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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/12/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n.7060/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. ZANNA PATRIZIA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' all'erogazione dell'assegno ordinario CP_1
1 d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della revisione o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4, 5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «È opportuno precisare che le patologie devono essere inerenti e limitanti l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Questi svolgeva attività lavorativa di operaio scatolificio ovvero addetto ad assemblaggio/monitoraggio. La sua attività lavorativa consiste nell'utilizzare strumenti e macchinari o supervisionando il funzionamento di impianti automatizzati. È intuibile come la sofferenza neurogena nei miomeri C5-C6 ed L5-s1 incida sulla normale attività lavorativa del ricorrente;
tuttavia non è tale da ridurre la capacità di lavoro in modo permanente a meno di un terzo del normale.
Sebbene per accertamento di assegno mensile non si dovrebbe far riferimento alle tabelle ministeriali mi viene richiesto espressamente dal Giudice, nei quesiti, di indicare in maniera orientativa la percentuale.
Possiamo pertanto annoverare:
3 Codice icd-9 723.1 limitazione dei 2/3 del rachide cervicale in presenza di neuropatia radicolare documentata (sofferenza neurogena nei miomeri c5-c5) 11-20%
Codice icd 9 724.8 limitazione di 2/3 dei movimenti del rachide lombare in presenza di interessamento radicolare documentato 11-
20%
Si conferma la valutazione della commissione medica
CONCLUSIONI
A quesiti proposti si risponde che:
1. Il sig. risulta affetto da cervico-lombalgia Parte_1 cronica e discopatia rachide cervicale e lombare con segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri c5-c6 e l5-s1.
2. la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio in scatolificio), non può considerarsi ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa di infermità o difetto fisico».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente: «Con la presente vengo a chiarire alcuni dubbi e perplessità poste dall'avvocato di parte e senza nulla togliere alla sua professionalità ritengo che le competenze siano solo di pertinenza medica poiché l'avvocato
NN entra nel merito di valutazione prettamente di tipo medico. ad ogni modo:
1) vi è assoluta coerenza tra discopatie e sofferenza neruogena che non determinano in maniera categorica un'anchilosi del rachide. È altrettanto vero che determina delle limitazioni funzionali con ripercussione sul sistema nervoso periferico.
Per tale motivo è stato considerato in minus rispetto all'anchilosi.
Quasi la stragande maggioranza della popolazione è affetta da discopatie ma non per questo deve essere considerata inabile al lavoro.
Le discopatie con danno neurogeno incidono sulla normale attività lavorativa ma relativamente.
4 2) mi pare di capire che non è stato letto il verbale del Giudice. sono tutti i giudici a chiedere le percentuali orientative ed io nella mi bozza lo sottolineo ed evidenzio che sono perfettamente a conoscenza che non vanno utilizzate le tabelle del dm 05/02/1992.
Il calcolo a scalare porta alla percentuale finale che ho sottoscritto.
3) Il ricorrente svolge mansione di operaio in scatolificio, quindi a detta del ricorrente consiste nell'utilizzare strumenti e macchinari o supervisionando il funzionamento di impianti automatizzati.
In conclusione si conferma il parere espresso nella bozza ovvero la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio in scatolificio), non può considerarsi ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa di infermità o difetto fisico».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto dall'esame della documentazione medica di formazione successiva rispetto al deposito della CTU, che è stata trasmessa in data 03/11/2025, non emergono elementi di prova che giustifichino un supplemento peritale in tal senso. Si tratta, invero, di documentazione medica
5 da cui emerge un quadro patologico [“Segni di sofferenza neurogena ad insorgenza non recente nei miomeri C5C6 (>destra), ed L5S1
(>sinistra), compatibili con genesi radicolare cervicolombare cronica”], che è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto dal CTU nella precedente fase di ATP.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU CA LA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
LA, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. ZANNA PATRIZIA -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 02/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/09/2025 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito contributivo e sanitario richiesti dalla legge, la condanna dell' all'erogazione dell'assegno ordinario CP_1
1 d'invalidità ex L. n.222/1984 con decorrenza dalla data della revisione o da quella successiva accertata in corso di causa, oltre spese di lite.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del 1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
In via preliminare, si deve rimarcare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità al quale si ritiene di dare continuità (Cass. Sez. 6 – Lav., est. Dott.
AN OR, Ordinanza n.12429 del 2019, ud. 06/02/2019 dep.
09/05/2019), «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai
2 quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, pretendendo da questa Corte un sindacato di merito inammissibile
(v. Cass., ord. 3 febbraio 2012, n. 1652)».
