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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10499 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 4128//2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Michelangelo da Parte_1
Caravaggio n. 89, Codice Fiscale , elett.ta dom.ta in Napoli alla via Salita Scudillo n. 20 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Marsilia dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
in persona dell'Amministratore p.t. suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Marrone, elett.te dom.to in Napoli alla via Alfonso
D'Avalos n. 24 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Vigliotti, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione – CONVENUTO –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Controparte_2
Stalingrado n. 45 Partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parco Margherita n. 33 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tisci dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni: come da verbale del 10.06.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio il Parte_1
in Napoli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
a seguito di infiltrazioni d'acqua che avevano allagato il locale deposito, sito nel predetto
, provocando il danneggiamento sia del locale medesimo che dei prodotti ivi CP_1 immagazzinati. Deduceva, infatti, di essere conduttrice, in virtù di contratto di locazione commerciale, dei locali siti nel citato Condominio alla via Arenaccia nn. 130/136A, adibiti alla vendita al pubblico di profumi, cosmetici, prodotti di bellezza e per l'igiene, nonché di un sottostante locale adibito a deposito merci. Lamentava che nel periodo tra il 25 gennaio ed il 27 gennaio 2014, all'apertura dell'esercizio commerciale, l'amministratore della società in uno a suo personale constatavano che il locale deposito era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti, a loro dire, da tubazioni condominiali, e più precisamente, a causa della rottura del manicotto antincendio, come accertato anche in sede di ATP, che avevano danneggiato tanto le mura del locale medesimo che la merce ivi risposta e che anche a seguito di alcuni sopralluoghi con l'amministratore condominiale per la constatazione dei danni ed una formale richiesta di risarcimento danni, non si addiveniva tuttavia ad una bonaria definizione, sicchè inoltrato l'invito alla negoziazione assistita, rimasto inevaso, instaurava l'odierno giudizio per la tutala dei propri diritti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione, inoltre deduceva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'assoluta infondatezza sia in punto di fatto che di diritto, instando per il rigetto. In ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la per essere da essa manlevata in caso di soccombenza, in virtù di Controparte_2 polizza per la responsabilità civile verso terzi tra essi intercorrente.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della citata Compagnia Assicuratrice, questa si costituiva in giudizio eccependo la inoperatività della polizza per non avere il contraente
, in sede di sottoscrizione della medesima, dichiarato la presenza nell'edificio CP_1 condominiale oggetto del contratto di un esercizio commerciale con sottostante deposito merci, ma avendo solamente assunto che l'edificio constasse di civili abitazioni, uffici, studi professionali e box auto. Sicchè, a suo dire, poiché l'attrice avrebbe subito danni a merci stivate in un box auto e non in un locale deposito, in violazione anche del regolamento condominiale, come dedotto pure dallo stesso , il rischio non poteva ritenersi coperto. Eccepiva, infine, anche l'inopponibilità CP_1 ad essa delle risultanze peritali dell'ATP svolto unicamente tra essa attrice ed il Condominio ed al quale non era stata chiamata a partecipare.
Veniva ammessa prova per testi all'esito della quale veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del 10.06.2025 nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 20.06.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Preliminarmente, va osservato che la domanda è ammissibile essendo stata preceduta da regolare costituzione in mora del convenuto ed è, altresì, procedibile essendo stata preceduta CP_1 dallo svolgimento della procedura obbligatoria di mediazione, condizione soddisfatta anche ai fini della proponibilità della svolta chiamata in causa della da parte del Condominio, seppure CP_2 in corso di causa, ed entrambe senza esito alcuno.
Sempre, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto . Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, CP_1 individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non si può dire realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Giova ancora premettere che non v'è specifica contestazione che tra la chiusura dell'esercizio commerciale attoreo di sabato sera 25 gennaio 2014 e la riapertura del lunedì mattino immediatamente successivo, a causa della rottura del manicotto antincendio condominiale, si verificavano infiltrazioni d'acqua che interessavano il locale deposito della società attrice.
In ordine, invece, alla inopponibilità dello svolto ATP, sollevata dalla terza chiamata per non avervi ad esso partecipato, giova osservare che la Suprema Corte si è espressa nel senso che “… la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletata ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è, pur se privo di ogni efficacia di prova privilegiata in tale giudizio, pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile, potendo trarre il giudice elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo: ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.” (Cass. Civ. 13229/2015) e che “… la parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione ……. giacchè la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio ….”
(Cass. Civ. 8459/2020).
Sicchè, alla luce dei richiamati principi, non può parlarsi genericamente di inopponibilità dell' ATP a chi non sia stato chiamato a parteciparvi, laddove questi nel successivo giudizio di merito abbia poi avuto piena possibilità di prendere posizione, argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze avendo mantenuto, viceversa, un atteggiamento processuale meramente passivo limitandosi ad eccepire la propria estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità di esso nei suoi confronti.
Non v'è dubbio che nel caso di specie la terza chiamata si sia limitata ad eccepire la sola mera inopponibilità ad essa dello svolto ATP, per non avervi partecipato, ma alcun mezzo di prova ha richiesto per confutarne le conclusioni.
