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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 27/04/2026, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03255/2026REG.PROV.COLL.
N. 07726/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7726 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lombardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 1417/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 il Cons. LL AR e udito per le parti l’Avvocato dello Stato presente in udienza;
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il Sig. -OMISSIS-, straniero di nazionalità -OMISSIS-, ha impugnato la sentenza in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza di inserimento dello straniero nel sistema di accoglienza, revocando l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, con la decisione impugnata, il T.a.r. ha ritenuto non sussistente il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, avendo la Prefettura inserito il ricorrente, unitamente ad altri, in un’apposita lista di soggetti da ammettere alle misure di accoglienza sulla base di criteri di priorità.
2. L’ Ufficio Territoriale del Governo di Siena si è costituito in giudizio per resistere al gravame.
3. Con ordinanza n. 3883/2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia esecutiva della decisione impugnata ed ordinando all'Amministrazione di provvedere ad assicurare al ricorrente una sistemazione alloggiativa provvisoria, nel rispetto degli standard previsti dal D. Lgs. n.142/2015.
4. Con memoria depositata agli atti del giudizio in data 16 gennaio 2026 l’appellante ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in merito all’inerzia dell’Amministrazione, rappresentando di essere stato inserito nel C.a.s. di -OMISSIS- in data 5 novembre 2025. L’appellante ha poi chiesto la riforma del capo della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 22 gennaio 2026, emersi i presupposti per una decisione in forma semplificata e dato avviso alle parti presenti, l’appello è stato introitato per la decisione.
6. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’azione avverso il silenzio, avendo l’appellante conseguito il bene della vita anelato.
7. In riforma della sentenza impugnata, deve ammettersi l’appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche in primo grado, non potendosi ritenere il ricorso manifestamente inammissibile, come dimostrato dall’esito della vicenda in fatto.
8. Le spese del doppio grado possono essere compensate in ragione della peculiare natura delle questioni trattate e dell’esito della lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, dichiara cessata la materia del contendere in relazione all’azione avverso il silenzio e, in riforma della decisione impugnata, ammette il ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche relativamente al primo grado di giudizio.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
LL AR, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LL AR | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.