Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00419/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 419 del 2024, proposto dalla signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Pizziolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
della decisione del Comando Brigata Alpina IA in ordine a ricorso gerarchico avverso sanzione disciplinare, prot. M_D A1B6F5E REG2024 0022891 del 26.08.2024, notificata il 27.08.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35 co. 1 lett. c) e 85 co. 9 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 la dott.ssa LA MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 30.10.2024 e depositato il 28.11.2024, la ricorrente, militare in servizio presso il -OMISSIS-, ha impugnato il decreto dd 26.8.2024 di accoglimento parziale del ricorso gerarchico proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo di giorni 13 di consegna di rigore che le è stata inflitta con atto dd 6.5.2024 con la seguente motivazione: “ In data 2/10/2023, alla presenza del Comandante della Batteria Comando e Supporto Logistico (superiore gerarchico), dichiarava al Comandante di Reggimento di aver subito nel corso del tempo (in particolare nell’ultimo anno) delle violenze fisiche, psicologiche e sessuali da parte del Capo Ufficio Maggiorità e Personale, dal quale dipendeva funzionalmente per l’impiego. Tali accuse, verificatesi infondate, costituiscono un indubbio disvalore disciplinare in quanto gravemente lesive della dignità personale e volte a ledere l’onore e il prestigio del proprio Capo Ufficio, violando in tal modo le norme attinenti al tratto e al contegno (artt. 732 e 733 D.P.R. 90/2010)”.
2. Il decreto gravato ha accolto il motivo di cui al punto 1) del ricorso gerarchico “ in quanto non è stata concessa, illegittimamente, l’ostensione degli atti del procedimento disciplinare alla ricorrente, nonostante avesse presentato la relativa istanza di accesso agli atti ”, inoltre “ rinviando gli atti al Comandante di Corpo in quanto sono fatti salvi gli ulteriori provvedimenti ai sensi dell’art. 1373 del D.lgs 66/2010”.
3. La ricorrente affida le proprie doglianze ai seguenti motivi di ricorso:
“ I. Violazione e/o falsa applicazione di legge, in specie degli articoli 751 (Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore), 732 (Contegno del militare) e 733 (Norme di tratto) del DPR 15.3.2010 n. 90 e degli articoli 1370 (Contestazione degli addebiti e diritto di difesa), 1398 comma 6 (Procedimento disciplinare – motivazione del provvedimento) e 1399 (Procedure per infliggere la consegna di rigore) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti”, deducendo che non risulterebbe idoneamente motivata la decisione di rigetto del motivo di ricorso gerarchico volto a censurare l’inadeguato supporto motivazionale del provvedimento disciplinare.
“II. Violazione di legge, in specie dell’art. 1398, comma 1 (Procedimento disciplinare – tempestività dell’azione disciplinare) del Decreto legislativo 15.3.2010 n. 66; eccesso di potere per violazione del diritto di difesa”, deducendo la tardività dell’azione disciplinare originaria.
“III. Violazione di legge, in specie dell’art. 1355 (Criteri per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari) del Decreto legislativo 15.3.2010, n. 66; eccesso di potere per carenza del motivo primario e travisamento dei fatti e/o violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza”, deducendo che anche qualora si ritenesse che le dichiarazioni rese al Comandante di Reggimento il 2.10.2023 integrino un comportamento disciplinarmente rilevante, la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata.
4. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio producendo memoria difensiva in cui ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto che in parte favorevole alla ricorrente ed altresì non definitivo, inidoneo ad incidere sulla posizione giuridica dell’impugnante, in quanto non concretamente lesivo, poiché rinvia il vaglio disciplinare al Comandante di Corpo per una ulteriore valutazione.
Ha comunque concluso per il rigetto del gravame, evidenziando la sua infondatezza.
5. All’udienza pubblica del 27.1.2026 il difensore di parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere con condanna alle spese di causa dell’Amministrazione intimata, permanendo l’interesse a contrastare il secondo procedimento disciplinare, che risulta gravato con il ricorso RG 188/2025.
La difesa erariale ha replicato evidenziando l’intervenuta rinnovazione del procedimento disciplinare, con esito sfavorevole alla ricorrente, instando per la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
6. Va rilevato che con atto di contestazione degli addebiti dd 4.9.2024 a firma del Comandante di Reggimento (doc. 7 di parte ricorrente) è stato comunicato alla ricorrente che “ a seguito del provvedimento emesso in data 26 agosto 2024 dal Comandante della Brigata Alpina IA (…) in ordine al ricorso presentato dalla S.V., il procedimento disciplinare conclusosi con la comunicazione a seguito a. è da intendersi annullato. Per quanto precede nella considerazione che il Comandante della Brigata Alpina IA ha rinviato gli atti allo scrivente, a norma dell’art. 1373 del C.O.M., a Suo carico è stato rinnovato il procedimento disciplinare (precedentemente avviato con il foglio a seguito b.) finalizzato all’eventuale irrogazione della ‘consegna di rigore’ ai sensi dell’art. 1399 del d.lgs n. 66/2010 concernente il Codice dell’Ordinamento Militare”.
Il procedimento disciplinare si è concluso con il provvedimento dd 23.9.2024 di irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di rigore di giorni 13, agli atti del presente giudizio (doc. 23 di parte ricorrente).
7. Rileva il Collegio che, in assenza dell’adozione da parte del Ministero resistente, nel corso del presente giudizio, di alcun provvedimento favorevole alla ricorrente, tale da configurare il presupposto ex art. 34 comma 5 c.p.a. per la pronuncia di una sentenza di cessazione della materia del contendere (“ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ”), la richiesta formulata dal difensore di parte ricorrente in udienza debba essere intesa come indicativa di una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il presente ricorso, permanendo quello relativo alla decisione del differente ricorso RG 188/2025.
Come infatti affermato dalla giurisprudenza “ i ) « la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo » ; ii) «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interessi ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio - anziché per l’ottenimento - per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente » (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224). Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione perché, tra l’altro: i) il ricorrente non ha impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; ii) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; iii) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato” (Cons Stato sez VI, 11.10.2021 n. 6824).
8. Alla luce delle superiori considerazioni, il presente ricorso va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera c) c.p.a.
9. Le spese possono essere compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda e della decisione in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e degli altri soggetti citati.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
LA MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA MI | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.