Giova, infine, osservare, in ordine alla sollevata carenza di legittimazione attiva dell'attrice, locataria del locale deposito, in ordine ai danni all'immobile in conseguenza delle infiltrazioni, che è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato il riconoscimento in capo al conduttore del diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata e, quindi, il riconoscimento, in applicazione dell'art. 1585, comma 2, c.c., di una autonoma legittimazione ad esperire azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. Civ. 17881/2011).
In particolare, per quanto riguarda i danni da infiltrazioni provenienti da terzi e, più nello specifico, da parte comuni condominiali, occorre premettere che il di un edificio, quale custode CP_1 dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Allorquando ci si trovi dinanzi alla condizione che i danni da infiltrazioni riguardano una porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, concessa in locazione, occorre premettere che tra le obbligazioni gravanti sul locatore, il n.3) dell'art. 1575 c.c. garantisce il pacifico godimento della cosa locata durante il rapporto negoziale.
Il successivo art. 1585 c.c. disciplina la garanzia per molestie gravante sul locatore specificando che questi, mentre è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima, non è tenuto, invece, a garantirlo dalle molestie dei terzi che non pretendono di avere diritti.
Ciò precisato, l'ipotesi delle infiltrazioni rientra nella c.d. molestia di fatto che colpisce il conduttore indipendentemente dalla sua posizione soggettiva, nel senso che essa si verifica allorchè il terzo pregiudica il godimento del conduttore, pur senza contestare il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso cui essa è destinata (Cass. Civ. n. 1693/2010; Cass. Civ. 12220/2003).
Conseguentemente, la citata norma, l'art. 1585 c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (c.d. molestia di fatto). Tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso e, quindi, anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi, invece, escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti (Cass. Civ. 24805/2005; Trib. Genova 06.06.2017), agendo il conduttore non a tutela dell'immobile ma del suo diritto ad avere un'abitazione salubre e decorosa.
Sicchè, in conclusione, il conduttore ha il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata ed, in particolare, qualora nell'immobile locato si verifichino infiltrazioni d'acqua, esso gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. Civ. 8466/2020; Cass. Civ. 17881/2011).
Conseguentemente, la sollevata eccezione in proposito è destituita di fondamento.
Svolte tali brevi considerazioni in diritto, va osservato in ordine ai fatti lamentati che questo giudice, alla luce delle posizioni assunte dalle parti, della non contestazione in ordine alla causa delle infiltrazioni, degli esiti della prova testimoniale e della documentazione tutta prodotta, ritiene di poter far proprie e condividere, in quanto sufficientemente confortate e motivate sul piano tecnico- ricostruttivo, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nello svolto ATP il quale, accertato che “… nella giornata del 26 gennaio 2014 (ovvero tra la chiusura serale del sabato del 25.01.2014 e la riapertura mattutina del medesimo esercizio del 27.01.2014) la rottura del manicotto … (ovvero della “… tubazione antincendio, a servizio del fabbricato di , collegata alla condotta Controparte_1 CP_ principale del …. che … corre interrata lungo la zona sottostante il Controparte_4 marciapiede prospiciente le vetrine dell'esercizio commerciale.”) … in prossimità della saracinesca della prima vetrina del negozio … ha provocato la fuoriuscita d'acqua che ha determinato infiltrazioni
d'acqua nel locale confinante con il marciapiede, ovvero il deposito oggetto di accertamento …., in particolare lungo la parete perimetrale … .”, è pervenuto alla conclusione che “Per quanto visionato ed in relazione ai sopralluoghi eseguiti è giudizio dello scrivente C.T.U. che la causa delle infiltrazioni
d'acqua nel deposito sia stata la rottura del manicotto antincendio: ciò è confermato, nella documentazione agli atti, da entrambe le parti costituite.”.
In ordine alle opere da eseguirsi per il ripristino dell'immobile danneggiato, il CTU si è espresso nel senso che “… si deve considerare che il danno è limitato ad una porzione della parete perimetrale confinante con il marciapiede di e che i locali interessati sono in un notevole stato di CP_1 degrado … .”
Sicchè, quantificato il costo delle opere a farsi per il ripristino dello stato dei luoghi in € 2.602,32, oltre IVA di legge al 10% per un totale di € 2.862,55 come da computo metrico estimativo agli atti,
l'ausiliario ha dedotto che esse “… devono essere decurtate del 50%, secondo una stima conservativa, per tener conto delle condizioni di vetustà dei locali, ai fini qualitativi e manutentivi, come rilevato negli accessi …: le lavorazioni sono quelle indicate alle voci nn. 5 (€ 995.21), 6 (€
412.25), 7 (e 109,47) e 8 (€ 344,91) dell'allegato computo metrico per cui l'importo dovrà essere ridotto di € 1.861,84 *50% = € 930,92.” pervenendo alla conclusione “Per cui il costo ammissibile per la messa in pristino del locale è di € 2.862,55 - € 930,92 = € 1.931,63.”.
