Ordinanza cautelare 29 novembre 2023
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 18/12/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02124/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01623/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1623 del 2023, proposto da
Lido Venere S.a.s. di G. ER & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato LL Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
contro
Comune di Pontecagnano Faiano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Napoliello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) del provvedimento di cui alla nota prot. n. 45519 del 30.8.2023, con il quale il Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica - Condono Edilizio - Demanio Marittimo del Comune di Pontecagnano Faiano ha respinto l'istanza depositata dalla ricorrente prot. n. 37748 del 12.07.2023 volta “alla rettifica della superficie riportata nell'ambito della concessione demaniale marittima n. 02/2016 – prot. n. 12536 del 19.04.2016”;
b) ove e per quanto occorra della nota prot. n. 42911 del 04.08.2023 recante i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla ricorrente;
c) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pontecagnano Faiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025 il dott. LL IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente è titolare di uno stabilimento balneare denominato “Lido Venere” e sito alla Via Mar Ionio del Comune di Pontecagnano Faiano, giusta concessione demaniale marittima n. 2 prot. n. 12536 del 19.4.2016.
Con istanza datata 12.7.2023 la ricorrente ha chiesto al Comune “ di voler procedere alla rettifica dei mq. Indicati nell'ambito della concessione n. 2 prot. 12536 del 19.04.2016, ferma la consistenza ivi graficamente individuata e già oggetto di regolare concessione ”.
A sostegno di tale istanza la ricorrente ha dedotto che:
- “ alla individuazione grafica oggetto di concessione corrisponde una superficie in termini di mq. maggiore di quella riportata nell'ambito dell'atto concessorio ”;
- vi sarebbe stato errore soltanto nell’indicazione metrica (alla quale potrebbe seguire al più la rettifica del canone dovuto);
- non sarebbe quindi fondata la contestazione operata all’esito di sopralluogo della Capitaneria di Porto relativa all’occupazione di un’area maggiore rispetto a quella oggetto di concessione;
- quanto alla contestata occupazione del fronte mare per un’area pari a 82,30 metri invece degli 80 metri asseritamente previsti in concessione la concessione suddetta non recherebbe l’indicazione della misura di 80 metri; tale contestazione proverebbe che non vi sarebbe occupazione sine titolo per la maggiore consistenza contestata, ma al più per i soli predetti metri 2,30.
In sostanza, la ricorrente ha richiesto al Comune di adeguare la superficie riportata in concessione all’ingombro complessivo riportato nei relativi elaborati grafici.
La ricorrente ha poi trasmesso in data 21.7.2023 consulenza tecnica di parte a firma di tecnico della ricorrente per supportare quanto richiesto.
Con nota prot. n. 42911 del 4.8.2023 sono stati comunicati i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rettifica della ricorrente:
“ 1) vista la concessione demaniale marittima n. 15 del 08.10.2009 e relativi allegati, si rappresenta che la richiesta di rettificare in aumento l'ampiezza dell'area scoperta (arenile), da mq 285,00 a mq 809,00, nonché la rettifica del fronte mare da mt 80 a mt 82,30, per un totale di mq 1.714,00, non può essere giustificata da una mera erroneità nella indicazione metrica, così come descritto nella Perizia Tecnica integrata al prot. n. 39754 del 24.07.2023, poiché si rileva una difformità tra gli elaborati grafici allegati alla C.D.M. n. 15/2009 e gli elaborati grafici allegati alla C.D.M. n. 02/2016, fermo restando in entrambi i casi, la superficie totale oggetto di Concessione demaniale, pari sempre a mq 1190,00;
2) fermo restando quanto riportato al motivo ostativo n. 1, la superficie dell'area demaniale concessa non può essere rettificata, in quanto, tale variazione comporterebbe un ampliamento dell'area demaniale in concessione, procedimento in contrasto con la normativa vigente;
3) fermo restando quanto riportato al motivo ostativo n. 1 n. 2, le attuali norme comunitarie, statali e regionale vigenti in materia, vietano il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, senza previa procedura di gara con evidenza pubblica;
4) la Regione Campania non si è ancora dotata di un piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD) di cui all'art. 6, comma 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifiche in legge 4 dicembre 1993, n. 494;
5) il Comune di Pontecagnano Faiano è sprovvisto di un regolamento per l'utilizzo del demanio marittimo, anche al fine del rilascio di nuove concessioni demaniali ”.