Nel caso in esame, occorre evidenziare che nella fattispecie sottoposta all'odierno vaglio, la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella fase di accertamento tecnico preventivo – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha escluso la sussistenza in capo alla parte ricorrente di infermità tali da determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della sua capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini
(si vedano la valutazione medico-legale e le conclusioni esposte dal CTU a pagg.4, 5 e 6 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nella sua relazione scritta: «È opportuno precisare che le patologie devono essere inerenti e limitanti l'attività lavorativa svolta dal ricorrente. Questi svolgeva attività lavorativa di operaio scatolificio ovvero addetto ad assemblaggio/monitoraggio. La sua attività lavorativa consiste nell'utilizzare strumenti e macchinari o supervisionando il funzionamento di impianti automatizzati. È intuibile come la sofferenza neurogena nei miomeri C5-C6 ed L5-s1 incida sulla normale attività lavorativa del ricorrente;
tuttavia non è tale da ridurre la capacità di lavoro in modo permanente a meno di un terzo del normale.
Sebbene per accertamento di assegno mensile non si dovrebbe far riferimento alle tabelle ministeriali mi viene richiesto espressamente dal Giudice, nei quesiti, di indicare in maniera orientativa la percentuale.
Possiamo pertanto annoverare:
3 Codice icd-9 723.1 limitazione dei 2/3 del rachide cervicale in presenza di neuropatia radicolare documentata (sofferenza neurogena nei miomeri c5-c5) 11-20%
Codice icd 9 724.8 limitazione di 2/3 dei movimenti del rachide lombare in presenza di interessamento radicolare documentato 11-
20%
Si conferma la valutazione della commissione medica
CONCLUSIONI
A quesiti proposti si risponde che:
1. Il sig. risulta affetto da cervico-lombalgia Parte_1 cronica e discopatia rachide cervicale e lombare con segni di sofferenza neurogena cronica nei miomeri c5-c6 e l5-s1.
2. la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio in scatolificio), non può considerarsi ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa di infermità o difetto fisico».
Si condividono, inoltre, le repliche (di seguito riportate) che sono state esposte dal nominato CTU rispetto alle osservazioni formulate dal difensore di parte ricorrente: «Con la presente vengo a chiarire alcuni dubbi e perplessità poste dall'avvocato di parte e senza nulla togliere alla sua professionalità ritengo che le competenze siano solo di pertinenza medica poiché l'avvocato
NN entra nel merito di valutazione prettamente di tipo medico. ad ogni modo:
1) vi è assoluta coerenza tra discopatie e sofferenza neruogena che non determinano in maniera categorica un'anchilosi del rachide. È altrettanto vero che determina delle limitazioni funzionali con ripercussione sul sistema nervoso periferico.
Per tale motivo è stato considerato in minus rispetto all'anchilosi.
Quasi la stragande maggioranza della popolazione è affetta da discopatie ma non per questo deve essere considerata inabile al lavoro.
Le discopatie con danno neurogeno incidono sulla normale attività lavorativa ma relativamente.
4 2) mi pare di capire che non è stato letto il verbale del Giudice. sono tutti i giudici a chiedere le percentuali orientative ed io nella mi bozza lo sottolineo ed evidenzio che sono perfettamente a conoscenza che non vanno utilizzate le tabelle del dm 05/02/1992.
Il calcolo a scalare porta alla percentuale finale che ho sottoscritto.
3) Il ricorrente svolge mansione di operaio in scatolificio, quindi a detta del ricorrente consiste nell'utilizzare strumenti e macchinari o supervisionando il funzionamento di impianti automatizzati.
In conclusione si conferma il parere espresso nella bozza ovvero la capacità di lavoro del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini (operaio in scatolificio), non può considerarsi ridotta in modo permanente a meno di un terzo del normale a causa di infermità o difetto fisico».
Quindi, si può affermare che il CTU ha tenuto in debita considerazione anche le osservazioni formulate nell'interesse di parte ricorrente, replicando in maniera motivata e condivisibile alle argomentazioni difensive di parte ricorrente.
Pertanto, la differente valutazione espressa dalla difesa di parte ricorrente si traduce in un mero dissenso diagnostico rispetto alla valutazione espressa dal CTU nominato nella fase di ATP, che questo giudicante, invece, ritiene assolutamente condivisibile per le ragioni innanzi esposte.
In conclusione, occorre evidenziare che, non essendo stata prospettata nell'atto introduttivo del presente giudizio alcuna argomentazione ulteriore rispetto a quelle già esaminate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo, la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dal difensore di parte ricorrente deve essere disattesa anche in funzione soltanto dell'accertamento di un eventuale aggravamento, in quanto dall'esame della documentazione medica di formazione successiva rispetto al deposito della CTU, che è stata trasmessa in data 03/11/2025, non emergono elementi di prova che giustifichino un supplemento peritale in tal senso. Si tratta, invero, di documentazione medica
5 da cui emerge un quadro patologico [“Segni di sofferenza neurogena ad insorgenza non recente nei miomeri C5C6 (>destra), ed L5S1
(>sinistra), compatibili con genesi radicolare cervicolombare cronica”], che è sostanzialmente sovrapponibile a quello già descritto dal CTU nella precedente fase di ATP.
Per le ragioni innanzi esposte, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Infine, considerata la produzione dell'autodichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte ed attestante il diritto all'esonero dal pagamento delle spese processuali, va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Analogamente, le spese della C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario di invalidità ex L. n.222/1984;
-dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 02/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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