L'attrice ha, inoltre, lamentato anche danni alle merci (prevalentemente profumi e prodotti da profumeria) depositate nel locale de quo, per le quali l'ausiliario, per la quantificazione del costo di quelli divenuti inutilizzabili, ha individuato “… se trattasi di “tester”, se riporta la dicitura “not for sale” e/o factice, se “senza scatolo” e/o “senza tappo”, la conseguente quantità di quelle rilevate con esclusione di quelle con dicitura “tester” e/o “not for sale” e/o “factice”; la quantità di quelle rilevate con esclusione di quelle con dicitura “tester”; la provenienza della società venditrice con
l'indicazione della fattura di vendita del prodotto ed il riferimento dell'articolo in fattura, il costo unitario del singolo prodotto, il costo unitario scontato del singolo prodotto, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione “tester” e/o “not for sale” e/o “factice”, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione di “tester” e/o “factice”, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione di “tester”.”; chiarendo che per “tester”
s'intendono prodotti di campionario gratuiti “… che le aziende produttrici inviano alle profumerie e che queste adoperano per permettere al potenziale acquirente di testare personalmente il prodotto: si tratta di profumi originali, nuovi e contenenti la stessa quantità e la stessa concentrazione di fragranza del prodotto di vendita ma privi delle scatole di design e/o degli eleganti cappucci.”; per
“factice” s'intende “… un flacone decorazione simulato nel settore profumi: le bottiglie di profumo non sono riempite con il profumo stesso ma con un liquido sostitutivo che corrisponde al colore delle bottiglie originali.”; infine, per “not for sale” s'intendono quei prodotti cellofanati e blisterati per i quali è “vietata la vendita” anche se “… regolarmente esposti e venduti …”; per pervenire alla quantificazione del costo complessivo dei materiali inutilizzabili, 1) detraendo i prodotti tester, in € 7.800,77 oltre IVA;
2) detraendo anche i prodotti factice, in € 6.485, 04 oltre IVA;
3) detraendo anche i prodotti not for sale, in € 5.665,51.
Pertanto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_1 produzione dei danni lamentati dall'attrice, per omessa custodia e manutenzione di beni e/o impianti condominiali (nella specie, manicotto antincendio) ex art. 2051 c.c., condanna esso al risarcimento dei danni dall'attrice subiti e che vanno quantificati: 1) in € 1.931,68 per CP_1 la messa in pristino del locale;
2) in € 6.485,04 per i materiali inutilizzabili, al netto dei prodotti tester – gratuiti – e di quelli factice – decorativi, per le motivazioni appena sopra espresse dal CTU e condivise da questo giudice;
per un complessivo importo di € 8.416,72 sul quale saranno dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo essendo stato determinato all'attualità.
A questo punto va esaminata la domanda di manleva sollevata dal nei confronti della CP_1 in relazione alla polizza tra essi intercorrente n. X98284460-01 per la quale Controparte_5 quest'ultima ha invocato l'inefficacia e/o l'inoperatività non avendo il Condominio, in sede di stipula, indicato la presenza, nel fabbricato garantito, di un esercizio commerciale con un deposito ma solamente di abitazioni civili, uffici e studi professionali ovvero box auto in palese violazione dell'art. 1 delle condizioni generali che, alla stregua degli artt. 1892 e 1894 c.c., prevede che l'assicuratore possa rifiutare l'indennizzo se l'omessa indicazione di determinate circostanze non abbia consentito una corretta valutazione del rischio da garantirsi, come nel caso di specie lamentato dalla terza chiamata.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, alcuna prova ha la Compagnia assicuratrice fornito che l'assicurato avrebbe agito con dolo o con colpa grave, fornendo dichiarazioni inesatte tali che l'assicuratore, a sua volta, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Come alcuna prova ha essa fornito circa la maggiore alea del contratto che non può, certo, dedursi in via di presunzione dalla sola circostanza, per il vero assolutamente irrilevante, di aver prestato garanzia per danni rispetto ad un locale adibito a ricovero di automezzo piuttosto che a deposito merci.
Come non sono emersi elementi, neppure in via indiziaria, tali da far ritenere che, in sede di stipula del contratto, se l'assicuratore fosse stato edotto della presenza di un esercizio commerciale con relativo deposito, avrebbe comunque concluso il contratto ma con la pattuizione di un premio diverso e sicuramente maggiore di quello convenuto, né alcuna prova ha esso fornito in tal senso, né alcuna prova ha fornito circa la reticenza o la inesattezza delle dichiarazioni rese dall'assicurato e della conseguente sua colpa grave, unico elemento, insieme al dolo che, laddove accertati, sono causa di annullamento del contratto o del legittimo rifiuto dell'assicuratore di pagare la somma assicurata.
Invero, proprio dal contratto di polizza intercorrente tra le parti e prodotto proprio dall'Istituto assicuratore, alla voce “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE” si legge testualmente: Il fabbricato è adibito in misura superiore al 50% ad abitazioni civili, uffici, studi professionali o usi simili oppure per la sua totalità a box privati per auto”, con la ovvia conseguenza che non risponde al vero, nè tantomeno risulta provato in diverso altro modo, quanto assunto dalla Compagnia secondo cui il contraente – il – “… non dichiarava, con evidente reticenza, la presenza di un esercizio CP_1 commerciale con depositi di merce, ma assumeva che il fabbricato fosse constato solamente di abitazioni civili, uffici e studi professionali ovvero box auto … “.
