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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 94/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SENZACQUA STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara, in data 11/06/2011, tra i Sigg. e registrato negli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 43 Parte Parte_1 Controparte_1
I dell'Anno 2011, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Pag. 1 B) Disporre l'affido condiviso del figlio con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre in Corso Vercelli n. 8.
C) Disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio per 2 (due) giorni infrasettimanali e durante le vacanze estive per 7 (sette) giorni consecutivi, periodo da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
le vacanze natalizie, pasquali, i ponti e le festività, seguiranno il criterio dell'alternanza.
D) Disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, pari ad euro 220,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, con adeguamento Ista annuale;
le spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
i ricorrenti concordano che per le predette spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
E) Assegnare alla madre, nell'interesse della prole, la casa coniugale sita in Novara Corso Vercelli n. 8, già in godimento alla medesima con i relativi arredi.
F) Dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
G) I ricorrenti si rilasciano assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio e acconsentono l'iscrizione sugli stessi del figlio.
H) La sig.ra perderà il cognome aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Parte_1 CP_1
I) I sigg. e sottoscrivono in ogni pagina il presente ricorso, dichiarano di non Parte_1 Controparte_1 volersi ri i con il deposito di note scritte.
Spese compensate tra le parti.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Novara in data 11/6/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, parte I, anno 2011. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (28/2/2013), minorenne. Persona_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
Pag. 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 11/6/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, parte I, anno 2011;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 94/2025, introdotta da:
(c.f. ), nata in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BELTRAME MICHELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nato in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. SENZACQUA STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“A) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara, in data 11/06/2011, tra i Sigg. e registrato negli atti di matrimonio del Comune di Novara al n. 43 Parte Parte_1 Controparte_1
I dell'Anno 2011, e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze.
Pag. 1 B) Disporre l'affido condiviso del figlio con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Persona_1 questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione abitativa prevalente presso la residenza della madre in Corso Vercelli n. 8.
C) Disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio per 2 (due) giorni infrasettimanali e durante le vacanze estive per 7 (sette) giorni consecutivi, periodo da concordare con la madre entro il 31/05 di ogni anno;
le vacanze natalizie, pasquali, i ponti e le festività, seguiranno il criterio dell'alternanza.
D) Disporre, a carico del padre, un contributo al mantenimento del figlio, pari ad euro 220,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 12 di ogni mese alla madre, con adeguamento Ista annuale;
le spese di carattere straordinario occorrenti per il figlio saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno;
i ricorrenti concordano che per le predette spese faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Torino del 15/03/2016.
E) Assegnare alla madre, nell'interesse della prole, la casa coniugale sita in Novara Corso Vercelli n. 8, già in godimento alla medesima con i relativi arredi.
F) Dare atto che i ricorrenti si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e che pertanto, nulla è dovuto a titolo di mantenimento reciproco.
G) I ricorrenti si rilasciano assenso reciproco al rilascio e al rinnovo del passaporto e di qualsiasi altro documento idoneo per l'espatrio e acconsentono l'iscrizione sugli stessi del figlio.
H) La sig.ra perderà il cognome aggiunto al proprio a seguito del matrimonio. Parte_1 CP_1
I) I sigg. e sottoscrivono in ogni pagina il presente ricorso, dichiarano di non Parte_1 Controparte_1 volersi ri i con il deposito di note scritte.
Spese compensate tra le parti.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
Novara in data 11/6/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, parte I, anno 2011. Dall'unione matrimoniale è nato il figlio (28/2/2013), minorenne. Persona_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
Pag. 2 La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Novara in data 11/6/2011 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 43, parte I, anno 2011;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
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