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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1149/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5650/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89050 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005128121 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005128121 000, notificata in data 17/09/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento ai seguenti atti sottesi: avviso accertamento n. 744, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU 2019, di importo pari ad € 561,99; avviso accertamento n. 236, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU 2020, di importo pari ad € 669,80; avviso accertamento n. 742, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU
2021, di importo pari ad € 149,09.
Deduce che gli avvisi di accertamento sono stati annullati da questa Corte:
l'avviso 774 è stato annullato con sentenza n. 1482/2025, emessa nell'ambito del procedimento n.
3299/2024;
l'avviso 236 è stato annullato con sentenza n. 6404/2024, emessa nell'ambito del procedimento n.
3300/2024 (specifica esservi un errore di digitazione nell'indicazione dell'avviso impugnato, con indicazione 263 in luogo dell'esatto 236, comunque regolarmente indicato nel pertinente file allegato al fascicolo processuale);
l'avviso 772 è stato annullato con sentenza n. 1578/2025, emessa nell'ambito del procedimento n.
3301/2024.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Cosoleto, rappresentando che l'illegittimità dell'azione esattoriale potrebbe dipendere solo dalla “ … condizione che le decisioni di che trattasi siano divenute irretrattabili, atteso che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi esclusivamente al giudicato … “.
Il Comune, quindi, specifica essere “ … in corso le verifiche prodromiche al fine di riscontrare l'esistenza di provvedimenti giudiziari definitivi relativi agli atti oggi controversi, ed assumere i provvedimenti amministrativi conseguenti “; sul punto, quindi, aggiunge che “ … il contribuente avrebbe potuto dar luogo ad iniziative diverse rispetto all'avvalimento della tutela giurisdizionale, alla quale ha fatto ricorso, evidentemente, per mero spirito di litigiosità, confortato dalla prospettiva di far gravare le spese di un contenzioso senz'altro evitabile sull'Amministrazione resistente “.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
L'intervenuto annullamento degli avvisi sottesi all'atto impugnato (compreso l'avviso n. 236, essendo evidente l'errore materiale descritto da parte ricorrente) ha fatto “perdere” all'intimazione opposta l'unico presupposto su cui si basa, per l'appunto gli avvisi annullati.
L'intimazione, pertanto, allo stato degli atti portati a conoscenza della Corte, deve essere annullata, indipendentemente dal passaggio in giudicato delle decisioni, tenuto anche conto che il resistente
Comune, cui erano stati notificati, a suo tempo, i ricorsi avverso gli avvisi, avrebbe dovuto già porre in essere le verifiche cui si rimanda nelle controdeduzioni.
Né va condiviso l'assunto dello stesso Comune sulla possibilità, per la contribuente, di agire preventivamente in forma diversa dall'esperimento del rimedio giurisdizionale, tenuto conto che si tratta di facoltà che non esclude l'attivazione del contenzioso, peraltro regolato da termini perentori entro cui adire la tutela giudiziale.
Va, infine, disattesa, anche l'eccezione della resistente Agenzia sul proprio difetto di legittimazione passiva: è stato, innanzi tutto, opposto un atto della stessa Agenzia, per cui la legittimazione è già insita nel tipo di atto impugnato dal punto di vista dell'organo emittente;
inoltre la contribuente non ha avversato, per come erroneamente dedotto dall'Agenzia, il merito degli avvisi, bensì l'intervenuto annullamento giurisdizionale degli stessi, essendo stato trattato il merito nei contenziosi precedentemente attivati.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5650/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Tripepi 92 89050 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420259005128121 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 382/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09420259005128121 000, notificata in data 17/09/2025 da Agenzia delle Entrate – Riscossione, opposta con riferimento ai seguenti atti sottesi: avviso accertamento n. 744, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU 2019, di importo pari ad € 561,99; avviso accertamento n. 236, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU 2020, di importo pari ad € 669,80; avviso accertamento n. 742, notificato in data 12/01/2024, relativo a IMU
2021, di importo pari ad € 149,09.
Deduce che gli avvisi di accertamento sono stati annullati da questa Corte:
l'avviso 774 è stato annullato con sentenza n. 1482/2025, emessa nell'ambito del procedimento n.
3299/2024;
l'avviso 236 è stato annullato con sentenza n. 6404/2024, emessa nell'ambito del procedimento n.
3300/2024 (specifica esservi un errore di digitazione nell'indicazione dell'avviso impugnato, con indicazione 263 in luogo dell'esatto 236, comunque regolarmente indicato nel pertinente file allegato al fascicolo processuale);
l'avviso 772 è stato annullato con sentenza n. 1578/2025, emessa nell'ambito del procedimento n.
3301/2024.
Ha presentato controdeduzioni Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Cosoleto, rappresentando che l'illegittimità dell'azione esattoriale potrebbe dipendere solo dalla “ … condizione che le decisioni di che trattasi siano divenute irretrattabili, atteso che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi esclusivamente al giudicato … “.
Il Comune, quindi, specifica essere “ … in corso le verifiche prodromiche al fine di riscontrare l'esistenza di provvedimenti giudiziari definitivi relativi agli atti oggi controversi, ed assumere i provvedimenti amministrativi conseguenti “; sul punto, quindi, aggiunge che “ … il contribuente avrebbe potuto dar luogo ad iniziative diverse rispetto all'avvalimento della tutela giurisdizionale, alla quale ha fatto ricorso, evidentemente, per mero spirito di litigiosità, confortato dalla prospettiva di far gravare le spese di un contenzioso senz'altro evitabile sull'Amministrazione resistente “.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui deve essere accolto.
L'intervenuto annullamento degli avvisi sottesi all'atto impugnato (compreso l'avviso n. 236, essendo evidente l'errore materiale descritto da parte ricorrente) ha fatto “perdere” all'intimazione opposta l'unico presupposto su cui si basa, per l'appunto gli avvisi annullati.
L'intimazione, pertanto, allo stato degli atti portati a conoscenza della Corte, deve essere annullata, indipendentemente dal passaggio in giudicato delle decisioni, tenuto anche conto che il resistente
Comune, cui erano stati notificati, a suo tempo, i ricorsi avverso gli avvisi, avrebbe dovuto già porre in essere le verifiche cui si rimanda nelle controdeduzioni.
Né va condiviso l'assunto dello stesso Comune sulla possibilità, per la contribuente, di agire preventivamente in forma diversa dall'esperimento del rimedio giurisdizionale, tenuto conto che si tratta di facoltà che non esclude l'attivazione del contenzioso, peraltro regolato da termini perentori entro cui adire la tutela giudiziale.
Va, infine, disattesa, anche l'eccezione della resistente Agenzia sul proprio difetto di legittimazione passiva: è stato, innanzi tutto, opposto un atto della stessa Agenzia, per cui la legittimazione è già insita nel tipo di atto impugnato dal punto di vista dell'organo emittente;
inoltre la contribuente non ha avversato, per come erroneamente dedotto dall'Agenzia, il merito degli avvisi, bensì l'intervenuto annullamento giurisdizionale degli stessi, essendo stato trattato il merito nei contenziosi precedentemente attivati.
Spese per come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 150,00 (centocinquanta), con distrazione.