Altrettanto priva di fondamento è l'ulteriore assunto, sempre sollevato dalla terza chiamata, di un utilizzo del locale de quo contra legem, venendo sfruttato come deposito un box auto, e in violazione del regolamento condominiale.
Ebbene, sul punto, a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sono preclusioni allo sfruttamento di un immobile per uso commerciale per quanto accatastato quale box a condizione che l'utilizzo sia lecito (Cass. Civ. 14671/2014), nel caso di specie va sottolineato che nessuna dimostrazione è stata data o soltanto fornita che eventuali limitazioni delle facoltà d'uso siano state efficacemente imposte e accettate da un valido e vincolante regolamento condominiale, del resto neppure prodotto agli atti di causa.
Sicchè, la domanda di manleva va accolta ed il convenuto deve essere tenuto indenne CP_1 da essa Compagnia di tutte le somme che sarà tenuto a versare in favore dell'attrice, Parte_2 in accoglimento della presente domanda.
In ordine al governo delle spese va osservato che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come in dispositivo comprendendo anche quelle relative all'ATP.
Vanno, inoltre, poste a carico di parte soccombente, sia le spese della CTU svolta in sede di ATP quanto quelle richieste dall'attrice e corrisposte all'Ing. per la consulenza di parte e Persona_1 di cui alle fatture in atti.
A tale ultimo proposito, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento a carico del soccombente delle spese di CTP sopportate dalla controparte vittoriosa, sulla considerazione che esse sono da considerarsi spese processuali necessarie. Tuttavia, l'accoglimento della relativa domanda di rimborso soggiace, sia alla dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta o che quantomeno sia stata assunta l'obbligazione al pagamento, sia alla valutazione del giudicante che può escluderla se ritenuta eccessiva o non necessaria ai sensi dell'art. 92, comma 1, cpc.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “… le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.92 cod. proc. civ. …” (Cass. Civ. Sez. Unite 16990/2017), principio richiamato e ribadito anche dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 26729 del 15.10.2024.
Vanno rigettate tutte le altre domande comunque formulate dall'attrice con la domanda introduttiva in quanto sfornite di prova.
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto le fatture rilasciata dal proprio consulente di parte per l'attività dallo stesso svolta a suo favore, sia per la perizia posta a base della domanda giudiziale, sia per l'attività svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per un importo di € 1.603,20, importo che si reputa congruo ed al cui rimborso in suo favore, il convenuto va condannato al CP_1 pagamento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dei CP_1 danni subiti dall'attrice, accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna esso in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della società in persona del legale rapp.te p.t., della complessiva Parte_1 somma di € 8.416,72 a titolo di risarcimento danni per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2) Condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano in: 1) per la fase dell'ATP, in € 3.689,73 (di cui €
1.686,53 per CTU ed € 1.603,20 per CTP) per spese ed € 1.500,00 per competenze professionali oltre
Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
2) per la presente fase, in € 270,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovuta;
con attribuzione in favore dell'Avv. Roberto Marsilia per dichiarata anticipazione.
3) Accoglie la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, la condanna a tenere indenne Controparte_2 esso di tutte le somme che esso Condominio sarà tenuto a versare in favore dell'attrice, CP_1 in accoglimento della presente domanda.
4) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del in Napoli delle spese di giudizio che si liquidano in € 50,00 Controparte_1 per spese ed € 2.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come legge e se dovute.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 4128//2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli alla via Michelangelo da Parte_1
Caravaggio n. 89, Codice Fiscale , elett.ta dom.ta in Napoli alla via Salita Scudillo n. 20 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Roberto Marsilia dal quale è rapp.ta e difesa per procura in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E
in persona dell'Amministratore p.t. suo legale Controparte_1 rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Giuseppe Marrone, elett.te dom.to in Napoli alla via Alfonso
D'Avalos n. 24 presso lo studio dell'Avv. Alfonso Vigliotti, per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione – CONVENUTO –
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Bologna alla via Controparte_2
Stalingrado n. 45 Partita IVA , elett.te dom.ta in Napoli alla via Parco Margherita n. 33 P.IVA_2 presso lo studio dell'Avv. Gianluca Tisci dal quale è rapp.ta e difesa per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta – CHIAMATA IN CAUSA -
Conclusioni: come da verbale del 10.06.2025.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio il Parte_1
in Napoli per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti Controparte_1
a seguito di infiltrazioni d'acqua che avevano allagato il locale deposito, sito nel predetto
, provocando il danneggiamento sia del locale medesimo che dei prodotti ivi CP_1 immagazzinati. Deduceva, infatti, di essere conduttrice, in virtù di contratto di locazione commerciale, dei locali siti nel citato Condominio alla via Arenaccia nn. 130/136A, adibiti alla vendita al pubblico di profumi, cosmetici, prodotti di bellezza e per l'igiene, nonché di un sottostante locale adibito a deposito merci. Lamentava che nel periodo tra il 25 gennaio ed il 27 gennaio 2014, all'apertura dell'esercizio commerciale, l'amministratore della società in uno a suo personale constatavano che il locale deposito era stato interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti, a loro dire, da tubazioni condominiali, e più precisamente, a causa della rottura del manicotto antincendio, come accertato anche in sede di ATP, che avevano danneggiato tanto le mura del locale medesimo che la merce ivi risposta e che anche a seguito di alcuni sopralluoghi con l'amministratore condominiale per la constatazione dei danni ed una formale richiesta di risarcimento danni, non si addiveniva tuttavia ad una bonaria definizione, sicchè inoltrato l'invito alla negoziazione assistita, rimasto inevaso, instaurava l'odierno giudizio per la tutala dei propri diritti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto il quale, CP_1 preliminarmente, eccepiva la nullità della citazione, inoltre deduceva la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità della domanda e, nel merito, l'assoluta infondatezza sia in punto di fatto che di diritto, instando per il rigetto. In ogni caso, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la per essere da essa manlevata in caso di soccombenza, in virtù di Controparte_2 polizza per la responsabilità civile verso terzi tra essi intercorrente.
Instauratosi il contraddittorio anche nei confronti della citata Compagnia Assicuratrice, questa si costituiva in giudizio eccependo la inoperatività della polizza per non avere il contraente
, in sede di sottoscrizione della medesima, dichiarato la presenza nell'edificio CP_1 condominiale oggetto del contratto di un esercizio commerciale con sottostante deposito merci, ma avendo solamente assunto che l'edificio constasse di civili abitazioni, uffici, studi professionali e box auto. Sicchè, a suo dire, poiché l'attrice avrebbe subito danni a merci stivate in un box auto e non in un locale deposito, in violazione anche del regolamento condominiale, come dedotto pure dallo stesso , il rischio non poteva ritenersi coperto. Eccepiva, infine, anche l'inopponibilità CP_1 ad essa delle risultanze peritali dell'ATP svolto unicamente tra essa attrice ed il Condominio ed al quale non era stata chiamata a partecipare.
Veniva ammessa prova per testi all'esito della quale veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni, rese le quali all'udienza del 10.06.2025 nella modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, con provvedimento del 20.06.2025 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti di quanto appresso.
Preliminarmente, va osservato che la domanda è ammissibile essendo stata preceduta da regolare costituzione in mora del convenuto ed è, altresì, procedibile essendo stata preceduta CP_1 dallo svolgimento della procedura obbligatoria di mediazione, condizione soddisfatta anche ai fini della proponibilità della svolta chiamata in causa della da parte del Condominio, seppure CP_2 in corso di causa, ed entrambe senza esito alcuno.
Sempre, preliminarmente, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto . Infatti, nell'atto introduttivo del giudizio risultano, senza dubbio, CP_1 individuabili tutti i requisiti richiesti, a pena di nullità, dall'art. 164 cpc ed, in particolare, appare precisamente determinato l'oggetto della domanda di risarcimento danni nonché chiaramente esposti i fatti posti a fondamento della stessa, con la conseguenza che non si può dire realizzata alcuna violazione del diritto di difesa della parte convenuta la cui costituzione in giudizio, tuttavia, sebbene con gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 3 della citata norma, sana in ogni caso i vizi della citazione.
Giova ancora premettere che non v'è specifica contestazione che tra la chiusura dell'esercizio commerciale attoreo di sabato sera 25 gennaio 2014 e la riapertura del lunedì mattino immediatamente successivo, a causa della rottura del manicotto antincendio condominiale, si verificavano infiltrazioni d'acqua che interessavano il locale deposito della società attrice.
In ordine, invece, alla inopponibilità dello svolto ATP, sollevata dalla terza chiamata per non avervi ad esso partecipato, giova osservare che la Suprema Corte si è espressa nel senso che “… la relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo espletata ante causam è un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito ed è, pur se privo di ogni efficacia di prova privilegiata in tale giudizio, pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile, potendo trarre il giudice elementi di prova, anche se ad esso partecipino soggetti che non sono stati presenti nel procedimento di accertamento preventivo: ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo.” (Cass. Civ. 13229/2015) e che “… la parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell'accertamento tecnico ante causam, non può disinteressarsene per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione ……. giacchè la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio ….”
(Cass. Civ. 8459/2020).
Sicchè, alla luce dei richiamati principi, non può parlarsi genericamente di inopponibilità dell' ATP a chi non sia stato chiamato a parteciparvi, laddove questi nel successivo giudizio di merito abbia poi avuto piena possibilità di prendere posizione, argomentare ed indicare mezzi di prova atti a confutarne le risultanze avendo mantenuto, viceversa, un atteggiamento processuale meramente passivo limitandosi ad eccepire la propria estraneità all'accertamento tecnico preventivo ante causam e la conseguente inopponibilità di esso nei suoi confronti.
Non v'è dubbio che nel caso di specie la terza chiamata si sia limitata ad eccepire la sola mera inopponibilità ad essa dello svolto ATP, per non avervi partecipato, ma alcun mezzo di prova ha richiesto per confutarne le conclusioni.
Giova, infine, osservare, in ordine alla sollevata carenza di legittimazione attiva dell'attrice, locataria del locale deposito, in ordine ai danni all'immobile in conseguenza delle infiltrazioni, che è orientamento giurisprudenziale ormai consolidato il riconoscimento in capo al conduttore del diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata e, quindi, il riconoscimento, in applicazione dell'art. 1585, comma 2, c.c., di una autonoma legittimazione ad esperire azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. Civ. 17881/2011).
In particolare, per quanto riguarda i danni da infiltrazioni provenienti da terzi e, più nello specifico, da parte comuni condominiali, occorre premettere che il di un edificio, quale custode CP_1 dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure affinchè le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni da questi cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini.
Allorquando ci si trovi dinanzi alla condizione che i danni da infiltrazioni riguardano una porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, concessa in locazione, occorre premettere che tra le obbligazioni gravanti sul locatore, il n.3) dell'art. 1575 c.c. garantisce il pacifico godimento della cosa locata durante il rapporto negoziale.
Il successivo art. 1585 c.c. disciplina la garanzia per molestie gravante sul locatore specificando che questi, mentre è tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima, non è tenuto, invece, a garantirlo dalle molestie dei terzi che non pretendono di avere diritti.
Ciò precisato, l'ipotesi delle infiltrazioni rientra nella c.d. molestia di fatto che colpisce il conduttore indipendentemente dalla sua posizione soggettiva, nel senso che essa si verifica allorchè il terzo pregiudica il godimento del conduttore, pur senza contestare il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso cui essa è destinata (Cass. Civ. n. 1693/2010; Cass. Civ. 12220/2003).
Conseguentemente, la citata norma, l'art. 1585 c.c., attribuisce al conduttore la legittimazione ad agire contro i terzi che arrechino pregiudizio al godimento dell'immobile (c.d. molestia di fatto). Tale legittimazione non riguarda soltanto i danni causati agli arredi o mobili di proprietà del conduttore, ma si estende a tutto ciò che sia oggetto del godimento stesso e, quindi, anche alle strutture murarie dell'appartamento che siano state danneggiate dal fatto illecito del terzo, dovendosi, invece, escludere la configurabilità di una responsabilità e di un obbligo di garanzia del locatore per gli stessi fatti (Cass. Civ. 24805/2005; Trib. Genova 06.06.2017), agendo il conduttore non a tutela dell'immobile ma del suo diritto ad avere un'abitazione salubre e decorosa.
Sicchè, in conclusione, il conduttore ha il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata ed, in particolare, qualora nell'immobile locato si verifichino infiltrazioni d'acqua, esso gode di un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno (Cass. Civ. 8466/2020; Cass. Civ. 17881/2011).
Conseguentemente, la sollevata eccezione in proposito è destituita di fondamento.
Svolte tali brevi considerazioni in diritto, va osservato in ordine ai fatti lamentati che questo giudice, alla luce delle posizioni assunte dalle parti, della non contestazione in ordine alla causa delle infiltrazioni, degli esiti della prova testimoniale e della documentazione tutta prodotta, ritiene di poter far proprie e condividere, in quanto sufficientemente confortate e motivate sul piano tecnico- ricostruttivo, le conclusioni cui è pervenuto il CTU nello svolto ATP il quale, accertato che “… nella giornata del 26 gennaio 2014 (ovvero tra la chiusura serale del sabato del 25.01.2014 e la riapertura mattutina del medesimo esercizio del 27.01.2014) la rottura del manicotto … (ovvero della “… tubazione antincendio, a servizio del fabbricato di , collegata alla condotta Controparte_1 CP_ principale del …. che … corre interrata lungo la zona sottostante il Controparte_4 marciapiede prospiciente le vetrine dell'esercizio commerciale.”) … in prossimità della saracinesca della prima vetrina del negozio … ha provocato la fuoriuscita d'acqua che ha determinato infiltrazioni
d'acqua nel locale confinante con il marciapiede, ovvero il deposito oggetto di accertamento …., in particolare lungo la parete perimetrale … .”, è pervenuto alla conclusione che “Per quanto visionato ed in relazione ai sopralluoghi eseguiti è giudizio dello scrivente C.T.U. che la causa delle infiltrazioni
d'acqua nel deposito sia stata la rottura del manicotto antincendio: ciò è confermato, nella documentazione agli atti, da entrambe le parti costituite.”.
In ordine alle opere da eseguirsi per il ripristino dell'immobile danneggiato, il CTU si è espresso nel senso che “… si deve considerare che il danno è limitato ad una porzione della parete perimetrale confinante con il marciapiede di e che i locali interessati sono in un notevole stato di CP_1 degrado … .”
Sicchè, quantificato il costo delle opere a farsi per il ripristino dello stato dei luoghi in € 2.602,32, oltre IVA di legge al 10% per un totale di € 2.862,55 come da computo metrico estimativo agli atti,
l'ausiliario ha dedotto che esse “… devono essere decurtate del 50%, secondo una stima conservativa, per tener conto delle condizioni di vetustà dei locali, ai fini qualitativi e manutentivi, come rilevato negli accessi …: le lavorazioni sono quelle indicate alle voci nn. 5 (€ 995.21), 6 (€
412.25), 7 (e 109,47) e 8 (€ 344,91) dell'allegato computo metrico per cui l'importo dovrà essere ridotto di € 1.861,84 *50% = € 930,92.” pervenendo alla conclusione “Per cui il costo ammissibile per la messa in pristino del locale è di € 2.862,55 - € 930,92 = € 1.931,63.”.
L'attrice ha, inoltre, lamentato anche danni alle merci (prevalentemente profumi e prodotti da profumeria) depositate nel locale de quo, per le quali l'ausiliario, per la quantificazione del costo di quelli divenuti inutilizzabili, ha individuato “… se trattasi di “tester”, se riporta la dicitura “not for sale” e/o factice, se “senza scatolo” e/o “senza tappo”, la conseguente quantità di quelle rilevate con esclusione di quelle con dicitura “tester” e/o “not for sale” e/o “factice”; la quantità di quelle rilevate con esclusione di quelle con dicitura “tester”; la provenienza della società venditrice con
l'indicazione della fattura di vendita del prodotto ed il riferimento dell'articolo in fattura, il costo unitario del singolo prodotto, il costo unitario scontato del singolo prodotto, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione “tester” e/o “not for sale” e/o “factice”, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione di “tester” e/o “factice”, il costo complessivo dei prodotti rilevati della medesima tipologia escludendo quelli con l'indicazione di “tester”.”; chiarendo che per “tester”
s'intendono prodotti di campionario gratuiti “… che le aziende produttrici inviano alle profumerie e che queste adoperano per permettere al potenziale acquirente di testare personalmente il prodotto: si tratta di profumi originali, nuovi e contenenti la stessa quantità e la stessa concentrazione di fragranza del prodotto di vendita ma privi delle scatole di design e/o degli eleganti cappucci.”; per
“factice” s'intende “… un flacone decorazione simulato nel settore profumi: le bottiglie di profumo non sono riempite con il profumo stesso ma con un liquido sostitutivo che corrisponde al colore delle bottiglie originali.”; infine, per “not for sale” s'intendono quei prodotti cellofanati e blisterati per i quali è “vietata la vendita” anche se “… regolarmente esposti e venduti …”; per pervenire alla quantificazione del costo complessivo dei materiali inutilizzabili, 1) detraendo i prodotti tester, in € 7.800,77 oltre IVA;
2) detraendo anche i prodotti factice, in € 6.485, 04 oltre IVA;
3) detraendo anche i prodotti not for sale, in € 5.665,51.
Pertanto, previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto nella CP_1 produzione dei danni lamentati dall'attrice, per omessa custodia e manutenzione di beni e/o impianti condominiali (nella specie, manicotto antincendio) ex art. 2051 c.c., condanna esso al risarcimento dei danni dall'attrice subiti e che vanno quantificati: 1) in € 1.931,68 per CP_1 la messa in pristino del locale;
2) in € 6.485,04 per i materiali inutilizzabili, al netto dei prodotti tester – gratuiti – e di quelli factice – decorativi, per le motivazioni appena sopra espresse dal CTU e condivise da questo giudice;
per un complessivo importo di € 8.416,72 sul quale saranno dovuti i soli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo essendo stato determinato all'attualità.
A questo punto va esaminata la domanda di manleva sollevata dal nei confronti della CP_1 in relazione alla polizza tra essi intercorrente n. X98284460-01 per la quale Controparte_5 quest'ultima ha invocato l'inefficacia e/o l'inoperatività non avendo il Condominio, in sede di stipula, indicato la presenza, nel fabbricato garantito, di un esercizio commerciale con un deposito ma solamente di abitazioni civili, uffici e studi professionali ovvero box auto in palese violazione dell'art. 1 delle condizioni generali che, alla stregua degli artt. 1892 e 1894 c.c., prevede che l'assicuratore possa rifiutare l'indennizzo se l'omessa indicazione di determinate circostanze non abbia consentito una corretta valutazione del rischio da garantirsi, come nel caso di specie lamentato dalla terza chiamata.
Nella vicenda che ci occupa, tuttavia, alcuna prova ha la Compagnia assicuratrice fornito che l'assicurato avrebbe agito con dolo o con colpa grave, fornendo dichiarazioni inesatte tali che l'assicuratore, a sua volta, non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose. Come alcuna prova ha essa fornito circa la maggiore alea del contratto che non può, certo, dedursi in via di presunzione dalla sola circostanza, per il vero assolutamente irrilevante, di aver prestato garanzia per danni rispetto ad un locale adibito a ricovero di automezzo piuttosto che a deposito merci.
Come non sono emersi elementi, neppure in via indiziaria, tali da far ritenere che, in sede di stipula del contratto, se l'assicuratore fosse stato edotto della presenza di un esercizio commerciale con relativo deposito, avrebbe comunque concluso il contratto ma con la pattuizione di un premio diverso e sicuramente maggiore di quello convenuto, né alcuna prova ha esso fornito in tal senso, né alcuna prova ha fornito circa la reticenza o la inesattezza delle dichiarazioni rese dall'assicurato e della conseguente sua colpa grave, unico elemento, insieme al dolo che, laddove accertati, sono causa di annullamento del contratto o del legittimo rifiuto dell'assicuratore di pagare la somma assicurata.
Invero, proprio dal contratto di polizza intercorrente tra le parti e prodotto proprio dall'Istituto assicuratore, alla voce “DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE” si legge testualmente: Il fabbricato è adibito in misura superiore al 50% ad abitazioni civili, uffici, studi professionali o usi simili oppure per la sua totalità a box privati per auto”, con la ovvia conseguenza che non risponde al vero, nè tantomeno risulta provato in diverso altro modo, quanto assunto dalla Compagnia secondo cui il contraente – il – “… non dichiarava, con evidente reticenza, la presenza di un esercizio CP_1 commerciale con depositi di merce, ma assumeva che il fabbricato fosse constato solamente di abitazioni civili, uffici e studi professionali ovvero box auto … “.
Altrettanto priva di fondamento è l'ulteriore assunto, sempre sollevato dalla terza chiamata, di un utilizzo del locale de quo contra legem, venendo sfruttato come deposito un box auto, e in violazione del regolamento condominiale.
Ebbene, sul punto, a prescindere dalla considerazione che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che non vi sono preclusioni allo sfruttamento di un immobile per uso commerciale per quanto accatastato quale box a condizione che l'utilizzo sia lecito (Cass. Civ. 14671/2014), nel caso di specie va sottolineato che nessuna dimostrazione è stata data o soltanto fornita che eventuali limitazioni delle facoltà d'uso siano state efficacemente imposte e accettate da un valido e vincolante regolamento condominiale, del resto neppure prodotto agli atti di causa.
Sicchè, la domanda di manleva va accolta ed il convenuto deve essere tenuto indenne CP_1 da essa Compagnia di tutte le somme che sarà tenuto a versare in favore dell'attrice, Parte_2 in accoglimento della presente domanda.
In ordine al governo delle spese va osservato che esse seguono la soccombenza e vanno liquidate, in applicazione dello scaglione di valore di cui al D.M. di riferimento, come in dispositivo comprendendo anche quelle relative all'ATP.
Vanno, inoltre, poste a carico di parte soccombente, sia le spese della CTU svolta in sede di ATP quanto quelle richieste dall'attrice e corrisposte all'Ing. per la consulenza di parte e Persona_1 di cui alle fatture in atti.
A tale ultimo proposito, è ormai pacifico l'orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento a carico del soccombente delle spese di CTP sopportate dalla controparte vittoriosa, sulla considerazione che esse sono da considerarsi spese processuali necessarie. Tuttavia, l'accoglimento della relativa domanda di rimborso soggiace, sia alla dimostrazione dell'effettività della spesa sostenuta o che quantomeno sia stata assunta l'obbligazione al pagamento, sia alla valutazione del giudicante che può escluderla se ritenuta eccessiva o non necessaria ai sensi dell'art. 92, comma 1, cpc.
In proposito le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che “… le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art.92 cod. proc. civ. …” (Cass. Civ. Sez. Unite 16990/2017), principio richiamato e ribadito anche dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 26729 del 15.10.2024.
Vanno rigettate tutte le altre domande comunque formulate dall'attrice con la domanda introduttiva in quanto sfornite di prova.
Nel caso di specie, l'attrice ha prodotto le fatture rilasciata dal proprio consulente di parte per l'attività dallo stesso svolta a suo favore, sia per la perizia posta a base della domanda giudiziale, sia per l'attività svolta in sede di consulenza tecnica d'ufficio, per un importo di € 1.603,20, importo che si reputa congruo ed al cui rimborso in suo favore, il convenuto va condannato al CP_1 pagamento.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in composizione monocratica, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Previa dichiarazione di esclusiva responsabilità del convenuto nella produzione dei CP_1 danni subiti dall'attrice, accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna esso in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento in favore della società in persona del legale rapp.te p.t., della complessiva Parte_1 somma di € 8.416,72 a titolo di risarcimento danni per le causali e gli importi analiticamente indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo. 2) Condanna il in persona dell'amministratore p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese processuali che si liquidano in: 1) per la fase dell'ATP, in € 3.689,73 (di cui €
1.686,53 per CTU ed € 1.603,20 per CTP) per spese ed € 1.500,00 per competenze professionali oltre
Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovute;
2) per la presente fase, in € 270,00 per spese ed € 2.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come per legge e se dovuta;
con attribuzione in favore dell'Avv. Roberto Marsilia per dichiarata anticipazione.
3) Accoglie la domanda di manleva svolta dal convenuto nei confronti della CP_1 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., e, per l'effetto, la condanna a tenere indenne Controparte_2 esso di tutte le somme che esso Condominio sarà tenuto a versare in favore dell'attrice, CP_1 in accoglimento della presente domanda.
4) Condanna la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore Controparte_2 del in Napoli delle spese di giudizio che si liquidano in € 50,00 Controparte_1 per spese ed € 2.000,00 per competenze professionali oltre Spese Generali, IVA e CPA come legge e se dovute.
Così deciso in Napoli il 14.11.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano