Articolo 8 della Legge 6 febbraio 1979, n. 42
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 febbraio 1979
Art. 8.
Nella prima applicazione della presente legge i dipendenti che per effetto dell'applicazione del precedente articolo 1 ottengono l'inquadramento nel profilo professionale di operaio qualificato verranno inquadrati con la stessa decorrenza del 1 ottobre 1978 nel profilo professionale di tecnico nel limite massimo di 15.500 posti, secondo i criteri che verranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.
Con lo stesso decreto ai fini di tale passaggio, saranno operate le necessarie variazioni dell'organico di cui al precedente articolo 6, primo comma, con spostamento di posti dalla terza alla quarta categoria e sara' fissata la ripartizione dei posti stessi fra i diversi settori di utilizzazione.
Entrata in vigore il 18 febbraio 1979
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