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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 17/02/2026, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1115/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4096/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taurianova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 09437202500052783000 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IT AT ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e del COMUNE di TAURIANOVA, avverso l'avviso di presa in carico indicato in epigrafe, eccependo, tra l'altro, omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si è opposta ADER, mentre l'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, preliminarmente sussiste la legittimazione dell'ADER per avere emesso l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, il ricorso va accolto perché non risulta provata la contestata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti convenute al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
SCORTECCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4096/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taurianova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI PRESA n. 09437202500052783000 IMU 2025
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IT AT ha proposto ricorso, nei confronti di ADER e del COMUNE di TAURIANOVA, avverso l'avviso di presa in carico indicato in epigrafe, eccependo, tra l'altro, omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Si è opposta ADER, mentre l'ente locale è rimasto contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò posto, preliminarmente sussiste la legittimazione dell'ADER per avere emesso l'atto impugnato per vizi propri.
Nel merito, il ricorso va accolto perché non risulta provata la contestata notifica dell'avviso di accertamento presupposto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, condannando le parti convenute al pagamento in solido delle spese di giudizio, liquidate in € 400,00 per compenso, oltre contributo unificato, rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte ricorrente, con distrazione al suo procuratore.