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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/09/2025, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1467/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1467/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 18.03.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentati e difesi dall'Avv. M. Di Summa
OPPONENTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Ornati
OPPOSTA
All'udienza del 18.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto del 08.04.2021 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 207/2021 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 29.337,94 (oltre interessi dimora e spese del procedimento) in favore di a titolo garanzia fideiussoria prestata a favore di Controparte_2 CP_3
(debitore principale) relativamente al saldo di rapporto di mutuo che era stato in
[...] precedenza stipulato con NC FI PA. Formulava le seguenti eccezioni: a) Difetto di legittimazione attiva di per difetto di prova Controparte_2 della cessione del credito. b) Decadenza della creditrice procedente ai sensi dell'art. 1957 co. 1 cc, per omesso esperimento, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto dedotto, delle azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. c) Prescrizione del credito, sia quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc e sia decennale ex art. 2946. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 13.12.2021 si costituiva deducendo Controparte_2 quanto segue:
- La cessione del credito da NC FI PA a avvenuta mediante CP_2 operazione di cartolarizzazione (ex art. 58 TUB), è documentalmente provata sia in base al contratto di cessione e all'estratto della gazzetta Ufficiale con la quale era stata data pubblicità alla suddetta cessione (documenti entrambi prodotti nel fascicolo monitorio).
- Con la clausola n. 12 del dedotto contratto di mutuo (sottoposta a specifica approvazione per iscritto da parte dell'opponente) le parti hanno pattuito la dispensa per il creditore dagli obblighi di cui all'art. 1957 cc.
- Non ricorre né la prescrizione quinquennale né quella decennale, avuto riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del rapporto di mutuo e agli atti di interruzione della prescrizione costituiti dalla notifica del decreto ingiuntivo del 18.3.2021 e dalle lettere di messa in mora del 19.06.2013 e del 11.05.2017. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non avendo CP_2
[... fornito la prova dell'avvenuta cessione in proprio favore del credito oggetto di causa.
A tale riguardo, si deve rilevare che nel fascicolo di parte della fase monitoria di parte opposta risulta prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto fra l'odierna opposta (quale cessionaria) e NC FI PA (quale cessionaria) ma non risultano prodott,i unitamente a detto contratto, gli allegati in esso indicati e in particolare l'All. A.1 (“Elenco crediti”) e l'All. 2.1 (“Crediti di blocco”). Di conseguenza, la prova della cessione dei crediti resta del tutto generica, non essendo possibile risalire né alle singole categorie dei crediti ceduti, né tanto meno all'elenco specifico di detti crediti.
Sul punto è chiara e uniforme la giurisprudenza, nel senso dell'affermazione di un preciso onere probatorio a carico dell'ente cessionario dei crediti bancari:
“É inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/2016)
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405/2024)
Da ultimo anche il Tribunale di Lecce, Sez. II, ha affermato analoghi principi nella recente sentenza del 04.03.2025:
“Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice tempore, sia fondata e meriti accoglimento. in persona del suo legale rappresentante pro L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice in persona in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè " la società cessionaria di crediti in blocco, difronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione "(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Nel caso in oggetto non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da…, in favore di… Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente". Tra l'altro, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto;
infatti nel fascicolo è presente un estratto autentico notarile che non comprova la titolarità del credito in quanto è un mero documento di provenienza formazione unilaterale da parte del cessionario. E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame si torna a ribadire non vi è alcun contratto di cessione dei crediti. L'opposta, quindi, non ha provato che il presunto debito degli opponenti e facesse eventualmente parte del blocco dei crediti ceduti non avendo prodotto il contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti. Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo…”.
Sono da condividere in principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in forza dei quali è indispensabile che l'ente cessionario produca l'atto di cessione completo di tutti gli allegati “attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti”. Nel caso in esame manca detta produzione documentale, in quanto il contratto di cessione prodotto è privo degli allegati A.1 (“Elenco crediti”) e l'All. 2.1 (“Crediti di blocco”) che, verosimilmente, contengono gli elementi utili per risalire alle singole categorie dei crediti ceduti, se non all'elenco specifico degli stessi. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda proposta da con il ricorso monitorio deve essere dichiara Controparte_2 inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 7.902,00 Parte_1 di cui euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2021 di Parte_1 Controparte_2 questo Tribunale. Dichiara inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, le domande proposte dalla creditrice opposta con il ricorso monitorio. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_2 delle spese processuali, in favore di , nella misura di complessivi euro Parte_1
7.902,00 di cui euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 21.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 1467/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 18.03.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: Parte_1 C.F._1
Rappresentati e difesi dall'Avv. M. Di Summa
OPPONENTE
E
(p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. A. Ornati
OPPOSTA
All'udienza del 18.03.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO Con atto del 08.04.2021 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 207/2021 di questo Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di euro 29.337,94 (oltre interessi dimora e spese del procedimento) in favore di a titolo garanzia fideiussoria prestata a favore di Controparte_2 CP_3
(debitore principale) relativamente al saldo di rapporto di mutuo che era stato in
[...] precedenza stipulato con NC FI PA. Formulava le seguenti eccezioni: a) Difetto di legittimazione attiva di per difetto di prova Controparte_2 della cessione del credito. b) Decadenza della creditrice procedente ai sensi dell'art. 1957 co. 1 cc, per omesso esperimento, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto dedotto, delle azioni giudiziarie nei confronti del debitore principale. c) Prescrizione del credito, sia quinquennale ex art. 2948 n. 4 cc e sia decennale ex art. 2946. Tanto premesso, citava a comparire davanti a questo Tribunale, Controparte_2 chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.