In tale nota è stata evidenziata:
- la corrispondenza dell’area rappresentata negli elaborati grafici allegati alla concessione n. 15 dell’8.10.2009 “ a quanto dichiarato nell'inquadramento delle superfici nelle macro categorie, così come individuate nella Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120, di seguito descritte:
• Area scoperta:
Arenile mq 285,00
Parcheggio mq 314,00
• Area coperta con occupazioni di facile rimozione:
Corpo Centrale mq 174,40
Zona servizi spiaggia mq 15,60
Pedana in legno mq 401,00
Totale mq 1.190,00 ”;
- l’avvenuta indicazione nella perizia tecnica inviata a sostegno dell’istanza di una misura dell’area arenile pari a m.q. 809,00, inalterati gli altri valori, con conseguente m.q. totali pari a 1.714,00.
Con l’impugnata nota prot. n. 45519 del 30.8.2023 il responsabile del settore Pianificazione Urbanistica – Condono Edilizio – Demanio Marittimo del Comune ha respinto tale istanza.
A fondamento di tale provvedimento il Comune:
- ha richiamato la nota prot. n. 42911 del 4.8.2023;
- ha riscontrato le osservazioni svolte dalla ricorrente come segue:
“ 1) … La concessione demaniale Marittima n. 02 del 19.04.2016 e relativi allegati, viene rilasciata per una "variazione al contenuto della C.D.M. n, 15 del 08.10,2009 al fine dell'esecuzione di lavori di istallazione di pedane e cabine", rispettando la stessa ampiezza dell'area concessa in precedenza, pari a Mq 1.190,00, di cui, pertanto, la parte richiedente è ben a conoscenza confermandone i dati metrici;
la società deducente, pertanto, non può essere estranea al titolo del 2009, in quanto con C.D.M. n. 18 del 10.11.2009 viene autorizzato il subingresso nella titolarità della C.D.M. 5/2009, impegnandosi e dichiarando di accettare tutte le condizioni e gli obblighi espressamente previsti nel richiamato atto concessorio n. 15/2009 e del quale ha formato parte integrante, che indica quale superficie oggetto della C.D.M. quella di mq 1,190,00.
2) In riscontro alla seconda osservazione di cui al motivo ostativo n. 2, “Le considerazioni di cui sopra sono idonee a superare anche tale secondo rilievo. Nessuna maggiore superficie in ampliamento dell'area in concessione. Sempre la stessa, quella di cui alla concessione n. 2/2016. Va solo corretto il dato metrico", si rappresenta che, la superficie dell'area concessa è pari a mq 1.190,00 di cui alla C.D.M, n. 1512009 e successive, evidenziando che l’ingombro di spazi non assentiti si configura con un'occupazione abusiva del demanio marittimo.
3) In riscontro alla terza osservazione di cui al motivo ostativo n. 3 "Alcun contrasto con le norme comunitarie, statali e regionali. L'istanza è volta alla mera "rettifica della superficie riportata" in concessione; per l'effetto, non ha ad oggetto il rilascio di nuova concessione alo di ulteriori superfici", si rappresenta che, la mera rettifica della superficie riportata, da mq 1.190,00 a mq 1,714,00, come descritto nella Perizia Tecnica Asseverata a firma del geom. Fjodor Niutta, acquisita al prot. n. 39754 del 24.07.2023, comporterebbe una variazione in ampliamento dell'area demaniale concessa, con conseguente concessione di ulteriore superficie, procedimento che necessita dell'attivazione di una procedura di evidenza pubblica, oltreché, in assenza del P.U.A.D. Comunale, in contrasto con la normativa vigente.
4) In riscontro alla quarta osservazione di cui al motivo ostativo n. 4, "Come precedentemente chiarito, l'istanza in oggetto è volta unicamente alla rettifica di una concessione in essere. Per l'effetto, a nulla rileva la circostanza che la Regione Campania non si sia dotata di, un piano di utilizzo delle aree del demanio marittimo (c.d. PUAD). Ed invero, l'assenza di un piano di utilizzo comporterebbe quale unica conseguenza l'impossibilità di rilasciare nuove concessioni demaniali marittime. Muovendo da tali presupposti nulla asta alla definizione di un procedimento volto alla mera rettifica del dato metrico riportato nella concessione demaniale già in essere", si rappresenta che, fermo restando quanto riportato al punto precedente, l'assenza di un Piano di Utilizzo delle Aree Demaniali della Regione Campania non consente a questo Ente di rilasciare in concessione nuove aree demaniali o di ampliare quelle in essere.
