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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/11/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 3228/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice AT AN,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
AN
PARTE OPPONENTE
CONTRO
[C.F. ] e per essa con l'avv. DE CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
BENEDETTI DANTE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte qui riportate
Per l'opponente
“l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Dichiarare nullo, inefficace ed inesigibile l'atto di precetto notificato alla sig.ra , Pt_1 perché gravemente viziato e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dalla legge;
2. Accertare la carenza di prova della titolarità del credito in capo a con Controparte_1 conseguente difetto di legittimazione attiva;
3. Dichiarare la mancanza di legittimazione di a notificare e porre in Controparte_2 essere atti esecutivi, stante la sua qualità di mero service privo di poteri processuali in sede giudiziale.
In via gradata e meramente subordinata:
1. Determinare l'ammontare del debito residuo nella misura effettivamente congrua e documentata con riduzione dell'importo precettato e conseguente limitazione dell'azione esecutiva.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*
Per l'opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
- rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge della doppia fase di giudizio.”
*
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto notificatole il 24.04.2024 con cui le aveva CP_1 precettato il versamento dell'importo complessivo di € 114.872,13 (comprensivo di capitale spese ed interessi) in conseguenza del mancato versamento delle rate del mutuo fondiario sottoscritto in data 15.10.2008 con Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva quanto segue:
i. l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme indicate sul quale fondare la richiesta di pagamento di somme, non trovando le
2 somme pretese alcun riferimento in un titolo esecutivo e non avendo la controparte nemmeno esplicitato il conteggio;
ii. il difetto di prova della titolarità del credito non avendo l'opposta provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includevano anche il credito vantato nei propri confronti iii. l'erronea quantificazione delle somme indicate in precetto in quanto i pagamenti erano stati regolari dalla data di stipulazione del mutuo sino alla fine dell'anno 2020 e stante “la differenza tra il TAEG dichiarato dall'intermediario e il TAEG reale desumibile dal contratto e dalle condizioni praticate” come verificato dal proprio consulente nella perizia effettuata. Il TAEG/ISC rappresentava un elemento fondamentale del contratto, la cui omessa indicazione costituiva un grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio replicando alle avverse difese e chiedendo il CP_1 rigetto delle domande svolte, ivi compresa quella cautelare, in quanto infondate
Rigettata con ordinanza riservata del 28.10.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
rigettate altresì le istanze istruttorie avanzate dall'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudicante, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 11.09.2025 e viste le note scritte depositate si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
I. Con riguardo al primo motivo di opposizione deve ribadirsi quanto affermato nella citata ordinanza del 28.10.2024 e precisamente che nessuna menzione viene fatta nell'art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, essendo sufficiente l'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, come avvenuto nel caso di specie (v. Cass. Ordinanza n. 8906/2022 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al
3 titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione Ordinanza n. 8906/2022).
Detta conclusione è altresì stata confermata da questo Tribunale in sede di Reclamo (v. doc. versato in atti da parte opposta). Il Collegio ha infatti affermato che “Al contrario il precetto risulta chiaro nell'indicare l'ammontare delle somme richieste a titolo di capitale e interessi
(cfr. precetto e doc. 9). Non è infatti necessario che il precetto indichi anche il criterio di calcolo matematico per determinarli”.
II. Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione.
Da un lato in quanto le contestazioni sono del tutto generiche e alcuna prova è stata fornita dall'opponente circa l'effettivo capitale ancora dovuto e gli asseriti versamenti effettuati e, pertanto, sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio le affermazioni sul minor debito residuo (pari secondo l'opponente ad € 19.081,00 cfr. pg. 2 memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) come del resto rilevato anche dal Collegio del Reclamo il quale ha ritenuto che “Quanto al motivo di reclamo sub) b), le deduzioni sono generiche e meramente ipotetiche, oltre che incomprensibili, alla luce degli scarni documenti allegati, in particolare del documento D), che non contengono alcuna quantificazione del capitale dovuto, degli interessi e nemmeno il citato piano di ammortamento”. Dall'altro considerato che, con riguardo al dedotto discostamento del
TAEG contrattualmente previsto rispetto a quello effettivo1, anche di recente la Suprema Corte con ordinanza n. 14000/2023 ha ribadito che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera Par funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB e pertanto non opera alcuna sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993; inoltre ha specificato che la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è Pt_3 prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il credito al consumo e non, come nel caso di 1 Cfr. pg. 3 atto di citazione “Analizzando il risultato ottenuto dai calcoli relativi alla determinazione del TAEG, possiamo dimostrare che il TAEG calcolato è pari al 6,99%. Si può quindi affermare che i costi a carico del mutuatario non stati inclusi in modo corretto nel calcolo del TAEG da parte del creditore che dichiara, invece, un TAEG pari al 6,08%.” 4 specie, di mutuo fondiario nel cui ambito l'art. 125 bis, comma 6, TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“2.
Peraltro merita osservarsi che l'opponente si è meramente limitata a sostenere che il TAEG effettivo è superiore a quello previsto contrattualmente, omettendo non solo di provare ma anche di allegare quale fosse il discostamento rispetto al tasso soglia usura, dato che non è rinvenibile neppure nella perizia di parte, essendosi il tecnico limitato ad affermare che “la differenza tra il
TAEG dichiarato dall'intermediario e il TAEG reale desumibile dal contratto e dalle condizioni praticate, eccede i limiti di tolleranza e precisione richiesti dalla circolare della Banca d'Italia del 29/07/2009, e dal Decreto Del ministero del Tesoro del 8 luglio 1992”.
III. Venendo poi all'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta e alla mancata prova della titolarità del credito, anche all'esito del giudizio deve ribadirsi quanto già affermato con la su indicata ordinanza riservata.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorchè sia consentito individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr. Cass. n.22544/2023 e
Cass. n.4676/2022). Nel caso di specie l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.03.2023 da cui risulta che ha acquistato pro Controparte_1 soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Parte_4 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a 2 conformemente anche Cass 39169/2021 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), Pt_5 altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” 5 breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i
“Crediti”)”.
Il riferimento a tutti i crediti concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023 è di per sé indicazione sufficientemente precisa e consente di ricondurre il credito per cui è causa con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Inoltre all'interno dell'avviso è specificamente indicato che “Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e www.intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Sito consultabile anche dai debitori ed infatti, accedendovi ed eseguendo la ricerca con inserimento del numero NDG e numero rapporto indicati nella dichiarazione rilasciata da (v. doc. 5 opposta), appare la Controparte_3 seguente stringa che consente di ritenere il credito precettato ricompreso nella cessione
L'opposta ha altresì prodotto, come detto, la dichiarazione di cessione firmata dalla cedente con la quale questa dichiara che tra i crediti oggetto della cessione de qua vi è anche quello per cui è causa e la cui veridicità non risulta essere stata contestata dalla se non per Pt_1 profili del tutto irrilevanti (mancata indicazione codice fiscale della debitrice e importo del credito). La dichiarazione del cedente che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, al pari della disponibilità del titolo ceduto, assurgono ad elementi rilevanti e decisivi ai fini della prova della cessione come ritenuto ex multis da Cass. n. 10200/2021 e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria.
In conclusione la produzione documentale effettuata dall'opposta consente di ritenere accertata, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito precettato.
6 Prive di pregio risultano infine le contestazioni effettuate dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa la mancata legittimazione di ad agire in Controparte_2 giudizio per avendo l'opposta prodotto la procura notarile in forza della quale è Controparte_1 stato conferito ad il potere di agire esecutivamente per la riscossione del credito, Controparte_2 nonché la licenza ex art. 115 TULPS (cfr. doc. 6 opposta) ed essendo irrilevante la dedotta omessa iscrizione al Registro 106 TUB non precludendo questa la riscossione del credito come condivisibilmente affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 7243/2024, (“in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del
16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla ) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_4 concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”).
Alla luce di quanto precede l'opposizione va integramente rigettata perché infondata.
Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta attrice, che si liquidano, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo tenuto conto anche della fase del giudizio di reclamo (cfr. ordinanza in atti) e precisamente in € 9.142,00 per l'attività svolta nel presente giudizio ed in € 4.031,00 per l'attività svolta nel giudizio di reclamo, oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di , come sopra Parte_1 CP_1 rappresentata, delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Monza, 31/10/2025 Il Giudice
dott.ssa AT AN
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice AT AN,
a scioglimento della riserva assunta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. comma 3 c.p.c.
nella causa promossa
DA
[C.F. ], con l'avv. COLOMBO Parte_1 C.F._1
AN
PARTE OPPONENTE
CONTRO
[C.F. ] e per essa con l'avv. DE CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
BENEDETTI DANTE
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
*
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.) CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note scritte qui riportate
Per l'opponente
“l'Ill.mo Tribunale voglia:
1. Dichiarare nullo, inefficace ed inesigibile l'atto di precetto notificato alla sig.ra , Pt_1 perché gravemente viziato e privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità prescritti dalla legge;
2. Accertare la carenza di prova della titolarità del credito in capo a con Controparte_1 conseguente difetto di legittimazione attiva;
3. Dichiarare la mancanza di legittimazione di a notificare e porre in Controparte_2 essere atti esecutivi, stante la sua qualità di mero service privo di poteri processuali in sede giudiziale.
In via gradata e meramente subordinata:
1. Determinare l'ammontare del debito residuo nella misura effettivamente congrua e documentata con riduzione dell'importo precettato e conseguente limitazione dell'azione esecutiva.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
*
Per l'opposta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, così giudicare:
- rigettare le domande ex adverso formulate in quanto infondate;
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre alla rifusione degli oneri fiscali, previdenziali e delle spese generali come per legge della doppia fase di giudizio.”
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'atto notificatole il 24.04.2024 con cui le aveva CP_1 precettato il versamento dell'importo complessivo di € 114.872,13 (comprensivo di capitale spese ed interessi) in conseguenza del mancato versamento delle rate del mutuo fondiario sottoscritto in data 15.10.2008 con Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva e deduceva quanto segue:
i. l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia e/o inesistenza dell'atto di precetto per indeterminatezza delle somme indicate sul quale fondare la richiesta di pagamento di somme, non trovando le
2 somme pretese alcun riferimento in un titolo esecutivo e non avendo la controparte nemmeno esplicitato il conteggio;
ii. il difetto di prova della titolarità del credito non avendo l'opposta provato che le operazioni di cessione in blocco intervenute includevano anche il credito vantato nei propri confronti iii. l'erronea quantificazione delle somme indicate in precetto in quanto i pagamenti erano stati regolari dalla data di stipulazione del mutuo sino alla fine dell'anno 2020 e stante “la differenza tra il TAEG dichiarato dall'intermediario e il TAEG reale desumibile dal contratto e dalle condizioni praticate” come verificato dal proprio consulente nella perizia effettuata. Il TAEG/ISC rappresentava un elemento fondamentale del contratto, la cui omessa indicazione costituiva un grave vizio genetico, comportante la nullità del contratto per violazione dell'art. 117 TUB.
Sulla base di tali allegazioni chiedeva l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo e, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva in giudizio replicando alle avverse difese e chiedendo il CP_1 rigetto delle domande svolte, ivi compresa quella cautelare, in quanto infondate
Rigettata con ordinanza riservata del 28.10.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
rigettate altresì le istanze istruttorie avanzate dall'opponente e ritenuta la causa matura per la decisione, questo giudicante, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'udienza cartolare del 11.09.2025 e viste le note scritte depositate si riservava la decisione ai sensi del comma terzo del su indicato articolo.
*
L'opposizione è infondata e non può trovare accoglimento.
I. Con riguardo al primo motivo di opposizione deve ribadirsi quanto affermato nella citata ordinanza del 28.10.2024 e precisamente che nessuna menzione viene fatta nell'art. 480 c.p.c. ad indicazioni riguardanti i calcoli che conducono all'esposizione debitoria, essendo sufficiente l'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, come avvenuto nel caso di specie (v. Cass. Ordinanza n. 8906/2022 “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al
3 titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cassazione Ordinanza n. 8906/2022).
Detta conclusione è altresì stata confermata da questo Tribunale in sede di Reclamo (v. doc. versato in atti da parte opposta). Il Collegio ha infatti affermato che “Al contrario il precetto risulta chiaro nell'indicare l'ammontare delle somme richieste a titolo di capitale e interessi
(cfr. precetto e doc. 9). Non è infatti necessario che il precetto indichi anche il criterio di calcolo matematico per determinarli”.
II. Parimenti infondato è il terzo motivo di opposizione.
Da un lato in quanto le contestazioni sono del tutto generiche e alcuna prova è stata fornita dall'opponente circa l'effettivo capitale ancora dovuto e gli asseriti versamenti effettuati e, pertanto, sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio le affermazioni sul minor debito residuo (pari secondo l'opponente ad € 19.081,00 cfr. pg. 2 memoria ex art. 171 ter n.1 c.p.c.) come del resto rilevato anche dal Collegio del Reclamo il quale ha ritenuto che “Quanto al motivo di reclamo sub) b), le deduzioni sono generiche e meramente ipotetiche, oltre che incomprensibili, alla luce degli scarni documenti allegati, in particolare del documento D), che non contengono alcuna quantificazione del capitale dovuto, degli interessi e nemmeno il citato piano di ammortamento”. Dall'altro considerato che, con riguardo al dedotto discostamento del
TAEG contrattualmente previsto rispetto a quello effettivo1, anche di recente la Suprema Corte con ordinanza n. 14000/2023 ha ribadito che tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi e di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera Par funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto: non rientra, dunque, nelle nozioni di
“tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117 comma 6 TUB e pertanto non opera alcuna sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993; inoltre ha specificato che la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell' , è Pt_3 prevista nel nostro ordinamento esclusivamente per il credito al consumo e non, come nel caso di 1 Cfr. pg. 3 atto di citazione “Analizzando il risultato ottenuto dai calcoli relativi alla determinazione del TAEG, possiamo dimostrare che il TAEG calcolato è pari al 6,99%. Si può quindi affermare che i costi a carico del mutuatario non stati inclusi in modo corretto nel calcolo del TAEG da parte del creditore che dichiara, invece, un TAEG pari al 6,08%.” 4 specie, di mutuo fondiario nel cui ambito l'art. 125 bis, comma 6, TUB prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto“2.
