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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2275/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
AN AN e l'avv. ITALO DI MARCO attore contro
(C.F. , con l'avv. ILARIA DE LUCA CP_1 CP_2 P.IVA_1
SI IC (C.F. ), con l'avv. ILARIA DE LUCA C.F._2
(C.F. ), con l'avv. LARA FERRARO Controparte_3 C.F._3 convenuti
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Per l'attore Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa, condannare l' (C.F. in persona Controparte_4 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tepore, Via dei Lotti, n. 40, 36061, Bassano del Grappa (VI); il dott. RI SI nato a [...] il [...] (C.F. ), Via Ospedale C.F._2
n. 19, 36061, Bassano del Grappa (VI); il dott. nato a [...] Controparte_3
(VI) il 02.01.1953 ( ), Via G. Harvey n. 2, int. 1, 35126, Padova CodiceFiscale_4
(PD), al risarcimento del danno subito da in ragione dell'errato trattamento Parte_1 sanitario per come narrato nella premessa del presente atto, patrimoniale e non patrimoniale, quantificabile in € 25.172,14 (venticinquelmilacentosettantadue/14) comprensivo del danno biologico e morale, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari.
Per i convenuti e SI RI Controparte_4
In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente dell' ed avverso il dottor RI SI, in quanto del tutto Controparte_4 infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal sig. limitare l'esposizione della concludente Parte_1 [...]
[..
[...] [
e del dottor RI SI ai soli danni differenziali e iatrogeni, Parte_2 denegatamente accertati in corso di causa e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente imputabile alla struttura convenuta, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa essere attribuita ad altri soggetti;
- Con compensazione delle spese di lite.
Per il convenuto Controparte_3
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertato e dichiarato che il comportamento professionale posto in essere dal Dott. CP_3
, odierno convenuto, in occasione dei fatti del presente giudizio, è stato diligente e
[...] prudente ed esente da colpa e censura, come emerso in sede istruttoria, rigettare la domanda nei suoi confronti svolta dall'odierno attore, in quanto palesemente infondata.
In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti nel comportamento posto in essere dal Dott. , una responsabilità professionale Controparte_3 per i fatti di cui al presente giudizio, si chiede che quanto lo stesso fosse condannato a pagare nei confronti dell'odierno attore a titolo di risarcimento del danno venga corrisposto dall' della quale l'odierno convenuto risultava dipendente Controparte_4 all'epoca dei fatti, secondo quanto disposto e previsto dal CCNL Area Sanità.
MOTIVAZIONE
TO
In data 23.6.2011, a seguito di una caduta accidentale, nato l'[...], è Parte_1 stato portato dai genitori al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa ove, dopo che gli accertamenti radiografici avevano evidenziato una frattura alla paletta omerale di sinistra, è stato sottoposto alla immobilizzazione dell'arto superiore sinistro “in valva
3 gessata” a 90°. E' stato quindi dimesso con diagnosi di “frattura composta paletta omerale sx”.
Alla visita di controllo dell'8.7.2011 la valva gessata, giudicata in cattive condizioni, è stata sostituita con un apparecchio gessato chiuso. Alla successiva visita di controllo del 26.8.2011 il paziente è stato giudicato “guarito con ottimo recupero dell'articolarità del gomito”, pur essendosi constatata la permanenza di un “lieve deficit alla flessione”.
L'ortopedico dott. che ha visitato il paziente nel maggio 2014, ha registrato, con Per_1 riguardo al gomito sinistro, un “varismo di 10° con limitazione degli ultimi gradi di flessione”.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 21.4.2023, ha convenuto avanti questo Parte_1
Tribunale l' il medico del Pronto Soccorso dott. Controparte_4 CP_3
e l'ortopedico dott. RI SI per sentirli condannare al pagamento in suo favore di
[...] un risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle cure ricevute, ritenute non corrette, quantificati in € 25.172,14.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
All'udienza del 16.10.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza 17.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria affinché il collegio di
CTU rispondesse ai quesiti già assegnati tenendo conto delle immagini incluse nella cartella clinica del paziente prodotta da n. 7 CP_1 CP_2
All'udienza del 18.12.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno nuovamente discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
4 Ragioni della decisione
Secondo parte attrice l'Ospedale di Bassano del Grappa avrebbe adottato una scelta scorretta nel trattamento della frattura riportata dall'attore, avendo optato per un trattamento conservativo - mediante applicazione di valva gessata prima e apparecchio gessato poi - in presenza di una frattura omerale lievemente scomposta che, secondo le linee guida cliniche previste in casi consimili, avrebbe invece richiesto un intervento chirurgico. Si afferma che, ove il paziente fosse stato trattato chirurgicamente, il gomito sinistro avrebbe mantenuto il proprio asse ed avrebbe riacquisito la propria motilità articolare, con un danno biologico permanente residuale pari al 3%, invece del danno permanente stimabile al 10% ad oggi riportato dall'attore.
