Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. U, sentenza 13/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00210/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Pasquale Leogrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Turi, via XX Settembre n. 97;
contro
Comune di Noicattaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via F. S. Abbrescia n. 83/B;
per l'annullamento
“Dell'Ordine di Demolizione e contestuale Accertamento di violazione di norme urbanistico - edilizie emesso dal Comune di Noicattaro – III Settore – Edilizia Pubblica e Privata - -OMISSIS-/2019 Reg. Generale – -OMISSIS-/2019 – III Settore, del 05/12/2019 e notificato 09/12/2019, con cui si <<ORDINA alla sig.ra -OMISSIS- (…) in qualità di proprietaria, la demolizione delle opere edili abusive eseguite sull'area identificata al foglio di mappa-OMISSIS-, particelle nn. 328 – 967 – 2910 – 2911 – 2912 – 2913 – 2914 – 2783 – 2784 – 2785 e 2786 (…) con il ripristino-remissione del preesistente stato dei luoghi, sotto l'osservanza delle norme vigenti e nel rispetto delle disposizioni del vigente P.R.G., del vigente P.P.T.R. Del D.Lgs--OMISSIS-/2004 e succ. modif. ed integraz., secondo un progetto da sottoporre alla preventiva approvazione, riportante le lavorazioni e le sistemazioni morfologiche delle aree, al fine di ripristinare anche paesaggisticamente le aree compromesse, entro e non oltre gg. 90 (giorni novanta) dalla data di notifica della presente, a propria spese e cura e con avvertenza che in mancanza e decorso il termine sopra assegnato senza che sia stata eseguita la demolizione, il bene e l'area di sedime, saranno acquisiti di diritto al patrimonio del Comune ai sensi del 3° comma dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dal D.Lgs. n. 301/2002 (...)>> (allegato 1); del presupposto verbale di constatazione della Polizia Locale-OMISSIS-/2019-Ed, pervenuto il 16/08/2019 con nota prot. -OMISSIS-/R.G.; nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, presupposto e/o conseguente, comunque connesso, ancorché non conosciuto; Quindi per l'accertamento: del diritto della ricorrente alla realizzazione delle opere edili oggetto di demolizione; nonché per l'accertamento e la declaratoria di illegittimità della condotta della P.A. Convenuta, per quanto dedotto e per le risultanze di giudizio, relativamente al cattivo esercizio del potere in ordine all'applicazione della normativa urbanistica e paesaggistica applicabile, siccome descritta nel presente atto; ed il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, da liquidarsi in favore dell'odierna ricorrente in ragione di tutto quanto oggetto del presente ricorso”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Noicattaro;
Vista la memoria depositata il 15 gennaio 2026 con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2026 il dott. BI LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La parte ricorrente ha ritualmente notificato e depositato il ricorso all’esame, per gravare l’atto in epigrafe indicato.
Si è costituito in resistenza il Comune di Noicattaro.
Il 15 gennaio 2026 parte ricorrente ha notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La difesa comunale nulla ha rilevato.
All’udienza straordinaria del 19 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
Visto il disposto dell’art. 84, comma 4, del codice del processo amministrativo, ai sensi dell’art. 35 del codice, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, posto che la rinuncia irrituale (in particolare, nella specie è mancata la notifica almeno dieci giorni prima dell’udienza) può comunque essere valutata come dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione (cfr. tra le molte, Tar Lazio, sez. I, 1° marzo 2021, n. 2452).
Può disporsi la compensazione delle spese, considerata la definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse .
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PI AD, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere
BI LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI LF | PI AD |
IL SEGRETARIO