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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 16/01/2026, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 624/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UC GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497832 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401497832, notificale in data 22.11.2024, avente ad oggetto la Tari e la Tefa, anni 2018 – 2023, per euro 4.982,00. Il Comune di Roma si è costituito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rilevato che nelle more del giudizio il Comune ha accolto l'istanza in autotutela sgravando integralmente il debito contributivo (v. documentazione prodotta nel settembre 2025).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% considerato che il Comune ha provveduto allo sgravio prima dell'udienza di discussione;
la restante parte, liquidata come in dispositivo,
è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
IU CI
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
UC GIULIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 970/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401497832 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401497832, notificale in data 22.11.2024, avente ad oggetto la Tari e la Tefa, anni 2018 – 2023, per euro 4.982,00. Il Comune di Roma si è costituito ed ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente ha rilevato che nelle more del giudizio il Comune ha accolto l'istanza in autotutela sgravando integralmente il debito contributivo (v. documentazione prodotta nel settembre 2025).
Deve, pertanto, essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono essere compensate nella misura del 50% considerato che il Comune ha provveduto allo sgravio prima dell'udienza di discussione;
la restante parte, liquidata come in dispositivo,
è posta a carico della parte convenuta secondo la regola generale della soccombenza.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio;
compensa le spese di lite nella misura del 50% e condanna parte convenuta al pagamento della restante parte che liquida in € 750,00, oltre spese, iva e cpa.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2026.
IL GIUDICE
IU CI