Il collegio peritale nominato dal Tribunale non ha condiviso queste valutazioni. E' stato infatti evidenziato che:
− nel 2011 non esistevano linee guida concernenti il trattamento chirurgico delle fratture sovracondiloidee omerali nei bambini;
− le linee guida sopravvenute nel 2018 hanno comunque confermato quanto già ipotizzabile in precedenza con riguardo a fratture riconducibili, nella classificazione
Gartland, relativa alle fratture sovracondiloidee del gomito pediatriche, al tipo I o IIa,
e cioè l'adeguatezza del trattamento conservativo prescelto dai sanitari convenuti;
− la deformità del gomito registrata a distanza di anni trova, con tutta probabilità, la propria causa in una “alterazione trofica della cartilagine di accrescimento adiacente alla rima di frattura”, essendo simili alterazioni assai frequenti nei bambini e potendo le stesse portare a differenze di lunghezza degli arti e/o deviazioni assiali del segmento scheletrico affetto.
5 Il collegio di CTU ha chiarito di non avere ritrovato, nella documentazione in atti, le immagini radiografiche in formato originario, o comunque su supporto diagnostico idoneo, tali da consentire un esame diretto e tecnicamente adeguato ai fini clinico-peritali della frattura e di avere quindi potuto visionare solo le riproduzioni digitali in formato PDF delle immagini radiografiche. Si tratta di “immagini dicom, con una definizione buona, ma non all'altezza della qualità dicom presente sui CD”. Inoltre il collegio peritale ha precisato che nel file in atti sono contenute solo “quattro immagini del 23/6/11, evidenzianti una frattura tipo Gartland IIa, due immagini del 28/6/11, evidenzianti la frattura contenuta in stecca gessata ed infine due immagini del 29/7/11, evidenzianti la frattura in via di consolidazione”.
Pur con queste limitazioni, i CTU hanno confermato la correttezza delle definizioni della frattura riportate dagli specialisti ortopedici che all'inizio hanno valutato il paziente: “frattura composta paletta omerale di sinistra” il 23.6.2011 e “frattura paletta omero sinistra pressoché composta” l'8.7.2011. Hanno precisato che la frattura riportata dall'attore è di tipo
Gartland IIa, solo lievemente scomposta e che, per simili fratture, il trattamento conservativo, mediante immobilizzazione e monitoraggio, è indicato in quanto appropriato per il trattamento di fratture composte o lievemente scomposte.
Ne consegue che, ad avviso dei CTU, gli atti terapeutici posti in essere dai medici che hanno seguito fin dal primo accesso in Pronto Soccorso il 23.6.2011 sono da Parte_1 giudicarsi adeguati.
Le conclusioni espresse dai CTU sono adeguatamente motivate. I consulenti dell'ufficio hanno potuto in effetti inquadrare quale fosse la situazione che si è posta ai sanitari nel momento in cui il paziente è stato loro presentato, rilevando che la tipologia di frattura in essere (che in effetti anche il CTP di parte attrice definisce “lievemente scomposta”) richiedeva un trattamento conservativo, come quello adottato. Il fatto che non vi fossero linee guida in proposito al tempo dei fatti non è particolarmente decisivo, posto che, in tali casi, la valutazione dell'adeguatezza del trattamento va effettuata sulla base delle leges artis. La
6 bontà delle conclusioni cui è giunto il collegio peritale trova peraltro conferma nella, pur successiva nel tempo, adozione di linee guida conformi.
Conclusioni e spese
L'azione risarcitoria intrapresa dall'attore va rigettata in quanto è risultato che la patologia all'arto superiore sinistro lamentata dall'attore non è conseguenza di una condotta colpevole dei sanitari.
Vista la sua soccombenza, l'attore va condannato a rifondere i convenuti delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) pone le spese di CTU a carico di parte attrice;
3) condanna a rifondere a 7 e SI RI in solido Parte_1 CP_1 CP_2 le spese di difesa, liquidate in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate Parte_1 Controparte_3 in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. FRANCESCA Parte_1 C.F._1
AN AN e l'avv. ITALO DI MARCO attore contro
(C.F. , con l'avv. ILARIA DE LUCA CP_1 CP_2 P.IVA_1
SI IC (C.F. ), con l'avv. ILARIA DE LUCA C.F._2
(C.F. ), con l'avv. LARA FERRARO Controparte_3 C.F._3 convenuti
Oggetto: Responsabilità professionale.
