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Sentenza 12 maggio 2021
Sentenza 12 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2021, n. 18430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18430 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL ZI nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTd12.9 t\-..a_t~ArS\),\IW &3\ lette/sai/4e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 18430 Anno 2021 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 30/03/2021 Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Venezia ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di revisione proposta da ZI SA avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia il 21 aprile 2016. La richiesta ha trovato fondamento in dùe motivi, la deduzione di nuove prove e l'insussistenza delle condizioni per pronunciare la sentenza di patteggiamento in ragione della inutilizzabilità processuale degli atti di indagine del pubblico ministero. 2. La sentenza di patteggiamento fu pronunciata in riferimento ad alcuni episodi di intestazione fittizia di beni, in particolare di quote sociali, e per una vicenda di turbata libertà degli incanti. In relazione a tali fatti ZI SA ha addotto prove testimoniali che presuntivamente avrebbero dovuto essere assunte nel giudizio dibattimentale, ove non si fosse scelto il rito del patteggiamento. La richiesta di revisione con tali deduzioni ha una latitudine e una indeterminatezza tali da porla al di fuori di qualsiasi prospettiva di ammissibilità, in quanto mira ad ottenere una vera e propria istruzione dibattimentale, mai svolta per scelta processuale. 2.1, Quanto poi alla deduzione di inutilizzabilità degli atti indagine a fondamento della sentenza di patteggiamento, si tratta della prospettazione di un errore che sarebbe stato compiuto dal giudice del giudizio ordinario, e che non rientra in nessuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. peti 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di ZI SA, che hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo esteso il concetto di prova nuova sì da farvi rientrare anche le prove acquisite ma non valutate: non v'è allora ragione per escludere da tale nozione, ai fini del giudizio di revisione, la deduzione di profili di inutilizzabilità non esaminati dal giudice della condanna. Nella categoria della nuova valutazione della prova già acquisita rientra sia la valutazione di profili di validità della fonte di prova sia la valutazione del contenuto degli elementi ricavabili da ciascuna fonte di prova. 3.1. Altro motivo di censura attiene alla parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta con l'affermazione che l'ammissione del giudizio di reclusione delle nuove prove indicate si sarebbe sostanziato in un nuovo dibattimento, al quale il richiedente aveva però irreversibilmente rinunciato con la richiesta di patteggiamento. La Corte di appello si sarebbe dovuta limitare all'esame dei nuovi elementi per verificarne l'astratta idoneità a fondare un 1 giudizio di revisione e la potenziale efficacia di coincidere in modo favorevole per l'imputato; ed invece si è preclusa la possibilità di condurre una approfondita valutazione delle nuove prove anticipando impropriamente il nuovo giudizio di merito e privando il ricorrente del diritto al contraddittorio. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non ha fondamento la pretesa che si dia luogo al giudizio di revisione in conseguenza della deduzione, a sentenza di condanna ovviamente irrevocabile, di una asserita inutilizzabilità del materiale probatorio che ne è fondamento. Il richiamo alla giurisprudenza, che da tempo ammette la revisione per prove, anche preesistenti, ma non acquisite e per prove acquisite e non valutate, è improduttivo, in questo contesto, di alcuna conseguenza. La prova asseritamente inutilizzabile, ma invero utilizzata, non può all'evidenza essere ritenuta una prova ignota o ignorata dal giudice che sulla base di essa ha pronunciato. Il vizio, se esistente, avrebbe dovuto essere dedotto in quella sede e non può essere in alcun modo fatto valere dopo che il giudicato di condanna si è formato. 3. Anche la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di revisione per prove nuove. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento" - Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Rv. 272129; v., anche, Sez. 6, n. 10299 del 13/12/2013, dep. 2014, Rv. 258997 -. Se il parametro valutativo è quello dell'art. 129 cod. proc. pen., e quindi della cognitio ex actis che faccia emergere la sussistenza di elementi di prova per una immediata dichiarazione di non punibilità, non può essere ritenuta ammissibile una domanda di revisione che prospetti, come nel caso in esame e come l'ordinanza impugnata ha messo in evidenza, l'acquisizione di un ampio ventaglio di prove testimoniali, nessuna in grado, per l'indeterminatezza dell'orizzonte 2 istruttorio, di giustificare quel tipo di pronuncia. Coglie dunque nei segno il rilievo dell'ordinanza impugnata che la richiesta di revisione mira ad un risultato non consentito, ossia di svolgere quell'istruttoria dibattimentale che con l'opzione per il rito del patteggiamento è stata oggetto di consapevole rinuncia. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 marzo 2021.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 30 marzo 2021.