5) In riscontro alla quinta osservazione di cui al motivo ostativo n. 5, “Anche sul punto valga quanto precedentemente chiarito con riferimento alla natura dell'istanza de qua”, si rappresenta che, l'assenza di un regolamento comunale per l'utilizzo del demanio marittimo, avvalora quanto precedentemente chiarito ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 24.10.2023 e depositato in data 30.10.2023) la società ricorrente ha impugnato tali atti e ne ha chiesto l’annullamento per i motivi come di seguito rubricati:
“ I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 COD. NAV E 24 REG. ESEC. CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 9 BIS D.P.R N. 380/2001) - (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’) ”;
il provvedimento di diniego dell’amministrazione sarebbe viziato perché andrebbe presa in considerazione come parametro di riferimento per vagliare l’istanza di rettifica unicamente la concessione demaniale n. 2/2016, trattandosi dell’unica concessione rilasciata in favore della ricorrente e dell’ultima concessione in ordine temporale;
sarebbe quindi irrilevante nella presente vicenda la concessione n. 15/2009, stanti le modifiche apportate con la concessione n. 2/2016 e, in particolare, mediante l’individuazione dell’area da parte degli elaborati grafici;
“ II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 COD. NAV E 24 REG. ESEC. CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 9 BIS D.P.R N. 380/2001; ART. 21 NONIES L. N. 241/1990) - (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO ”;
l’impugnato provvedimento di diniego costituirebbe di fatto un implicito annullamento della concessione n. 2/2016; da tale qualificazione del provvedimento impugnato discenderebbe la violazione degli artt. 7 e ss. e dell’art. 21 - nonies della L. 241/1990, mancando i presupposti prescritti da quest’ultima disposizione per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio;
“ III – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 36 COD. NAV E 24 REG. ESEC. CON RIFERIMENTO AI PRINCIPI DI CUI ALL’ART. 9 BIS D.P.R N. 380/2001) - (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – SVIAMENTO - ERRONEITA’- PERPLESSITA’) ”;
non vi sarebbe stato alcun ampliamento di superficie, in quanto lo stato dei luoghi sarebbe conforme a quanto riportato nell’elaborato grafico relativo alla concessione n. 2/2016; per l’effetto, neppure vi sarebbe alcun contrasto con la normativa invocata dal Comune;
trattandosi di mera rettifica sarebbero poi irrilevanti i rilievi del Comune legati all’assenza del PUAD e del regolamento comunale.
3. Si è costituita l’amministrazione comunale, la quale ha chiesto la reiezione del ricorso, richiamando, in buona sostanza, le argomentazioni poste a fondamento degli atti impugnati.
4. Con ordinanza cautelare n. 475/2023 (pubblicata in data 29.11.2023) questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare.
Nel senso dell’insussistenza del fumus boni iuris questa Sezione ha sottolineato quanto segue:
“ Ritenuto che la richiesta di rettificare in aumento l’ampiezza dell’area scoperta (arenile), da mq 285,00 a mq 809,00, nonché la richiesta di rettifica del fronte mare da mt 80,00 a mt 82,30, per un totale di mq 1.714,00, non possano essere giustificate da una mera erroneità nell’indicazione metrica, così come descritto nella Perizia Tecnica integrata al prot. n. 39754 del 24/07/2023;
Rilevato, invero, che le emergenze istruttorie documentali, acquisite all’esito della presente fase cautelare, hanno consentito di accertare l’esistenza di una difformità tra gli elaborati grafici allegati alla C.D.M. n. 15/2009 e quelli allegati alla C.D.M. n. 02/2016, fermo restando, in entrambi i casi, la superficie totale oggetto di Concessione demaniale, pari sempre a mq 1.190,00, sicchè un’eventuale rettifica in aumento della superficie dell’area demaniale concessa si tradurrebbe in un ampliamento dell’area demaniale in concessione, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria, che, allo stato, non consentono il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, senza previa procedura di gara con evidenza pubblica ”.
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito la sola ricorrente ha depositato memoria per insistere nell’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 25.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
Le censure contenute nei diversi motivi di ricorso possono essere vagliate in modo congiunto, stante la stretta interconnessione tra le stesse.
Va prima di tutto escluso che il provvedimento di diniego impugnato integri gli estremi dell’annullamento d’ufficio (come sostenuto dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso).
È sufficiente osservare, in aggiunta a quanto evidenziato nel prosieguo, che tale provvedimento non ha in alcun modo il contenuto dispositivo proprio di un provvedimento di secondo grado, non avendo lo stesso inteso né caducare, né confermare, né tantomeno modificare il contenuto di precedenti provvedimenti.
In effetti, l’impugnato provvedimento si è limitato ad esporre i dati di fatto e l’interpretazione data dall’amministrazione agli stessi alla stregua delle concessioni succedutesi nel corso del tempo, al fine di riscontrare l’istanza della ricorrente.
Sgombrato il campo da tale questione, la tesi portata avanti dalla società ricorrente non risulta persuasiva per le seguenti ragioni:
- tanto la concessione del 2009 (rilasciata in favore del sig. BE IN e relativa al Lido Venere), quanto quella del 2016 rilasciata in favore dell’odierna ricorrente, recano la medesima quantificazione dei metri quadrati relativi all’area demaniale marittima concessa, la quale viene indicata come pari a 1.190,00 m.q. (v. pag. 2 di entrambe le concessioni);
- tale indicazione relativa a 1.190,00 m.q. è contenuta non soltanto nell’ambito dell’atto di concessione, bensì anche all’interno degli elaborati grafici allegati a tali concessioni;
- in particolare, nella planimetria relativa alla concessione del 2009 i m.q. relativi alla spiaggia “ per posa in opera di ombrelloni e sdraio ” sono indicati come pari a 285,00 m.q. (v. elaborato denominato “Planimetria Generale - scala 1:250) e la stessa identica quantificazione si rinviene anche nella relazione tecnica a firma del geom. Niutta (in cui si parla più genericamente di “ arenile ”; v. pag. 1 della stessa);
- in tale ultima relazione datata marzo 2016 si indica espressamente che tale quantificazione è avvenuta in seguito al rilievo effettuato da tale tecnico per conto della società ricorrente;
- la concessione del 2016 si salda espressamente a quella del 2009 sotto plurimi punti di vista: in primo luogo, la concessione del 2016 è stata richiesta e rilasciata come “ Concessione demaniale marittima per variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima n. 15 del 08.10.2009 ai fini dell’esecuzione di lavori di installazione di pedane e cabine ” (v. pag. 2 della concessione); in secondo luogo, a pag. 6 della concessione del 2016 è previsto, come evidenziato dal Comune, che per “ quanto non espressamente previsto nella presente concessione, valgono e debbono essere rispettati tutti gli obblighi, le indicazioni e le prescrizioni di cui alla concessione demaniale 15/09 del 08/10/2009 … ”; in terzo luogo, come appena osservato, anche nella relazione tecnica allegata alla concessione del 2016 l’area oggetto di concessione relativa all’arenile viene indicata come pari a 285,00 m.q. (al pari di quanto avvenuto nella concessione del 2009);
- pertanto, il Comune non ha in alcun modo errato nel richiamare la concessione del 2009 nel vagliare l’istanza della ricorrente;
- del resto, a fronte del lamentato contrasto tra quanto indicato negli elaborati grafici e quanto risultante dalla concessione in ordine all’estensione dell’area in concessione la tesi della ricorrente è smentita non soltanto alla luce dell’indicazione dei m.q. totali oggetto della concessione, bensì anche, come si è detto sopra, da quanto affermato dallo stesso tecnico della ricorrente nella relazione tecnica allegata alla concessione del 2016 nella parte in cui l’area da destinare ad arenile viene indicata come pari a 285,00 m.q. (per ben due volte a pag. 1 della relazione tecnica);
- non senza osservare che la discrasia nelle misure non potrebbe essere ricondotta ad altre aree (vale a dire parcheggio, corpo centrale, zona servizi spiaggia e pedana in legno con cabine), risultando le relative misure parimenti identiche tra le due concessioni;
- nel senso della correttezza delle conclusioni alle quali è pervenuto il Comune spinge altresì l’applicazione delle regole che governano l’interpretazione del contratto; in effetti, ai sensi dell’art. 1362 c.c. non si può dubitare che l’intenzione comune dei contraenti nel caso di specie fosse quella di confermare in 285,00 m.q. l’estensione della parte di spiaggia per posa in opera di ombrelloni e sdraio; del pari, la correttezza di tale interpretazione viene confermata anche tenuto conto dell’interpretazione complessiva, ai sensi dell’art. 1363 c.c., delle clausole contenute nelle concessioni suddette atteso l’indiscutibile collegamento tra le stesse; infine, in tal senso depone anche la necessità di interpretare la concessione del 2016 secondo buona fede ai sensi dell’art. 1366 c.c.;
- a ragionare diversamente (vale a dire come fa la ricorrente) si arriverebbe all’esito paradossale di consentire alla stessa una rettifica in aumento dell’area in concessione in contrasto con plurime indicazioni promananti dalla concessione e con talune derivanti dalla relazione tecnica dello stesso geometra incaricato dalla ricorrente in occasione del rilascio della concessione del 2016;
- del resto, non va trascurato che nel caso di specie l’assunto della ricorrente non è relativo ad una discrepanza di pochi m.q., bensì addirittura di 524 m.q. (essendo la quantificazione posta dalla ricorrente a fondamento dell’istanza di rettifica pari a 809,00 m.q. relativamente all’arenile).
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso proposto va respinto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza della società ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Pontecagnano Faiano delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RU, Presidente
LL IM, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL IM | LU RU |
IL SEGRETARIO