Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1982, n. 884
Articolo 1
Versione
18 dicembre 1982
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' allo scambio di note stesso.

Entrata in vigore il 18 dicembre 1982