Peraltro merita osservarsi che l'opponente si è meramente limitata a sostenere che il TAEG effettivo è superiore a quello previsto contrattualmente, omettendo non solo di provare ma anche di allegare quale fosse il discostamento rispetto al tasso soglia usura, dato che non è rinvenibile neppure nella perizia di parte, essendosi il tecnico limitato ad affermare che “la differenza tra il
TAEG dichiarato dall'intermediario e il TAEG reale desumibile dal contratto e dalle condizioni praticate, eccede i limiti di tolleranza e precisione richiesti dalla circolare della Banca d'Italia del 29/07/2009, e dal Decreto Del ministero del Tesoro del 8 luglio 1992”.
III. Venendo poi all'eccezione di difetto di legittimazione dell'opposta e alla mancata prova della titolarità del credito, anche all'esito del giudizio deve ribadirsi quanto già affermato con la su indicata ordinanza riservata.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione allorchè sia consentito individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione (cfr. Cass. n.22544/2023 e
Cass. n.4676/2022). Nel caso di specie l'opposta ha prodotto l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.03.2023 da cui risulta che ha acquistato pro Controparte_1 soluto da “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, Parte_4 spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti a 2 conformemente anche Cass 39169/2021 “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), Pt_5 altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” 5 breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti, eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione, ma esclusi, a scanso di equivoci, leasing e finanziamenti rotativi ancora non revocati) concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023, qualificati come attività finanziarie deteriorate ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti), come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dal Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto (i
“Crediti”)”.
Il riferimento a tutti i crediti concessi a persone fisiche e persone giuridiche e sorti nel periodo compreso tra il 1 ottobre 1955 e il 13 marzo 2023 è di per sé indicazione sufficientemente precisa e consente di ricondurre il credito per cui è causa con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Inoltre all'interno dell'avviso è specificamente indicato che “Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130 sui seguenti siti: https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx e www.intesasanpaolo.com e resterà disponibile fino all'estinzione del relativo credito ceduto”. Sito consultabile anche dai debitori ed infatti, accedendovi ed eseguendo la ricerca con inserimento del numero NDG e numero rapporto indicati nella dichiarazione rilasciata da (v. doc. 5 opposta), appare la Controparte_3 seguente stringa che consente di ritenere il credito precettato ricompreso nella cessione
L'opposta ha altresì prodotto, come detto, la dichiarazione di cessione firmata dalla cedente con la quale questa dichiara che tra i crediti oggetto della cessione de qua vi è anche quello per cui è causa e la cui veridicità non risulta essere stata contestata dalla se non per Pt_1 profili del tutto irrilevanti (mancata indicazione codice fiscale della debitrice e importo del credito). La dichiarazione del cedente che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, al pari della disponibilità del titolo ceduto, assurgono ad elementi rilevanti e decisivi ai fini della prova della cessione come ritenuto ex multis da Cass. n. 10200/2021 e dalla giurisprudenza di merito maggioritaria.
In conclusione la produzione documentale effettuata dall'opposta consente di ritenere accertata, in capo a quest'ultima, la titolarità del credito precettato.
6 Prive di pregio risultano infine le contestazioni effettuate dall'opponente con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. circa la mancata legittimazione di ad agire in Controparte_2 giudizio per avendo l'opposta prodotto la procura notarile in forza della quale è Controparte_1 stato conferito ad il potere di agire esecutivamente per la riscossione del credito, Controparte_2 nonché la licenza ex art. 115 TULPS (cfr. doc. 6 opposta) ed essendo irrilevante la dedotta omessa iscrizione al Registro 106 TUB non precludendo questa la riscossione del credito come condivisibilmente affermato dalla Cassazione con ordinanza n. 7243/2024, (“in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del
16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione (peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla ) – dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto CP_4 concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”).
Alla luce di quanto precede l'opposizione va integramente rigettata perché infondata.
Alla soccombenza segue la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite a favore di parte opposta attrice, che si liquidano, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo tenuto conto anche della fase del giudizio di reclamo (cfr. ordinanza in atti) e precisamente in € 9.142,00 per l'attività svolta nel presente giudizio ed in € 4.031,00 per l'attività svolta nel giudizio di reclamo, oltre oneri ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna al pagamento in favore di , come sopra Parte_1 CP_1 rappresentata, delle spese processuali che liquida in complessivi € 13.173,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Monza, 31/10/2025 Il Giudice
dott.ssa AT AN
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