Con comparsa di risposta del 13.12.2021 si costituiva deducendo Controparte_2 quanto segue:
- La cessione del credito da NC FI PA a avvenuta mediante CP_2 operazione di cartolarizzazione (ex art. 58 TUB), è documentalmente provata sia in base al contratto di cessione e all'estratto della gazzetta Ufficiale con la quale era stata data pubblicità alla suddetta cessione (documenti entrambi prodotti nel fascicolo monitorio).
- Con la clausola n. 12 del dedotto contratto di mutuo (sottoposta a specifica approvazione per iscritto da parte dell'opponente) le parti hanno pattuito la dispensa per il creditore dagli obblighi di cui all'art. 1957 cc.
- Non ricorre né la prescrizione quinquennale né quella decennale, avuto riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dalla scadenza dell'ultima rata del rapporto di mutuo e agli atti di interruzione della prescrizione costituiti dalla notifica del decreto ingiuntivo del 18.3.2021 e dalle lettere di messa in mora del 19.06.2013 e del 11.05.2017. Concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
IN DIRITTO
E' fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, non avendo CP_2
[... fornito la prova dell'avvenuta cessione in proprio favore del credito oggetto di causa.
A tale riguardo, si deve rilevare che nel fascicolo di parte della fase monitoria di parte opposta risulta prodotto il contratto di cessione di crediti intervenuto fra l'odierna opposta (quale cessionaria) e NC FI PA (quale cessionaria) ma non risultano prodott,i unitamente a detto contratto, gli allegati in esso indicati e in particolare l'All. A.1 (“Elenco crediti”) e l'All. 2.1 (“Crediti di blocco”). Di conseguenza, la prova della cessione dei crediti resta del tutto generica, non essendo possibile risalire né alle singole categorie dei crediti ceduti, né tanto meno all'elenco specifico di detti crediti.
Sul punto è chiara e uniforme la giurisprudenza, nel senso dell'affermazione di un preciso onere probatorio a carico dell'ente cessionario dei crediti bancari:
“É inammissibile il ricorso per cassazione proposto da una società che assuma di averne incorporata un'altra, cessionaria di crediti bancari in blocco, ma non produca, nonostante l'avversa esplicita contestazione, neppure successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., alcun documento idoneo a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998, avendo l'impugnante, che si affermi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria, l'onere di fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/2016)
“Come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. n. 3405/2024)
Da ultimo anche il Tribunale di Lecce, Sez. II, ha affermato analoghi principi nella recente sentenza del 04.03.2025:
“Senza entrare nel merito della causa, ritiene il giudice che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice tempore, sia fondata e meriti accoglimento. in persona del suo legale rappresentante pro L'opposta non ha fornito né nella fase monitoria, né nell'odierno giudizio a cognizione piena la concreta prova della titolarità del credito ceduto e, pertanto, della propria legittimazione ad agire nei confronti degli odierni opponenti, nonché la prova dell'esistenza stessa del credito nella misura richiesta. Non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione crediti che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti. Stante la contestazione di parte opponente, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, del suo legale rappresentante pro-tempore, ed in sua vece della procuratrice in persona in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso sia compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione) giacchè " la società cessionaria di crediti in blocco, difronte alla contestazione della controparte ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione "(Cass. Civ. 12739/2021 ; Cass. Civ. 24798/2020; Cass. 22151/2019 ; Cass. 9768/2016). Inoltre la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 (Pres. Sestini, Rel. Tassone), ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB. Nel caso in oggetto non è stato prodotto il contratto di cessione dei crediti da…, in favore di… Questo il principio di diritto enunciato, richiamando altri precedenti della stessa Corte: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente". Tra l'altro, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione. Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione. Circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto;
infatti nel fascicolo è presente un estratto autentico notarile che non comprova la titolarità del credito in quanto è un mero documento di provenienza formazione unilaterale da parte del cessionario. E', quindi, indispensabile che sia allegato l'atto di cessione attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità. Nel caso in esame si torna a ribadire non vi è alcun contratto di cessione dei crediti. L'opposta, quindi, non ha provato che il presunto debito degli opponenti e facesse eventualmente parte del blocco dei crediti ceduti non avendo prodotto il contratto contenente l'identificazione certa dei rapporti ceduti. Alla luce di tali argomentazioni va revocato il decreto ingiuntivo…”.
Sono da condividere in principi giurisprudenziali innanzi richiamati, in forza dei quali è indispensabile che l'ente cessionario produca l'atto di cessione completo di tutti gli allegati “attraverso il quale si abbia certezza dell'inclusione dello specifico credito tra quelli ceduti”. Nel caso in esame manca detta produzione documentale, in quanto il contratto di cessione prodotto è privo degli allegati A.1 (“Elenco crediti”) e l'All. 2.1 (“Crediti di blocco”) che, verosimilmente, contengono gli elementi utili per risalire alle singole categorie dei crediti ceduti, se non all'elenco specifico degli stessi. Pertanto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la domanda proposta da con il ricorso monitorio deve essere dichiara Controparte_2 inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Alla soccombenza segue la condanna di alla rifusione delle Controparte_2 spese processuali in favore di nella misura di complessivi euro 7.902,00 Parte_1 di cui euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da contro revoca il decreto ingiuntivo n. 207/2021 di Parte_1 Controparte_2 questo Tribunale. Dichiara inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, le domande proposte dalla creditrice opposta con il ricorso monitorio. Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione Controparte_2 delle spese processuali, in favore di , nella misura di complessivi euro Parte_1
7.902,00 di cui euro 286,00 per spese ed euro 7.616,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Brindisi, 21.09.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo