00 per l'anno 2024.
Letto il ricorso e la documentazione nel complesso acquisita, il Giudice delegato con ordinanza del 22.10.25 ha disposto la trattazione scritta dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva rinviata all'udienza del 4 dicembre 2025 con trattazione cartolare. Le parti depositavano le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Ritiene il Tribunale che le condizioni proposte possano essere recepite in quanto conformi agli interessi delle parti e dei figli.
Non deve farsi luogo ad alcuna pronuncia sulle spese di lite, avendo le parti proposto una domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, preso atto degli accordi intervenuti, pronunciando sul ricorso ex art. 337 bis e ss. c.c. e 473 bis.51. c.p.c. depositato da e Parte_1 [...]
iscritto al n. 1401 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno CP_1
2025, per l'effetto dispone:
A) L'affidamento dei due figli minori e EA sarà condiviso tra i genitori ed Per_1 entrambe eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente salvo, in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, l'esercizio disgiunto della stessa in corrispondenza dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
B) tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative alla salute, istruzione, educazione e residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo;
C) Il collocamento prevalente dei figli sarà presso la madre e presso la madre i due bambini 3 manterranno la loro residenza Parte_1 Controparte_1
2 anagrafica;
D) I genitori dovranno esercitare il diritto di visita nel massimo rispetto delle esigenze dei minori e potranno, con elasticità e buon senso, modificarle per adattarle anche a proprie esigenze private e lavorative purché in accordo tra loro e senza che tale organizzazione crei posizioni di conflitto tra di essi.
E) I minori, comunque, permarranno con il padre: a) due fine settimana alternati al mese, dal sabato mattina in orario da concordarsi alla domenica alle ore 20:00 oppure, in ragione dei turni paterni, dal venerdì mattina, sempre in orario da concordarsi, al sabato sera alle ore 20:00; b) nelle settimane che finiranno con il week end di spettanza paterna, i minori, infrasettimanalmente, permarranno con il padre per due pomeriggi di cui nell'uno dall'orario di uscita da scuola sino alle ore
20:00 e nell'altro con pernottamento e accompagnamento a scuola l'indomani; nelle settimane che finiranno con il week end di spettanza materna, i minori permarranno, infrasettimanalmente con il padre per due pomeriggi con relativo pernottamento ossia dall'orario di uscita da scuola sino all'indomani con accompagnamento a scuola ovvero presso la casa materna salvo, nel periodo estivo, rimanere con il padre sino al termine dell'orario lavorativo materno. c) a fine di ogni mese, il sig. dovrà comunicare alla sig.ra i suoi CP_1 Parte_1 turni per il mese successivo e individuare, in accordo con la stessa sig.ra
, i due pomeriggi di permanenza infrasettimanale con e senza Parte_1 pernottamento. Altrettanto dovrà applicarsi per la scelta dei giorni per i due fine settimana alternati;
d) durante il periodo estivo, per 15 giorni di permanenza esclusiva presso ciascun genitore, distinti in due settimane. Considerando l'età dei bambini e fino al compimento dell'8° anno, possibilmente nel corso di ciascuna settimana, un pomeriggio dovrà essere trascorso con l'altro genitore. La cadenza di detti periodi dovrà essere concordata tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
e) in occasione delle festività natalizie, e EA, ad anni alterni, Per_1 trascorreranno con il padre i giorni del 24 e 31 dicembre oppure 25 dicembre e 1° gennaio;
durante le festività Pasquali, i minori trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
F) Il sig. dovrà contribuire nel mantenimento dei due figli CP_1 corrispondendo alla sig.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno Parte_1 perequativo di €. 600,00 (seicento/00) salvo che per i mesi giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, l'assegno 4 Parte_1 Controparte_1
3 anzidetto viene rideterminato in €. 550,00. Sia la misura di €. 600,00 che quella di
€. 550,00 dovranno essere rivalutate annualmente secondo le variazioni degli indici
ISTAT a decorrere dal mese di luglio 2026; - A far data dal mese di ottobre 2025, il sig. dovrà corrispondere l'assegno nella misura di €. 600,00 CP_1
(seicento/00).
G) Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i due figli individuate e disciplinate come da Protocollo adottato dall'intestato
Tribunale in data 15.1.2015. La mensa scolastica rimane a totale carico della sig.ra
; Parte_1
H) Il diritto a percepire l'A.U.U. relativo ai due figli sarà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge;
I) La casa familiare in AN AR alla via Valdambrini n. 56, unitamente al mobilio e a quanto la arreda, rimane assegnata alla sig.ra in quanto Parte_1 proprietaria esclusiva del bene e genitore collocatario della prole;
J) Le parti si scambiano fin d'ora consenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio sia in proprio che autonomo per i figli;
K) Le spese del presente giudizio si intendono compensate tra le parti;
L) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza per quanto conforme alle presenti condizioni
Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
IL GIUDICE RELATORE Il PRESIDENTE
Dott. Gianluca Gelso dott.ssa Roberta Nardone
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