Conclusioni delle parti
Per l'attore Parte_1
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertato e dichiarato tutto quanto esposto in premessa, condannare l' (C.F. in persona Controparte_4 P.IVA_1 del rappresentante legale pro tepore, Via dei Lotti, n. 40, 36061, Bassano del Grappa (VI); il dott. RI SI nato a [...] il [...] (C.F. ), Via Ospedale C.F._2
n. 19, 36061, Bassano del Grappa (VI); il dott. nato a [...] Controparte_3
(VI) il 02.01.1953 ( ), Via G. Harvey n. 2, int. 1, 35126, Padova CodiceFiscale_4
(PD), al risarcimento del danno subito da in ragione dell'errato trattamento Parte_1 sanitario per come narrato nella premessa del presente atto, patrimoniale e non patrimoniale, quantificabile in € 25.172,14 (venticinquelmilacentosettantadue/14) comprensivo del danno biologico e morale, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, con valutazione anche equitativa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per legge da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiarati antistatari.
Per i convenuti e SI RI Controparte_4
In via principale
- previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente dell' ed avverso il dottor RI SI, in quanto del tutto Controparte_4 infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%;
In via subordinata:
- Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal sig. limitare l'esposizione della concludente Parte_1 [...]
[..
[...] [
e del dottor RI SI ai soli danni differenziali e iatrogeni, Parte_2 denegatamente accertati in corso di causa e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente imputabile alla struttura convenuta, con esclusione di quella parte di responsabilità che possa essere attribuita ad altri soggetti;
- Con compensazione delle spese di lite.
Per il convenuto Controparte_3
Nel merito: rigettarsi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
accertato e dichiarato che il comportamento professionale posto in essere dal Dott. CP_3
, odierno convenuto, in occasione dei fatti del presente giudizio, è stato diligente e
[...] prudente ed esente da colpa e censura, come emerso in sede istruttoria, rigettare la domanda nei suoi confronti svolta dall'odierno attore, in quanto palesemente infondata.
In via riconvenzionale subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si accerti nel comportamento posto in essere dal Dott. , una responsabilità professionale Controparte_3 per i fatti di cui al presente giudizio, si chiede che quanto lo stesso fosse condannato a pagare nei confronti dell'odierno attore a titolo di risarcimento del danno venga corrisposto dall' della quale l'odierno convenuto risultava dipendente Controparte_4 all'epoca dei fatti, secondo quanto disposto e previsto dal CCNL Area Sanità.
MOTIVAZIONE
TO
In data 23.6.2011, a seguito di una caduta accidentale, nato l'[...], è Parte_1 stato portato dai genitori al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa ove, dopo che gli accertamenti radiografici avevano evidenziato una frattura alla paletta omerale di sinistra, è stato sottoposto alla immobilizzazione dell'arto superiore sinistro “in valva
3 gessata” a 90°. E' stato quindi dimesso con diagnosi di “frattura composta paletta omerale sx”.
Alla visita di controllo dell'8.7.2011 la valva gessata, giudicata in cattive condizioni, è stata sostituita con un apparecchio gessato chiuso. Alla successiva visita di controllo del 26.8.2011 il paziente è stato giudicato “guarito con ottimo recupero dell'articolarità del gomito”, pur essendosi constatata la permanenza di un “lieve deficit alla flessione”.
L'ortopedico dott. che ha visitato il paziente nel maggio 2014, ha registrato, con Per_1 riguardo al gomito sinistro, un “varismo di 10° con limitazione degli ultimi gradi di flessione”.
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 21.4.2023, ha convenuto avanti questo Parte_1
Tribunale l' il medico del Pronto Soccorso dott. Controparte_4 CP_3
e l'ortopedico dott. RI SI per sentirli condannare al pagamento in suo favore di
[...] un risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle cure ricevute, ritenute non corrette, quantificati in € 25.172,14.
I convenuti, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.
La causa è stata istruita mediante CTU medico-legale.
All'udienza del 16.10.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Con ordinanza 17.10.2025 il Tribunale ha rimesso la causa in istruttoria affinché il collegio di
CTU rispondesse ai quesiti già assegnati tenendo conto delle immagini incluse nella cartella clinica del paziente prodotta da n. 7 CP_1 CP_2
All'udienza del 18.12.2025, tenutasi con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno nuovamente discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
4 Ragioni della decisione
Secondo parte attrice l'Ospedale di Bassano del Grappa avrebbe adottato una scelta scorretta nel trattamento della frattura riportata dall'attore, avendo optato per un trattamento conservativo - mediante applicazione di valva gessata prima e apparecchio gessato poi - in presenza di una frattura omerale lievemente scomposta che, secondo le linee guida cliniche previste in casi consimili, avrebbe invece richiesto un intervento chirurgico. Si afferma che, ove il paziente fosse stato trattato chirurgicamente, il gomito sinistro avrebbe mantenuto il proprio asse ed avrebbe riacquisito la propria motilità articolare, con un danno biologico permanente residuale pari al 3%, invece del danno permanente stimabile al 10% ad oggi riportato dall'attore.
Il collegio peritale nominato dal Tribunale non ha condiviso queste valutazioni. E' stato infatti evidenziato che:
− nel 2011 non esistevano linee guida concernenti il trattamento chirurgico delle fratture sovracondiloidee omerali nei bambini;
− le linee guida sopravvenute nel 2018 hanno comunque confermato quanto già ipotizzabile in precedenza con riguardo a fratture riconducibili, nella classificazione
Gartland, relativa alle fratture sovracondiloidee del gomito pediatriche, al tipo I o IIa,
e cioè l'adeguatezza del trattamento conservativo prescelto dai sanitari convenuti;
− la deformità del gomito registrata a distanza di anni trova, con tutta probabilità, la propria causa in una “alterazione trofica della cartilagine di accrescimento adiacente alla rima di frattura”, essendo simili alterazioni assai frequenti nei bambini e potendo le stesse portare a differenze di lunghezza degli arti e/o deviazioni assiali del segmento scheletrico affetto.
5 Il collegio di CTU ha chiarito di non avere ritrovato, nella documentazione in atti, le immagini radiografiche in formato originario, o comunque su supporto diagnostico idoneo, tali da consentire un esame diretto e tecnicamente adeguato ai fini clinico-peritali della frattura e di avere quindi potuto visionare solo le riproduzioni digitali in formato PDF delle immagini radiografiche. Si tratta di “immagini dicom, con una definizione buona, ma non all'altezza della qualità dicom presente sui CD”. Inoltre il collegio peritale ha precisato che nel file in atti sono contenute solo “quattro immagini del 23/6/11, evidenzianti una frattura tipo Gartland IIa, due immagini del 28/6/11, evidenzianti la frattura contenuta in stecca gessata ed infine due immagini del 29/7/11, evidenzianti la frattura in via di consolidazione”.
Pur con queste limitazioni, i CTU hanno confermato la correttezza delle definizioni della frattura riportate dagli specialisti ortopedici che all'inizio hanno valutato il paziente: “frattura composta paletta omerale di sinistra” il 23.6.2011 e “frattura paletta omero sinistra pressoché composta” l'8.7.2011. Hanno precisato che la frattura riportata dall'attore è di tipo
Gartland IIa, solo lievemente scomposta e che, per simili fratture, il trattamento conservativo, mediante immobilizzazione e monitoraggio, è indicato in quanto appropriato per il trattamento di fratture composte o lievemente scomposte.
Ne consegue che, ad avviso dei CTU, gli atti terapeutici posti in essere dai medici che hanno seguito fin dal primo accesso in Pronto Soccorso il 23.6.2011 sono da Parte_1 giudicarsi adeguati.
Le conclusioni espresse dai CTU sono adeguatamente motivate. I consulenti dell'ufficio hanno potuto in effetti inquadrare quale fosse la situazione che si è posta ai sanitari nel momento in cui il paziente è stato loro presentato, rilevando che la tipologia di frattura in essere (che in effetti anche il CTP di parte attrice definisce “lievemente scomposta”) richiedeva un trattamento conservativo, come quello adottato. Il fatto che non vi fossero linee guida in proposito al tempo dei fatti non è particolarmente decisivo, posto che, in tali casi, la valutazione dell'adeguatezza del trattamento va effettuata sulla base delle leges artis. La
6 bontà delle conclusioni cui è giunto il collegio peritale trova peraltro conferma nella, pur successiva nel tempo, adozione di linee guida conformi.
Conclusioni e spese
L'azione risarcitoria intrapresa dall'attore va rigettata in quanto è risultato che la patologia all'arto superiore sinistro lamentata dall'attore non è conseguenza di una condotta colpevole dei sanitari.
Vista la sua soccombenza, l'attore va condannato a rifondere i convenuti delle spese di lite, liquidate, come in dispositivo, tenuto conto del valore e della complessità della lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande dell'attore;
2) pone le spese di CTU a carico di parte attrice;
3) condanna a rifondere a 7 e SI RI in solido Parte_1 CP_1 CP_2 le spese di difesa, liquidate in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA;
4) condanna a rifondere a le spese di difesa, liquidate Parte_1 Controparte_3 in € 5.750,00, di cui € 5.000,00 per compensi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad
IVA se dovuta e CPA.
Vicenza, 19 dicembre 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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